Costi della manodopera: il ribasso si calcola sull’intera base di gara
I costi della manodopera, pur indicati separatamente e non concretamente ridotti, restano compresi nella base sulla quale calcolare il ribasso percentuale, salvo una chiara e coerente disciplina di gara di segno diverso
Con la sentenza n. 5732/2026, il Consiglio di Stato affronta il tema sul rapporto tra costi della manodopera, ribasso percentuale e formulazione dell’offerta economica.
Il punto centrale è operativo: la dichiarazione secondo cui la manodopera “non è soggetta a ribasso” non comporta automaticamente che il relativo importo debba essere sottratto dalla base di calcolo della percentuale offerta.
La legge di gara deve essere interpretata nel suo complesso, verificando come siano definiti l’importo ribassabile, gli oneri della sicurezza, la manodopera e la formula di attribuzione del punteggio economico.
Il caso
La gara riguardava l’affidamento di lavori pubblici con costi della manodopera indicati separatamente nella documentazione di gara. Un concorrente aveva presentato un ribasso percentuale calcolandolo sulla base d’asta al netto della manodopera, ritenuta non ribassabile in forza del disciplinare. Durante la verifica dell’offerta, la stazione appaltante ha invece considerato la manodopera compresa nell’importo sul quale applicare il ribasso e ha rideterminato la percentuale effettiva sulla base del prezzo complessivamente proposto.
Il ricalcolo ha modificato la graduatoria e il concorrente, inizialmente primo, è risultato secondo. Da qui il ricorso, fondato sulla presunta violazione della lex specialis e sul divieto di modifica dell’offerta economica.
I motivi del ricorso
L’impresa sosteneva che il disciplinare avesse espressamente escluso i costi della manodopera dal ribasso. Secondo l’appellante, la rideterminazione della percentuale:
violava la lex specialis;
modificava l’offerta economica;
sostituiva la volontà della stazione appaltante a quella del concorrente;
comprometteva l’immodificabilità dell’offerta e la par condicio.
Veniva inoltre contestata la mancata verifica di una concorrente che aveva dichiarato costi della manodopera superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La clausola secondo cui i costi della manodopera “non sono soggetti a ribasso” non può essere interpretata isolatamente. Deve essere coordinata con le altre disposizioni del disciplinare, secondo i criteri di interpretazione complessiva degli atti negoziali.
Nel caso esaminato, la legge di gara:
includeva la manodopera nell’importo per l’esecuzione dell’appalto;
richiamava l’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023;
ammetteva l’indicazione di costi inferiori, purché giustificati;
escludeva espressamente dalla base di calcolo soltanto gli oneri della sicurezza.
Per il Collegio, la lex specialis «recepiva il modello normativo» previsto dal Codice e non introduceva una disciplina derogatoria autonoma.
I costi della manodopera restano quindi compresi nella base di gara. La loro indicazione separata serve a garantire trasparenza, tutela dei lavoratori e verifica della sostenibilità dell’offerta, ma non modifica il denominatore sul quale calcolare il ribasso percentuale.
La correzione del ribasso
La stazione appaltante non ha modificato il prezzo né il costo della manodopera dichiarato. Ha soltanto ricavato la percentuale effettivamente corrispondente agli importi indicati dal concorrente.
La sentenza precisa:
«Alcuna manipolazione della volontà negoziale […] vi è stata da parte della stazione appaltante».
La rideterminazione dal 32,467% al 20,38% costituisce quindi un’operazione matematica conservativa, necessaria per rendere omogenee e confrontabili le offerte.
Costi superiori alla stima
Il Consiglio di Stato esclude, inoltre, che un costo della manodopera superiore alla stima sia, da solo, indice di anomalia:
«Nessuna disposizione normativa prevede che l’indicazione di un costo della manodopera superiore […] costituisca, di per sé sola, elemento sintomatico di anomalia».
Chi contesta l’offerta deve dimostrare concretamente l’insostenibilità economica complessiva o la sottostima di altre voci.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato ai costi della manodopera e ribasso negli appalti pubblici. Per predisporre computi metrici, analisi dei prezzi e quadri economici verificando l’incidenza della manodopera, prova il software per il computo e la contabilità dei lavori.
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