D.L. Infrastrutture 2026: proroga retroattiva per SCIA e permessi di costruire

D.L. Infrastrutture 2026: proroga retroattiva per SCIA e permessi di costruire

Proposta l’applicazione automatica della proroga di 48 mesi con riattivazione di titoli edilizi ormai inefficaci. Novità anche per le scadenze antincendio delle strutture sanitarie

Il Dl Infrastrutture 2026 (D.L. 32/2026), pubblicato nella G.U. n. 58 dell’11 marzo 2026, accelera la realizzazione di infrastrutture strategiche, inclusa la gestione del collegamento stabile Sicilia-Calabria. Il testo introduce commissari per opere ANAS, norme per la sicurezza stradale e riordina le concessioni demaniali marittime con un bando-tipo nazionale.

Durante l’iter di conversione, sono state presentati alcuni emendamenti che interessano da vicino il mondo dell’edilizia:

Una proposta interviene in materia di efficacia temporale dei titoli edilizi, ampliando in modo significativo il perimetro applicativo del regime straordinario introdotto nel 2022 per fronteggiare gli effetti del caro materiali.

Un altro emendamento al Decreto Infrastrutture prevede il differimento dei termini per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto.

Ecco nei dettagli i contenuti delle proposte, in attesa di ulteriori conferme ed eventuali aggiornamenti.

La proroga retroattiva prevista dall’emendamento al D.L. Infrastrutture 2026

La proposta normativa prevede una proroga retroattiva suscettibile di incidere su un numero molto elevato di permessi di costruire, Scia e autorizzazioni paesaggistiche già scaduti o prossimi alla scadenza. L’intervento si innesta sulla disciplina speciale originariamente prevista dal decreto Ucraina e successivamente modificata da una serie di interventi legislativi successivi.

Nel quadro normativo attualmente vigente, come da ultimo ridefinito dalla legge di conversione del Milleproroghe approvata nel marzo 2026, i titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2025 beneficiano di una proroga di 48 mesi, a condizione che, al momento della comunicazione dell’interessato diretta ad avvalersene, i termini di inizio e ultimazione dei lavori non risultino già spirati.

L’emendamento proposto elimina tale seconda condizione. Ai fini dell’accesso alla proroga quadriennale, sarebbe infatti sufficiente che i termini di avvio e conclusione dei lavori non fossero ancora decorsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ucraina, ossia al 21 maggio 2022. Ne deriverebbe un effetto retroattivo della disposizione, con estensione automatica della proroga anche a titoli successivamente scaduti.

Sotto il profilo applicativo, la modifica comporterebbe due conseguenze rilevanti. In primo luogo, la proroga non opererebbe più su istanza del soggetto interessato, ma troverebbe applicazione automatica nei confronti di tutti i titoli rientranti nel relativo ambito oggettivo e temporale. In secondo luogo, la nuova formulazione consentirebbe, in presenza dei requisiti richiesti, anche la riattivazione di titoli ormai inefficaci.

A titolo esemplificativo, un permesso di costruire con validità triennale, relativo a lavori avviati nel marzo 2022, avrebbe esaurito ordinariamente i propri effetti nel marzo 2025, fatta salva l’applicazione delle precedenti proroghe intervenute nel tempo. Con la modifica in esame, la sua efficacia potrebbe essere automaticamente estesa di ulteriori quattro anni, con possibile slittamento della scadenza fino al 2029.

L’intervento si giustifica anche alla luce della stratificazione normativa che ha caratterizzato la disciplina delle proroghe negli ultimi anni. Nella formulazione originaria, il decreto riconosceva un’estensione di 12 mesi dei termini di inizio e fine lavori per i titoli formatisi entro il 31 dicembre 2022. Successivamente, il Milleproroghe 2023 ha elevato tale proroga a 24 mesi, estendendola ai titoli formatisi entro il 31 dicembre 2023. In seguito, il decreto Energia di inizio 2024 ha nuovamente modificato il quadro, fissando in 30 mesi l’estensione applicabile ai titoli formatisi entro il 30 giugno 2024.

A fine 2024, un ulteriore intervento del Milleproroghe ha portato la proroga a 36 mesi per i titoli rilasciati entro il 31 dicembre 2024. Da ultimo, il Milleproroghe approvato all’inizio del 2026 ha elevato l’estensione a 48 mesi per i titoli rilasciati entro il 31 dicembre 2025. Il risultato è un assetto normativo frammentato, caratterizzato da regimi differenziati e progressivamente sovrapposti.

L’emendamento inserito nel percorso di conversione del Dl Infrastrutture mira, pertanto, a razionalizzare tale quadro, superando il precedente modello basato sulla richiesta del privato e introducendo un meccanismo uniforme di proroga automatica. In caso di approvazione, la nuova disciplina si applicherebbe a tutti i titoli rilasciati entro la fine del 2025.

Il quadro normativo vigente con il Dl Milleproproghe 2026 e l’evoluzione delle proroghe

Il D.L. 200/2025 prevede una proroga extra di 48 mesi dei termini di avvio e chiusura lavori di permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e provvedimenti ambientali rilasciati o formatisi entro la fine del 2025.

Il rinvio riguarda anche convenzioni di lottizzazione e atti collegati.

Permessi di costruire: 48 mesi per avvio e conclusione dei lavori

La norma prevista dal Decreto Milleproroghe 2026 prevede che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori riferiti ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025 possano essere prorogati fino a un differimento complessivo di 48 mesi.

La proroga è utilizzabile solo se:

alla data della comunicazione con cui l’interessato dichiara di volersene avvalere, i termini non risultano già scaduti;
il titolo non risulta, al momento della comunicazione, in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani/provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Estensione anche a SCIA, paesaggio e ambiente

Lo stesso meccanismo di slittamento a 48 mesi viene applicato anche ai termini delle:

SCIA (Segnalazioni certificate di inizio attività),
autorizzazioni paesaggistiche,
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (richiamate nel testo con riferimento ai decreti legislativi di settore).

Inoltre, il nuovo rinvio vale anche per titoli e segnalazioni che avevano già beneficiato di precedenti proroghe (ad esempio quelle riconosciute per cause sopravvenute non imputabili al titolare, per misure introdotte dal Dl Semplificazioni 2020, e per gli slittamenti legati all’emergenza Covid).

Convenzioni di lottizzazione e atti collegati: proroga di 48 mesi

L’emendamento amplia il rinvio anche agli strumenti urbanistici attuativi: sono infatti differiti di 48 mesi:

la validità delle convenzioni di lottizzazione,
i termini di inizio e fine lavori previsti nelle convenzioni,
i termini dei piani attuativi e di ogni altro atto propedeutico collegato, a condizione che tali atti (formatisi entro il 31 dicembre 2025) non risultino incompatibili con misure di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: proposta di ulteriore differimento dei termini di adeguamento

Un altro emendamento al decreto Infrastrutture prevede il differimento di ulteriori tre anni dei termini per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto.

La proposta emendativa interviene sul cronoprogramma di adeguamento previsto per le attività sanitarie esistenti alla data del 27 dicembre 2002, ossia alla data di entrata in vigore della regola tecnica verticale di prevenzione incendi di settore.

L’intervento riguarda le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero oppure in regime residenziale, continuativo o diurno, che abbiano aderito al percorso di adeguamento per fasi introdotto dal D.M. 19/03/2015. Tale provvedimento ha infatti aggiornato la disciplina tecnica previgente, articolando il processo di messa a norma in cinque scadenze progressive, ciascuna riferita a specifici adempimenti tecnico-gestionali e impiantistici.

L’emendamento incide sulle ultime due scadenze del programma di adeguamento, già oggetto di slittamento per effetto del Dl 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge 14/2023. In caso di approvazione, i termini finali verrebbero ulteriormente posticipati dal 24 aprile 2025 al 24 aprile 2028 e, successivamente, dal 24 aprile 2028 al 24 aprile 2031. Quest’ultima data assumerebbe quindi rilievo quale termine conclusivo per il completamento integrale degli interventi di conformazione antincendio.

Entro il 24 aprile 2028 dovranno risultare eseguite le opere e gli adeguamenti prescritti in relazione alle misure di protezione passiva e attiva. In particolare, dovranno essere realizzate scale protette oppure scale a prova di fumo, secondo quanto richiesto dalla specifica configurazione dell’attività e dalla normativa applicabile, nonché impianti di sollevamento con vano corsa protetto e caratteristiche di resistenza al fuoco coerenti con i requisiti prestazionali richiesti.

Entro il medesimo termine dovrà inoltre essere assicurata l’alimentazione di sicurezza degli impianti rilevanti ai fini antincendio, compresi i sistemi di rivelazione e segnalazione allarme incendio, gli impianti di estinzione, i sistemi di diffusione sonora per la gestione dell’emergenza, gli impianti di evacuazione di fumo e calore, l’illuminazione di sicurezza e gli elevatori antincendio. Restano altresì compresi gli adempimenti relativi agli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione, nonché la realizzazione della rete idranti e dei sistemi automatici di spegnimento a presidio degli ambienti con carico d’incendio superiore a 1062 MJ/mq. Tra le misure organizzative e funzionali rientra anche la predisposizione del centro di gestione delle emergenze.

La Segnalazione certificata di inizio attività dovrà attestare non soltanto l’esecuzione degli interventi materiali previsti dalla disciplina tecnica, ma anche la predisposizione e l’effettiva adozione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio finalizzato al completamento del percorso di adeguamento. In tale ambito dovrà essere individuato un responsabile tecnico della sicurezza antincendio in possesso della prevista formazione specialistica, conseguita mediante corso di specializzazione di 120 ore con esito positivo, secondo i requisiti stabiliti per i professionisti antincendio.

Il sistema di gestione della sicurezza antincendio dovrà disciplinare, in modo strutturato, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, che concorrono al mantenimento dei livelli di sicurezza richiesti. Dovrà inoltre essere garantita la presenza di un numero congruo di addetti antincendio, determinato in conformità ai criteri fissati dalla regola tecnica verticale del 2002. Entro il 24 aprile 2031 dovrà infine essere presentata la Scia conclusiva attestante l’avvenuto completamento dell’adeguamento antincendio.

La proposta emendativa contempla, inoltre, una specifica disciplina transitoria per le strutture ospedaliere già esistenti al 24 aprile 2015 che, alla medesima data, avessero già pianificato o avviato lavori di adeguamento sulla base di un progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, senza avere aderito al piano straordinario per fasi.

Per tali strutture, il termine di ultimazione degli interventi verrebbe fissato al 24 aprile 2028, subordinatamente alla presentazione di una prima Scia antincendio entro il 31 dicembre 2026 e di una seconda entro il 31 dicembre 2027, entrambe finalizzate a documentare il progressivo rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dal D.M. 19/03/2015.

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