DURC e soglia dei 150 euro: la Cassazione esclude le sanzioni civili dal calcolo

DURC e soglia dei 150 euro: la Cassazione esclude le sanzioni civili dal calcolo

Una differenza di poche decine di euro può determinare il rilascio o meno del DURC. L’importante chiarimento contenuto nell’ordinanza 8132/2026

Nel sistema degli appalti e, più in generale, nella gestione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, il DURC rappresenta un passaggio imprescindibile. La sua regolarità incide direttamente sulla possibilità di partecipare alle gare, sulla stipula dei contratti e sul pagamento degli stati di avanzamento lavori. In questo contesto, anche scostamenti contributivi di importo molto contenuto possono assumere un rilievo decisivo.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8132 del 1° aprile 2026 interviene proprio su uno di questi aspetti apparentemente marginali, ma in realtà estremamente rilevanti nella pratica: la corretta individuazione degli elementi da considerare nel calcolo della soglia di 150 euro prevista per qualificare come “non grave” l’irregolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC.

Il quadro normativo di riferimento

Il riferimento è l’art. 3, comma 3, del D.M. 30/01/2015, che disciplina i casi in cui la regolarità contributiva può essere comunque attestata anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate. La norma stabilisce che tale scostamento non è considerato grave quando l’omissione è pari o inferiore a 150 euro, specificando che tale importo è “comprensivo di eventuali accessori di legge”.

È proprio questa espressione a generare incertezze interpretative. Nel linguaggio giuridico e previdenziale, infatti, il concetto di “accessori” può includere diverse componenti del debito, tra cui gli interessi e le sanzioni civili. Da qui il dubbio operativo: nel calcolo della soglia dei 150 euro devono essere incluse anche le sanzioni oppure solo gli interessi?

La risposta a questa domanda non è neutra, perché può determinare il superamento o meno della soglia e, quindi, il rilascio o il diniego del DURC.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda trae origine da un accertamento contributivo in cui lo scostamento tra quanto dovuto e quanto versato risultava pari a 137,10 euro, quindi inferiore alla soglia dei 150 euro. La Corte d’appello aveva ritenuto sussistente la regolarità contributiva, considerando tale scostamento non grave.

L’INPS ha impugnato la decisione sostenendo che, nel calcolo della soglia, avrebbero dovuto essere incluse anche le sanzioni civili, con la conseguenza che lo scostamento complessivo avrebbe superato il limite previsto dalla norma.

La questione sottoposta alla Cassazione è quindi eminentemente interpretativa e riguarda la corretta delimitazione della nozione di “accessori di legge”.

Le motivazioni della Corte

La Cassazione rigetta la tesi dell’INPS e sviluppa un ragionamento articolato che si fonda su una lettura coordinata del dato letterale e del contesto normativo.

In primo luogo, la Corte osserva che la disposizione fa riferimento alle “somme dovute” in relazione all’obbligazione contributiva. Tale espressione deve essere intesa in senso tecnico, come riferita al debito contributivo in senso proprio, ossia alla contribuzione omessa. Le sanzioni civili, pur essendo conseguenza automatica dell’inadempimento, non possono essere assimilate a tali somme, in quanto non costituiscono parte dell’obbligazione principale ma una componente ulteriore e distinta, con funzione prevalentemente afflittiva e dissuasiva.

In questo contesto, l’utilizzo del termine “accessori” viene qualificato dalla Corte come atecnico e, proprio per questo, deve essere interpretato restrittivamente. La lettura sistematica della norma porta a ritenere che tali accessori coincidano con gli interessi, ossia con quegli elementi che sono direttamente collegati al ritardo nel pagamento del debito contributivo e che ne rappresentano una naturale estensione.

Un’interpretazione più ampia, tale da includere anche le sanzioni civili, risulterebbe non solo forzata sul piano letterale, ma anche incoerente con la ratio della disposizione. Il legislatore, infatti, ha inteso ampliare le ipotesi in cui scostamenti minimi non precludono il rilascio del DURC, favorendo una lettura sostanziale della regolarità contributiva. Includere le sanzioni nel calcolo significherebbe restringere tale ambito applicativo, vanificando in parte l’obiettivo perseguito dalla norma.

La Corte enuncia quindi un principio chiaro: ai fini della verifica della soglia dei 150 euro prevista dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, gli “accessori di legge” non comprendono le sanzioni civili, ma esclusivamente gli interessi.

Ne deriva che, nel determinare se lo scostamento contributivo sia o meno “non grave”, devono essere considerati il debito contributivo e gli interessi maturati, restando escluse le sanzioni.

Approfondimenti

Per saperne di più “DURC: cos’è, a cosa serve, quando è richiesto“. Scopri anche la piattaforma per la gestione documentale della sicurezza che ti mette al riparo da ogni problema.

 

 

 

Fonte: Read More