Come inserire le spese di ristrutturazione nel 730 precompilato

Come inserire le spese di ristrutturazione nel 730 precompilato

Il 30 settembre scade il termine per la presentazione del 730 precompilato. Come inserire le spese di ristrutturazione per chiedere la detrazione fiscale, dove trovarle, quando sono già presenti e cosa fare se risultano non utilizzate

Se stai cercando di capire come inserire le spese di ristrutturazione agevolate con il bonus edilizi nel 730 precompilato, la prima cosa da sapere è che non tutte le spese sostenute per lavori edilizi vengono riportate automaticamente nello stesso modo nella dichiarazione.

La differenza principale riguarda il tipo di intervento. Per i lavori eseguiti sulla singola abitazione, i bonifici comunicati da banche e Poste possono essere presenti nel foglio riepilogativo senza essere stati inseriti direttamente nel modello 730. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, invece, la prima rata può essere già utilizzata nella dichiarazione precompilata quando l’Agenzia delle Entrate riesce a verificare la congruenza tra i dati trasmessi dall’amministratore e i bonifici comunicati dagli intermediari finanziari.

Di conseguenza, trovare un bonifico nella propria precompilata non significa necessariamente che la relativa detrazione sia già stata applicata.

Vediamo quindi dove controllare le spese di ristrutturazione nel 730 precompilato, come inserirle se mancano e cosa significa quando un dato risulta “non utilizzato”.

Ad aiutarci è l’Agenzia delle Entrate che ha fornito un servizio FAQ sul proprio sito.

Spese di ristrutturazione nel 730 precompilato: quali dati utilizza l’Agenzia delle Entrate

Tra i dati utilizzati per predisporre la dichiarazione precompilata ci sono i bonifici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio, arredo degli immobili ristrutturati e riqualificazione energetica comunicati da banche e Poste italiane.

Sono inoltre disponibili le informazioni trasmesse dagli amministratori di condominio relative agli interventi effettuati sulle parti comuni e le rate delle detrazioni pluriennali provenienti dalla dichiarazione dell’anno precedente.

La presenza di questi dati può però produrre risultati differenti.

Situazione
Cosa può comparire nella precompilata

Ristrutturazione della singola abitazione
Il bonifico può comparire nel foglio riepilogativo, ma la prima rata non viene necessariamente inserita automaticamente nel 730

Lavori sulle parti comuni condominiali
La prima rata può essere già inserita se i dati comunicati dall’amministratore sono congruenti con i bonifici

Detrazione iniziata negli anni precedenti
Le rate successive possono essere recuperate dalla dichiarazione dell’anno precedente

Dato presente ma “non utilizzato”
Il contribuente deve verificare requisiti e importo ed eventualmente inserirlo modificando la dichiarazione

Questa distinzione è fondamentale per capire come inserire le spese di ristrutturazione nel 730 precompilato senza rischiare né di dimenticare una detrazione né di conteggiarla due volte.

Come inserire le spese di ristrutturazione nel 730 precompilato passo dopo passo

Nel modello 730/2026 le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere indicate nel Quadro E – Oneri e spese.

In particolare, la Sezione III A, righi E41-E43, è dedicata alle spese che danno diritto alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per determinate misure antisismiche. La Sezione III B, righi E51-E53, contiene invece i dati catastali dell’immobile e gli altri dati necessari per beneficiare della detrazione.

La procedura da seguire può essere sintetizzata così:

Accedi alla dichiarazione precompilata e controlla innanzitutto i dati relativi agli oneri e alle spese. Verifica se il bonifico o la spesa collegata ai lavori è presente e se viene indicata come utilizzata oppure non utilizzata.
Controlla il foglio riepilogativo. Se hai effettuato lavori sulla tua singola abitazione, potresti trovare il bonifico nel riepilogo senza trovare la relativa prima rata già inserita nel modello.
Verifica di avere diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate precisa infatti che, per gli interventi sulle singole abitazioni, non può conoscere automaticamente tutte le condizioni oggettive e soggettive necessarie per stabilire se il contribuente può usufruire dell’agevolazione.
Entra nella funzione di modifica del 730 e raggiungi il Quadro E. Per le normali spese di recupero del patrimonio edilizio utilizza la Sezione III A; altre tipologie di agevolazione possono essere collocate in sezioni differenti.
Compila anche i dati dell’immobile quando richiesto. Per le spese sostenute nel 2025, le istruzioni del 730/2026 prevedono la compilazione della Sezione III B con i dati catastali identificativi. Per spese sostenute dal 2016 al 2024 tali dati non devono essere nuovamente indicati se erano già stati correttamente riportati nelle precedenti dichiarazioni.
Salva le modifiche. Nell’applicazione dell’Agenzia delle Entrate è necessario selezionare “Salva” per confermare i dati inseriti prima di passare alle altre sezioni della dichiarazione.

Dopo la modifica è opportuno controllare nuovamente il risultato della dichiarazione e verificare che la spesa sia stata correttamente acquisita.

Dove inserire le spese di ristrutturazione nel 730

Non tutte le agevolazioni legate alla casa vanno indicate nello stesso rigo.

Nel modello 730/2026 il Quadro E distingue infatti diverse categorie.

Le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e determinate misure antisismiche trovano posto nella Sezione III A, righi E41-E43.

I dati catastali e identificativi degli immobili utilizzati per usufruire della detrazione sono riportati nella Sezione III B, righi E51-E53.

Le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati rientrano invece nella Sezione III C, mentre gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono indicati nella Sezione IV, righi E61-E62.

Per questo motivo è importante non utilizzare in modo generico l’espressione “bonus ristrutturazione”: prima di modificare la dichiarazione bisogna individuare la natura esatta della spesa.

Spese di ristrutturazione sulla singola abitazione: perché possono non essere già nel 730

Questo è probabilmente il caso più importante per chi cerca informazioni su come inserire spese ristrutturazione 730 precompilato.

Quando i lavori riguardano una singola unità immobiliare, l’Agenzia delle Entrate riceve da banche e Poste i dati dei bonifici. Queste informazioni possono quindi essere visualizzate nel foglio riepilogativo.

La prima rata della detrazione, però, non viene necessariamente utilizzata per compilare automaticamente il modello.

Il motivo è che dal semplice bonifico l’Agenzia non può stabilire se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti per beneficiare dell’agevolazione.

La presenza del bonifico va quindi considerata come un’informazione da verificare e completare: se il contribuente accerta di possedere i requisiti previsti, può procedere all’inserimento della spesa nel Quadro E.

Bonifico presente ma spesa assente: è un errore?

Non necessariamente.

Se si tratta di un intervento effettuato sulla propria abitazione, può essere del tutto normale trovare il bonifico nel foglio informativo senza vedere la relativa prima rata già conteggiata nel 730.

In questa situazione occorre verificare la spettanza dell’agevolazione e, se ne ricorrono i presupposti, completare la dichiarazione.

Spese condominiali di ristrutturazione: quando sono già presenti

Il funzionamento è diverso per i lavori eseguiti sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Gli amministratori di condominio comunicano all’Agenzia delle Entrate le spese attribuite ai singoli condòmini. L’Agenzia può quindi confrontare tali informazioni con i bonifici comunicati da banche e Poste.

Quando la verifica di congruenza ha esito positivo, la prima rata della detrazione relativa ai lavori condominiali può essere inserita direttamente nella dichiarazione precompilata.

Tra gli interventi condominiali che possono essere oggetto delle comunicazioni rientrano, tra gli altri, il recupero del patrimonio edilizio, l’arredo collegato agli immobili ristrutturati, diverse tipologie di riqualificazione energetica, interventi antisismici, fotovoltaico, infrastrutture di ricarica, eliminazione delle barriere architettoniche e alcune tipologie di interventi rientrate nel Superbonus.

Ecco l’elenco completo:

intervento di recupero del patrimonio edilizio
arredo degli immobili ristrutturati
intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
intervento su involucro di edificio esistente, tranne serramenti ed infissi
intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari
intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
acquisto e posa in opera di schermature solari
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
intervento antisismico in zona ad alta pericolosità
intervento di riqualificazione energetica sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
interventi di riqualificazione energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
intervento antisismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore
intervento antisismico che determini il passaggio a 2 classi di rischio inferiore
intervento di riqualificazione energetica sull’involucro + antisismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore
intervento di riqualificazione energetica sull’involucro + antisismico che determini il passaggio ad 2 classe di rischio inferiore
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione + sistemi termoregolazione o generatori ibridi o pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua
acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti.
intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (Superbonus – intervento trainante)
intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (Superbonus – intervento trainante)
intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (fino al 2021)
Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (solo Superbonus – intervento trainato)
intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari (solo Superbonus – intervento trainato)
intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
rimozione barriere architettoniche
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter D.L. n. 34/2020
Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione

L’abitazione principale

Il punto delicato, nei condomìni, è che lo stesso intervento sulle parti comuni può produrre effetti diversi per i singoli condòmini. Per un condòmino l’unità immobiliare può essere abitazione principale; per un altro, invece, seconda casa, immobile locato o unità non destinata a dimora abituale.

Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è pari al 50% se l’intervento riguarda l’abitazione principale e se la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento.

Di conseguenza, la corretta aliquota non dipende solo dal tipo di lavoro eseguito dal condominio, ma anche dalla posizione soggettiva del singolo contribuente rispetto all’immobile.

Per le dichiarazioni 2026 è stata prevista la possibilità di comunicare anche l’informazione relativa all’abitazione principale. L’obbligo di comunicare la destinazione d’uso (“abitazione principale” o meno) sussiste solo se il condòmino ha fornito tale informazione.

In caso contrario, la comunicazione condominiale potrebbe non contenere l’informazione necessaria per attribuire automaticamente l’aliquota più favorevole. Sarà cura del singolo condòmino modificare la propria dichiarazione dei redditi precompilata per inserire la corretta percentuale di detrazione.

La verifica automatica in fase di precompilazione

Con una specifica FAQ, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il taglio in precompilata al 36% del bonus ristrutturazioni per i lavori condominiali non è comunque automatico.

Se il dato manca nella comunicazione condominiale, l’Agenzia verifica in fase di precompilazione se l’immobile risulta già qualificato come abitazione principale nel quadro fabbricati della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

Se la verifica è positiva, nella precompilata viene proposta la detrazione più favorevole; se la verifica non dà esito positivo, viene indicata l’aliquota ordinaria del 36%.

In pratica, la mancata comunicazione del dato da parte dell’amministratore non blocca il riconoscimento del 50%, ma può rendere necessario un controllo ulteriore da parte dell’Agenzia o un intervento correttivo del contribuente in dichiarazione.

Spese condominiali presenti ma “non utilizzate”: cosa significa

Può capitare che la spesa comunicata dall’amministratore sia visibile nel foglio riepilogativo ma venga contrassegnata come non utilizzata.

Secondo le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, le cause possono essere diverse.

Per esempio, l’importo dei bonifici effettuati dal condominio potrebbe risultare inferiore alla spesa comunicata dall’amministratore. Potrebbero mancare i dati catastali dell’appartamento, impedendo di verificare il limite massimo della detrazione. La quota attribuita al condòmino potrebbe inoltre non risultare interamente pagata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Altri casi riguardano la prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, la necessità di riproporzionare la spesa tra più soggetti aventi diritto, la presenza contemporanea di interventi della stessa tipologia con regimi fiscali differenti oppure la comunicazione di interventi “trainati” senza i relativi interventi “trainanti”.

In tutti questi casi, l’indicazione “non utilizzato” non equivale automaticamente a “spesa non detraibile”.

La soluzione indicata dall’Agenzia è verificare la presenza di tutti i requisiti e, se la detrazione risulta effettivamente spettante, inserire correttamente il dato nel Quadro E del modello 730.

Cosa succede alle rate delle ristrutturazioni degli anni precedenti

Le agevolazioni collegate agli interventi edilizi sono spesso ripartite su più periodi d’imposta.

Per questo la dichiarazione precompilata utilizza anche informazioni provenienti dalle dichiarazioni presentate negli anni precedenti.

L’Agenzia delle Entrate specifica che le rate successive alla prima vengono riportate nella dichiarazione precompilata sulla base della dichiarazione dell’anno precedente.

In altre parole, se la detrazione era già stata correttamente avviata, negli anni successivi il contribuente può trovare la rata già presente.

Esistono tuttavia delle eccezioni. La FAQ sugli oneri pluriennali segnala, per esempio, che una rata può risultare “non utilizzata” in presenza di un controllo documentale relativo a una dichiarazione precedente. Anche in questo caso l’indicazione dell’Agenzia è verificare i requisiti e, quando la detrazione spetta, inserire il dato nel Quadro E.

Ristrutturazione in un condominio minimo: cosa fare

Una situazione particolare riguarda il cosiddetto condominio minimo senza codice fiscale.

In questi casi può accadere che uno dei condòmini effettui i bonifici per conto dell’intero condominio. Per l’Agenzia diventa quindi difficile distinguere i pagamenti effettuati dalla stessa persona per interventi sulla propria abitazione da quelli effettuati per le parti comuni.

Di conseguenza, le relative spese potrebbero non essere indicate automaticamente nella dichiarazione precompilata.

Anche in questa situazione l’indicazione fornita dalle FAQ è verificare di possedere i requisiti per la detrazione e, in caso positivo, inserire la spesa nel Quadro E del 730.

Conduttore in affitto: posso trovare le spese condominiali nel 730 precompilato?

Un’altra casistica affrontata direttamente dall’Agenzia riguarda il conduttore di un immobile, cioè l’inquilino.

L’amministratore di condominio comunica infatti anche la tipologia del soggetto al quale viene attribuita la spesa: proprietario, titolare di un diritto reale, conduttore o altro soggetto.

Questa informazione dipende però dai dati forniti all’amministratore. Se il proprietario non comunica che la spesa deve essere attribuita al conduttore, l’amministratore può indicare come beneficiario il proprietario stesso.

Di conseguenza l’inquilino potrebbe non trovare la spesa nella propria dichiarazione precompilata. Se possiede i requisiti necessari per usufruire della detrazione, può comunque verificare la situazione e inserire il dato nel Quadro E.

Come capire se la spesa è stata davvero utilizzata

Uno degli errori più frequenti consiste nel fermarsi alla semplice presenza del dato nella dichiarazione precompilata.

La sezione dedicata agli oneri e alle spese permette invece di verificare se le informazioni acquisite dall’Agenzia tramite soggetti terzi, dichiarazioni precedenti o altre fonti sono state utilizzate oppure non utilizzate per predisporre il 730.

Per le spese relative a ristrutturazione ed efficienza energetica è possibile trovare i bonifici che richiedono ulteriori informazioni, le rate residue provenienti dalla dichiarazione precedente e le spese comunicate dagli amministratori di condominio con l’indicazione del relativo stato.

Quindi il controllo corretto non è soltanto “vedo la spesa?”, ma soprattutto “questa spesa è stata utilizzata per calcolare la mia dichiarazione?”.

Errori da evitare quando si inseriscono le spese di ristrutturazione

Il primo errore è considerare automaticamente detraibile qualsiasi bonifico presente nel foglio riepilogativo. La presenza del pagamento dimostra che l’Agenzia ha ricevuto l’informazione, non necessariamente che abbia verificato tutti i requisiti per la detrazione.

Un secondo errore consiste nell’inserire nuovamente una spesa già utilizzata nella dichiarazione, rischiando una duplicazione.

Bisogna poi prestare attenzione alla corretta sezione del Quadro E: ristrutturazione edilizia, arredo ed efficientamento energetico non vengono necessariamente dichiarati negli stessi righi.

Infine, quando l’applicazione segnala un’informazione come “non utilizzata”, è necessario comprendere la causa e verificare la situazione prima di riportare manualmente l’importo.

730 precompilato e bonus edilizi: gli eredi possono recuperare le detrazioni residue?

In una risposta fornita da FiscoOggi viene spiegato che, in caso di decesso del contribuente prima o durante l’anno d’imposta oggetto della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate adotta una procedura cautelativa.

In particolare, le informazioni relative alle prime rate delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, alle spese per gli interventi di ristrutturazione/risparmio energetico, alle quote residue delle agevolazioni già in corso di fruizione non vengono automaticamente riportate nelle sezioni dedicate del quadro E della dichiarazione precompilata del contribuente deceduto.

Dove trovare le informazioni sulle detrazioni residue

Le spese agevolabili non scompaiono dalla documentazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate le rende infatti disponibili in una sezione specifica dell’applicazione web dedicata alla dichiarazione del contribuente deceduto consentendo agli eredi di consultare i dati relativi alle quote residue delle detrazioni e verificare se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge per subentrare nel beneficio fiscale.

Qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa, l’erede può riportare nella propria dichiarazione dei redditi le quote di detrazione spettanti e continuare a beneficiare delle agevolazioni non ancora utilizzate dal de cuius.

Le condizioni per il trasferimento delle detrazioni agli eredi

Ricordiamo che sul punto in esame il Fisco aveva già fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 7/E del 2021, richiamando quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR.

In caso di decesso del beneficiario dell’agevolazione, infatti, le rate di detrazione non ancora utilizzate si trasferiscono integralmente esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi agevolati e la disponibilità dell’immobile deve sussistere non soltanto al momento dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno in cui l’erede intende continuare a beneficiare delle quote residue della detrazione. Pertanto, la semplice qualità di erede non è sufficiente per acquisire il diritto al beneficio fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, qualora l’erede venda o doni l’immobile, le quote di detrazione ancora non fruite non si trasferiscono al nuovo proprietario né al donatario, ma vengono definitivamente perse. Lo stesso principio si applica anche nell’ipotesi di successivo decesso dell’erede che aveva acquisito il diritto alla detrazione.

Alla luce di tali indicazioni, gli eredi che intendono riportare nella propria dichiarazione le quote residue dei bonus edilizi, devono quindi verificare attentamente non solo la presenza delle spese nell’area dedicata della dichiarazione precompilata, ma anche il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa per il trasferimento dell’agevolazione fiscale.

FAQ su come inserire le spese di ristrutturazione nel 730 precompilato

Le spese di ristrutturazione sono inserite automaticamente nel 730 precompilato?

Non sempre. Per i lavori sulla singola abitazione i bonifici possono essere presenti soltanto nel foglio riepilogativo. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, invece, la prima rata può essere già inserita quando è stata verificata la congruenza tra comunicazione dell’amministratore e pagamenti.

Dove si inseriscono le spese di ristrutturazione nel 730?

Nel 730/2026 le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere riportate nel Quadro E, Sezione III A, righi E41-E43. I relativi dati catastali sono gestiti nella Sezione III B.

Cosa significa “dato non utilizzato” nel 730 precompilato?

Significa che l’Agenzia dispone dell’informazione ma non l’ha utilizzata automaticamente nella dichiarazione. Può accadere, per esempio, perché non è stato possibile verificare alcuni requisiti, gli importi, i dati catastali oppure la corretta attribuzione della spesa.

Se il bonifico della ristrutturazione compare nel riepilogo devo inserirlo nel 730?

Non automaticamente. Devi prima verificare se il dato è stato utilizzato e se possiedi tutti i requisiti richiesti per la detrazione. Se il bonifico riguarda un lavoro sulla singola abitazione, è possibile che sia stato riportato soltanto come informazione da completare.

Le rate degli anni precedenti devono essere inserite ogni anno?

Le rate successive alla prima possono essere riportate nella precompilata utilizzando i dati della dichiarazione dell’anno precedente. È comunque opportuno controllare che siano presenti e corretti.

Cosa faccio se una spesa condominiale non compare?

Occorre verificare innanzitutto la comunicazione dell’amministratore e la propria posizione. Le FAQ dell’Agenzia indicano casi specifici per condòmini, condòmini di condomini minimi e locatari. Se la detrazione risulta spettante, il dato può essere inserito modificando il Quadro E.

In sintesi: come inserire spese ristrutturazione 730 precompilato

Per capire come inserire spese ristrutturazione 730 precompilato bisogna partire dal foglio riepilogativo e verificare non soltanto se il pagamento è conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, ma soprattutto se è stato effettivamente utilizzato nella dichiarazione.

Per i lavori sulla singola abitazione è frequente che il bonifico sia disponibile senza che la prima rata sia già stata inserita. Per gli interventi condominiali, invece, l’utilizzo automatico dipende anche dalla coerenza tra i dati trasmessi dall’amministratore e i pagamenti effettuati.

Quando la spesa manca o risulta non utilizzata, il contribuente deve verificarne la spettanza e, se possiede tutti i requisiti, modificare il Quadro E del 730, scegliendo la sezione corretta per il tipo di intervento e completando gli eventuali dati richiesti.

Il principio da seguire è quindi semplice: prima controllare ciò che l’Agenzia ha acquisito, poi verificare ciò che è stato effettivamente utilizzato e soltanto dopo integrare la dichiarazione.

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