Conto Termico 3.0: come gestire le scadenze dopo la riapertura del PortalTermico
Dopo lo stop del portale, il GSE chiarisce con FAQ proroghe, nuove date e modalità di compilazione delle domande
Dopo un periodo di sospensione che aveva inevitabilmente rallentato la presentazione delle richieste di incentivo del Conto termico 3.0 il GSE ha riattivato PortalTermico limitatamente alle richieste in accesso diretto. La ripartenza della piattaforma, rappresenta un passaggio importante per il settore, ma ha reso necessario chiarire come gestire le scadenze per tutte quelle pratiche rimaste “in sospeso” durante il blocco.
Prima di scoprire la nuova FAQ del GSE ti ricordo che è disponibile in versione aggiornata al D.M. 7 agosto 2025 e alle regola applicative, il software Praticus CT 3.0 per il consente di effettuare velocemente il calcolo degli incentivi in conto termico per tutte le tipologie di intervento e di gestire in modo corretto la pratica.
Proroga straordinaria di 40 giorni
Il GSE ha pubblicato una nuova FAQ con l’obiettivo di chiarire i dubbi relativi ai casi di accesso diretto al Conto Termico 3.0, in particolare per le richieste in cui il termine dei 90 giorni dalla fine lavori ricade nel periodo di sospensione della piattaforma.
Come previsto dalla normativa, la domanda deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. Tuttavia, qualora tale scadenza cada nel periodo di inattività del portale – compreso tra il 3 marzo 2026 e il 12 aprile 2026 – è riconosciuta una proroga straordinaria pari a 40 giorni. La stessa estensione si applica anche agli interventi conclusi tra il 25 dicembre 2025 e il 12 aprile 2026, con l’obiettivo di evitare che i soggetti responsabili possano decadere dal diritto all’incentivo per cause non imputabili alla propria gestione operativa.
Accanto alla proroga, il GSE ha fornito anche indicazioni operative precise sulla compilazione delle domande, introducendo alcune modalità eccezionali. In particolare, per consentire l’invio delle richieste dopo la riapertura del portale, è richiesto di indicare come “data di conclusione dell’intervento” la data di presentazione della domanda.
Un aspetto che richiede particolare attenzione riguarda poi la data dell’ultimo pagamento. Il GSE chiarisce che questa dovrà essere aggiornata alla data di presentazione della domanda solo nel caso in cui, a seguito della modifica precedente, risulti oltre il limite dei 120 giorni rispetto alla nuova data di conclusione. In tutti gli altri casi, invece, la data dell’ultimo pagamento dovrà rimanere invariata.
Come funziona l’accesso diretto al Conto Termico 3.0?
Nel D.M. 07/08/2026 e nelle relative regole applicative non viene fornita una definizione puntuale di “accesso diretto”. Tuttavia, tale modalità può essere ricondotta alla procedura attraverso cui si richiede l’incentivo del GSE (Conto Termico 3.0) a intervento di efficientamento energetico già ultimato.
In base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del D.M. /07/08/2025, è ammesso il ricorso alla procedura di accesso diretto, a condizione che la domanda venga presentata entro 90 giorni dalla fine dell’intervento.
Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità agli incentivi.
La procedura di accesso diretto si articola nelle seguenti 4 fasi operative:
fase 1: il Soggetto Responsabile inserisce sul Portaltermico i dati tecnici e anagrafici dell’intervento, allegando la documentazione richiesta a supporto;
fase 2: una volta verificati i dati, stampa la scheda-domanda, la sottoscrive integralmente (compresa la scheda contratto) e la ricarica sul portale insieme al documento di identità, perfezionando così l’invio della richiesta;
fase 3: il GSE trasmette la comunicazione di ammissione agli incentivi, con contestuale perfezionamento della scheda contratto;
fase 4: il GSE provvede all’erogazione dell’incentivo secondo le modalità previste.
Alcune precisazioni:
è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata per gli interventi riguardanti l’installazione di generatori con potenza termica utile nominale fino a 35 kW e di sistemi solari/collettori solari la cui superficie solare lorda sia fino a 50 m2 i cui componenti installati siano compresi nel Catalogo degli apparecchi pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.
dopo la trasmissione della richiesta, all’istanza è associato un codice richiesta alfa-numerico ed è rilasciata al Soggetto Responsabile dal Portaltermico una ricevuta attestante la ricezione dell’istanza.
nel caso delle imprese, l’invio dell’istanza deve essere effettuata con il medesimo codice richiesta assegnato nell’ambito della “richiesta preliminare di accesso agli incentivi”.
il procedimento di accesso si avvia alla data di ricezione dell’istanza e si conclude, al netto dell’eventuale sospensione dei termini, entro 60 giorni.
in caso di interventi che presentino livelli di complessità tali da richiedere tempi di istruttoria superiori, il GSE ne darà comunicazione al Soggetto Responsabile, specificando il termine per la conclusione del procedimento che dovrà comunque concludersi entro 120 giorni. Restano escluse da tale dilazione le spese relative alle prestazioni professionali, con particolare riferimento agli interventi di piccola dimensione finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, nonché alla redazione di diagnosi energetiche e attestati di prestazione energetica riferiti agli immobili oggetto degli interventi.
qualora, nell’ambito dell’istruttoria, si rendano necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva di richiedere le dovute integrazioni o chiarimenti, eventualmente anche alle Amministrazioni e/o agli Enti competenti al rilascio dei titoli autorizzativi, con conseguente sospensione dei termini del procedimento.
l’eventuale svolgimento, da parte del GSE, di verifiche mediante sopralluogo sospende il termine del procedimento per l’accesso agli incentivi.
La definizione di “fine lavori”, rilevante ai fini del computo del termine, è approfondita nel paragrafo 12.1 delle regole applicative, anche nei casi in cui siano previste dilazioni di pagamento.
Cosa si intende per “fine lavori”?
Per fine fine si intende la data di conclusione dei lavori dell’intervento, ovvero la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi del Conto Termico.
In caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell’ultimo intervento.
La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata:
nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05,
oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle Regole applicative.
La data di conclusione dell’intervento non può superare i 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.
Esclusivamente per i soggetti privati è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a 120 giorni precedenti la conclusione dei lavori, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, nonché la fornitura e posa in opera di componenti non necessari per il primo avvio e al mantenimento in esercizio dell’impianto (a titolo di esempio valvole termostatiche, contacalorie, etc) non rilevano ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 120 giorni.
Anche al fine di accertare la data di conclusione dell’intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11.
Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell’intervento è da intendersi:
la data di collaudo o la data del certificato di regolare esecuzione, in caso di appalto specifico recante l’intervento oggetto della richiesta di concessione d’incentivo;
in caso di appalto riferito ad una pluralità d’interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, la data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) finale nel quale è incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l’incentivo.
Documentazione da allegare
Sul piano documentale, viene confermato l’obbligo di allegare il Modello 7 – Dichiarazione di conclusione dell’intervento, che assume un ruolo centrale per attestare la correttezza delle informazioni inserite e garantire la coerenza della pratica. Non va dimenticato, inoltre, che il GSE effettuerà controlli puntuali in fase istruttoria, verificando sia i dati dichiarati sia la documentazione trasmessa ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo.
Nel complesso, il chiarimento fornito dal GSE consente di gestire una fase transitoria particolarmente delicata, offrendo una tutela concreta agli operatori. Allo stesso tempo, però, impone a tecnici e professionisti un’attenzione ancora maggiore nella predisposizione delle pratiche, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione delle date e degli allegati. In un contesto già articolato come quello del Conto Termico 3.0, la precisione procedurale resta infatti un elemento determinante per evitare criticità e garantire il buon esito delle richieste.
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