Costi della manodopera: il personale pro quota va indicato nell’offerta?
Il TAR chiarisce quando il personale impiegato pro quota nella commessa va indicato nei costi della manodopera, pena l’esclusione dalla gara
Nei contratti pubblici non conta solo quanto costa la manodopera, ma anche come quel costo viene dichiarato e giustificato.
Con la sentenza TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21 maggio 2026, n. 2544, i giudici tornano su un tema molto dibattuto: il personale impiegato solo in parte su una commessa può essere trattato come costo indiretto oppure deve essere indicato tra i costi della manodopera?
La risposta del TAR è chiara: se quelle figure sono effettivamente coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, anche solo “pro quota”, i relativi costi devono essere valorizzati tra i costi della manodopera. Non basta ricondurli genericamente a spese generali, formazione o servizi aggiuntivi.
Il caso: costi del personale e offerta tecnica non coerenti
La vicenda riguarda una procedura aperta per l’affidamento di un servizio pubblico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’operatore economico aveva indicato in offerta un costo della manodopera riferito soltanto ad alcune risorse dedicate in via esclusiva alla commessa. Altre figure professionali, pur previste nell’organizzazione proposta nell’offerta tecnica, erano state considerate come personale impiegato solo parzialmente e ricondotte a voci generiche quali:
servizi aggiuntivi;
costi indiretti o non direttamente previsti;
formazione.
La stazione appaltante, in sede di verifica di anomalia, ha ritenuto l’offerta inattendibile: il costo del personale effettivamente necessario per eseguire la prestazione non risultava adeguatamente coperto.
I motivi del ricorso
L’impresa esclusa ha contestato la decisione sostenendo che le risorse ulteriori non fossero “dedicate” alla commessa, ma impiegate soltanto in minima parte. Secondo la ricorrente, proprio questa natura non esclusiva avrebbe giustificato l’inserimento dei relativi costi tra le spese indirette o generali dell’organizzazione aziendale.
Il costo delle risorse non full time sulla commessa non sarebbe stato un costo diretto della manodopera, ma un costo aziendale generale.
La decisione del TAR
Il TAR respinge questa impostazione. Per i giudici, il punto non è verificare se una risorsa sia impiegata al 100% sull’appalto, ma capire quale funzione svolga concretamente nell’esecuzione della prestazione.
Se il personale è parte del gruppo di lavoro indicato nell’offerta tecnica, se concorre stabilmente all’esecuzione del servizio e se la sua presenza è rilevante anche ai fini del punteggio tecnico, allora il relativo costo deve essere indicato tra i costi della manodopera.
Il fatto che l’impiego sia solo parziale non consente, da solo, di spostare quel costo nelle spese generali.
Costi indiretti e personale pro quota
La sentenza chiarisce una distinzione molto importante.
Possono essere trattate come costi indiretti le figure realmente marginali, occasionali, apicali o trasversali, che forniscono un supporto esterno e non fanno parte del nucleo operativo destinato alla specifica commessa.
Diverso è il caso delle figure operative che, anche con un impegno parziale, sono stabilmente coinvolte nell’esecuzione dell’appalto. In questa ipotesi, il costo deve essere imputato alla manodopera, anche mediante una quota proporzionale.
Il TAR si collega così all’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, che distingue i costi diretti della commessa, riferiti ai dipendenti impiegati per l’esecuzione dello specifico appalto, dai costi indiretti, relativi a personale di supporto, occasionale o trasversale a più contratti.
L’offerta è stata giudicata non affidabile perché presentava una frattura tra:
offerta tecnica, che prometteva un gruppo di lavoro articolato;
offerta economica, che valorizzava solo una parte del personale;
giustificazioni, che tentavano di coprire le ulteriori risorse con voci generiche.
Secondo il TAR, non è possibile promettere in offerta tecnica una struttura organizzativa complessa e poi, in sede economica, valorizzare solo alcune figure, lasciando le altre dentro contenitori generici.
Leggi l’approfondimento: I costi della manodopera nel nuovo codice appalti
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