Credito d’imposta ZES Unica 2026: l’investimento può precedere la comunicazione preventiva

Credito d’imposta ZES Unica 2026: l’investimento può precedere la comunicazione preventiva

Quando si considera avviato l’investimento? Il chiarimento dell’Agenzia su leasing e comunicazione preventiva

Il credito d’imposta ZES Unica 2026 pone un dubbio non secondario per le imprese che hanno avviato investimenti nei primi mesi dell’anno: cosa accade se il contratto è stato stipulato o il bene è stato acquisito prima dell’apertura della finestra per la comunicazione preventiva?

La risposta n. 169/2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene proprio su questo punto, mettendo a confronto la disciplina nazionale dell’agevolazione con il principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014. Al centro del chiarimento c’è la corretta individuazione del momento in cui un investimento può considerarsi “avviato” e il rapporto tra questa data, la stipula di un contratto di leasing e la successiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

ZES Unica 2026, cosa succede agli investimenti fatti prima della comunicazione?

Un investimento realizzato nei primi mesi del 2026 può accedere al credito d’imposta ZES Unica anche se effettuato prima dell’invio della comunicazione preventiva?

Il caso riguarda un’impresa attiva nell’edilizia privata e pubblica che, nel febbraio 2026, ha acquisito mediante leasing un nuovo bene strumentale destinato a una struttura produttiva situata in un territorio agevolato.

La stipula del contratto e la consegna del bene sono quindi anteriori alla finestra prevista per la comunicazione preventiva, fissata, per gli investimenti 2026, dal 31 marzo al 30 maggio 2026.

La questione nasce dal coordinamento tra due previsioni. Da un lato, l’articolo 1, comma 439, della Legge di Bilancio 2026 consente di indicare nella comunicazione anche le spese ammissibili sostenute a partire dal 1° gennaio 2026, oltre a quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno. Dall’altro, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026 precisa che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER).

Il tema assume particolare rilievo perché la Legge di Bilancio 2026 ha esteso il credito d’imposta ZES Unica agli investimenti realizzati negli anni 2026, 2027 e 2028, proseguendo una misura inizialmente prevista per il 2024 e successivamente estesa al 2025.

Da qui il dubbio posto all’Agenzia: se la comunicazione preventiva può essere trasmessa solo a partire dal 31 marzo 2026, un investimento già avviato nei primi mesi dell’anno, quando sia intervenuto un impegno giuridicamente vincolante come la stipula di un contratto di leasing, può comunque considerarsi incentivato e quindi ammesso al beneficio?

La questione non riguarda quindi soltanto la data in cui il bene viene acquisito o consegnato, ma soprattutto l’individuazione del momento rilevante per verificare il rispetto del principio di incentivazione previsto dalla disciplina europea.

Principio di incentivazione: non è la comunicazione a determinare l’avvio dell’investimento

Secondo il Fisco, il fatto che l’investimento preceda la comunicazione non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione. Il credito ZES Unica costituisce infatti una misura di natura fiscale e, per questa tipologia di aiuti, trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 651/2014.

La norma europea considera sussistente l’effetto di incentivazione quando la misura attribuisce il diritto all’aiuto sulla base di criteri oggettivi, senza un ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro, e quando la misura stessa è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionata.

Il vero momento da verificare non è quindi quello di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma quello in cui viene avviato il progetto di investimento.

Ai sensi dell’articolo 2, punto 23, del GBER, per “avvio dei lavori” rileva, tra l’altro, il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, assumendo l’evento che interviene per primo.

Nel caso esaminato, l’Agenzia individua tale momento nella stipula del contratto di leasing, intervenuta nel febbraio 2026. Poiché a quella data la disciplina agevolativa risultava già vigente, il principio di incentivazione viene considerato rispettato. La circostanza che la comunicazione preventiva sia stata presentata, o potesse essere presentata, soltanto successivamente non rappresenta quindi, da sola, una causa di esclusione dal credito.

Approfondimenti sul credito d’imposta ZES Unica

Per un quadro completo dell’agevolazione, dei soggetti beneficiari, degli investimenti ammessi, dei territori interessati e delle modalità di accesso ti consiglio un nostro approfondimento Credito di Imposta Zes Unica 2026: come accedere all’agevolazione.

In questo contesto, la gestione digitale dei dati di commessa, della documentazione tecnica, degli elaborati e delle informazioni relative agli investimenti può agevolare il controllo e la tracciabilità delle attività svolte. Per le imprese che stanno affrontando un percorso di digitalizzazione può essere utile valutare una piattaforma cloud per il mondo delle costruzioni, attraverso cui centralizzare documenti, dati e informazioni di progetto e migliorare l’organizzazione dei processi tecnici connessi agli investimenti.

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