Come cambia l’APE con la direttiva “case green”

Nuove classi A+ e A0 e più informazioni su prestazioni energetiche, passaporto di ristrutturazione e l’intelligenza degli edifici

Con l’approvazione della nuova direttiva europea “case green” al Parlamento Europeo, l’attestato di prestazione energetica (APE) potrebbe subire importanti modifiche.

Dal fabbisogno di energia calcolato conformemente alle norme EN, passando per il passaporto di ristrutturazione, fino ad arrivare alla predisposizione dell’edificio all’intelligenza: queste solo alcune delle novità presenti all’interno del documento approvato dall’Europa lo scorso 12 aprile 2024 dopo un anno di trattative.

Conoscere la classe energetica è importante perché permette di sapere il fabbisogno energetico di un edificio o di un’abitazione.

Dal 1° luglio 2009 l’APE è obbligatorio in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione.

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Come sarà il nuovo APE

L’APE è un documento che attesta la prestazione energetica e la classe energetica di un immobile. In particolare, tale attestazione ci permette di conoscere le caratteristiche energetiche dell’edificio come:

fabbisogno energetico;
qualità energetica;
emissione dell’anidride carbonica;
impiego dalle fonti rinnovabili.

L’art. 19 della nuova direttiva EPBD definisce le caratteristiche del nuovo APE.

Secondo le nuove regole, il nuovo APE deve contenere:

la prestazione energetica di un edificio, espressa in kWh/(m² anno) da un indicatore che esprime il consumo di energia primaria e finale;
il GWP (potenziale di riscaldamento globale – global warming potential) del ciclo di vita espresso in kg CO2eq/m2 da un indicatore numerico delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita;
valori di riferimento quali:

requisiti minimi di prestazione energetica;
norme minime di prestazione energetica;
requisiti degli edifici a energia operativa quasi zero;
requisiti degli edifici a emissioni zero.

Tutto ciò dovrebbe consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

L’attestato di prestazione energetica include ulteriori indicatori numerici, in particolare:

il consumo complessivo di energia annuo (kWh/anno);
il fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione e l’acqua calda;
il consumo di energia annuo al metro quadrato (kWh/m2.a);
l’uso di energia primaria non rinnovabile annuo in kWh/(m2 .a);
l’energia finale per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri servizi per l’edilizia e può includere ulteriori requisiti in termini di efficienza e sicurezza per le apparecchiature.

Validità dell’APE

La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.

Qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell’edificio dovrà contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:

immediatamente dopo la scadenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio;
cinque anni dopo il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

APE, Classi A0 e A+

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, l’attestato di prestazione energetica dovrà essere conforme al modello di cui all’allegato V.

Esso specifica la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G.

La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala.

Gli Stati membri che, a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, designano già gli edifici a emissioni zero come “A0” possono continuare a utilizzare tale designazione anziché classe A.

Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.

La direttiva prevede che gli Stati membri potranno definire una classe di prestazione energetica A+ per gli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

elevati standard di efficienza con fabbisogno di energia per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua calda non superiore a 15 kWh/(m2 · anno);
produzione in loco di un quantitativo di kWh di energia da fonti rinnovabili superiore sulla base di una media mensile;
positività carbonica in termini di GWP del ciclo di vita dell’edificio, anche per quanto concerne i materiali da costruzione e gli impianti utilizzati durante la costruzione, l’installazione, l’uso, la manutenzione e la demolizione.

Quando sarà obbligatorio l’APE?

Secondo la nuova direttiva EPDB l’APE dovrà essere rilasciato per:

gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o in caso di rinnovo del contratto di locazione o in caso di rinegoziazione del mutuo ipotecario;
gli edifici di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri dovranno provvedere a sostenere le famiglie vulnerabili, mediante incentivi o finanziamenti per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.

Gli edifici esclusi dalla certificazione

Gli Stati membri avranno la facoltà di decidere se fissare o meno i requisiti sopradescritti per le seguenti categorie:

luoghi di culto;
fabbricati temporanei;
residenziali, che vengono utilizzati meno di 4 mesi all’anno;
fabbricati indipendenti con una superfice inferiore a 50 m2.

Chi può rilasciare l’attestato di prestazione energetica

Gli Stati membri dovranno garantire che l’APE sia rilasciato da esperti del settore sulla base di una visita in abitazioni esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici e potrà essere effettuata anche con mezzi virtuali mediante controlli visivi.

Affissione APE

L’art. 21 della EPBD prevede che negli edifici non residenziali occupati dagli enti pubblici o locali commerciali frequentati dal pubblico dovrà essere affisso l’APE in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Banche dati APE  in edilizia

Ciascuno Stato dovrà creare una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale.

La banca dati è interoperabile con altre pertinenti piattaforme e servizi pubblici online.

Dovrà consentire di raccogliere dati, da tutte le fonti pertinenti, relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all’intelligenza, valori di riferimento energetici nell’edilizia e dati relativi all’energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.

La banca dati sarà accessibile al pubblico, ma i dati saranno anonimi.

Le raccomandazioni

L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica, per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel corso dell’intero ciclo di vita, per il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Le raccomandazioni devono anche prevedere un miglioramento in termini di:

predisposizione degli edifici all’intelligenza (art. 15)

a meno che l’edificio o l’unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni.

Entrando nello specifico, le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:

le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia;
le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia.

Le raccomandazioni devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima del risparmio. Esse possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico e informazioni sugli incentivi finanziari disponibili, sull’assistenza amministrativa e tecnica unitamente a molteplici benefici finanziari ampiamente associati al conseguimento dei valori di riferimento.

Le raccomandazioni comprendono una valutazione della vita residuale degli impianti.

Quadro generale per il calcolo della nuova prestazione energetica

La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio dovrà essere trasparente e aperta all’innovazione e dovrà riflette le migliori prassi. In virtù di ciò, all’interno dell’allegato 1 della direttiva viene riportato che:

Il fabbisogno e il consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi sono calcolati facendo uso di intervalli di calcolo del tempo mensili, orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che vanno ad incidere sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell’impianto stesso, come pure sulle condizioni interne, e da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell’aria interna, compresa il confort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.

Inoltre, gli Stati membri dovranno definire degli indicatori numerici supplementari relativi all’uso totale di energia primaria non rinnovabile/rinnovabile e alle emissioni operative e incorporate di gas a effetto serra in kg di CO2eq/(m2.a) rispetto alla durata di vita prevista dell’edificio e nel calcolo dei fattori di energia primaria per determinare la prestazione energetica degli edifici. Gli Stati possono tener conto delle fonti di energia rinnovabile fornita e delle fonti di energia rinnovabile prodotta e utilizzata in loco.

Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tenere conto almeno dei seguenti aspetti:

capacità termica;
isolamento;
riscaldamento passivo;
elementi di raffrescamento;
ponti termici;
impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;
capacità delle fonti rinnovabili in loco, infrastrutture di ricarica bidirezionale per i veicoli elettrici, gestione della domanda e stoccaggio;
impianti di condizionamento d’aria;
ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l’ermeticità all’aria e il recupero del calore;
impianto di illuminazione integrato (principalmente per il settore non residenziale);
progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, compreso il clima esterno;
sistemi solari passivi e protezione solare;
condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;
carichi interni;
sistemi di automazione e di controllo degli edifici e le relative capacità di monitorare;
controllare e ottimizzare le prestazioni energetiche;
efficienza degli impianti elettrici (IEC EN 60364-8-1).

Inoltre, si tiene conto dell’influenza positiva delle condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili, come:

sistemi di cogenerazione dell’elettricità;
sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano o collettivo;
illuminazione naturale;
capacità di flessibilità sul versante della domanda (EN 50491-12-1).

Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le categorie seguenti:

abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
condomini (di appartamenti);
uffici;
strutture scolastiche;
ospedali;
alberghi e ristoranti;
impianti sportivi;
esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio;
altri tipi di edifici che consumano energia.

APE 2025: informazioni aggiuntive previste dalla direttiva EPBD

Come sappiamo, nel 2015 è stato definito l’attuale modello APE (linee guida APE D.M. 26 giugno 2015).

Ben presto, dunque, ci ritroveremo a dover aggiornare gli APE, come previsto dalla direttiva.

Oltre alle caratteristiche termiche e altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianti di riscaldamento, condizionamento, impiego di fonti rinnovabili, ecc., dovranno essere inseriti all’interno della nuova attestazione anche:

passaporto di ristrutturazione;
presenza di sensori fissi che monitorano i livelli di qualità ambientale interna;
presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità ambientale interna;
sistemi di automazione e controllo dell’edificio;
recupero del calore dalle acque reflue;
ventilazione;
raffrescamento;
recupero di energia;
soluzioni intelligenti;
caratteristiche architettoniche;
numero dei punti di ricarica dei veicoli;
ecc.

Attestato di prestazione energetica: allegato V

Infine riportiamo l’allegato V presente all’interno della direttiva case green.

Sulla prima pagina dell’attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:

classe di prestazione energetica;
consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m².a);
consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m².a);
energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m².a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.

Nell’attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:

consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh;
produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh; principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m².a);
indicazione che precisi se l’edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all’interno dell’edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.

2. Inoltre l’attestato di prestazione energetica può includere gli indicatori seguenti:

consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell’impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;
classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso);
informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);
valore U medio per gli elementi opachi dell’involucro dell’edificio;
valore U medio per gli elementi trasparenti dell’involucro dell’edificio;
tipo dell’elemento trasparente più comune (ad es. finestra con doppi vetri);
risultati dell’analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);
presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell’energia;
vita residuale prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d’aria, se del caso;
possibilità di adattare l’impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
possibilità di adattare l’impianto di acqua calda per uso domestico affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
possibilità di adattare l’impianto di condizionamento d’aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
consumo energetico misurato;
se sia presente un collegamento a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento e, se disponibili, informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
fattori di energia primaria locale e relativi fattori di emissione di carbonio della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento locale connessa;
emissioni operative di particolato fine (PM2,5).

L’attestato di prestazione energetica può includere i seguenti collegamenti con altre iniziative, se queste si applicano nello Stato membro interessato:

indicazione che precisi se per l’edificio è stata effettuata una valutazione della predisposizione all’intelligenza (sì/no);
ove disponibile, valore della valutazione della predisposizione all’intelligenza;
indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un registro digitale degli edifici (sì/no).
Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

Inoltre, gli Stati membro dovrebbero adottare le misure necessarie volte nella metodologia di calcolo derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco anche per altri usi.

APE e direttiva europea “case green”: le FAQ

Quali sono le principali modifiche previste per il nuovo APE dopo l’approvazione della direttiva EPDB?

Il nuovo APE dovrebbe includere una serie di informazioni aggiuntive, tra cui il consumo complessivo di energia annuo, il fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua calda, e ulteriori indicatori sulla qualità energetica dell’edificio.

Come sarà calcolato il nuovo fabbisogno energetico in base alle nuove regole?

Il fabbisogno energetico sarà calcolato in kWh/(m² anno) utilizzando indicatori che esprimono il consumo di energia primaria e finale, insieme al GWP del ciclo di vita espresso in kg CO2eq/m2.

Cosa cambierà riguardo alla classe di prestazione energetica A+?

La direttiva prevede che gli Stati membri possano definire una nuova classe di prestazione energetica A+ per gli edifici che soddisfano determinati standard di efficienza e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Chi sarà autorizzato a rilasciare l’APE secondo le nuove direttive?

L’APE dovrà essere rilasciato da esperti del settore dopo una visita in abitazioni esistenti, e potrà essere effettuato anche tramite mezzi virtuali mediante controlli visivi.

Quali saranno le raccomandazioni incluse nell’attestato di prestazione energetica?

Le raccomandazioni riguarderanno miglioramenti efficaci per ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la qualità degli ambienti interni e predisporre gli edifici all’intelligenza, a meno che l’edificio non sia già conforme alle norme degli edifici a zero emissioni.

Quando diventerà obbligatorio avere l’APE secondo le nuove direttive?

L’APE sarà obbligatorio per i nuovi edifici, quelli sottoposti a ristrutturazione profonda e per gli edifici di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.

Dove sarà necessario affiggere l’APE secondo la nuova direttiva?

L’APE dovrà essere affisso in luoghi chiaramente visibili al pubblico negli edifici non residenziali occupati dagli enti pubblici o locali commerciali frequentati dal pubblico.

Cosa prevede la creazione di banche dati APE in edilizia?

Ogni Stato membro dovrà creare una banca dati nazionale per raccogliere dati sulla prestazione energetica degli edifici, accessibile al pubblico ma con dati anonimizzati.

Quali aspetti saranno considerati nel calcolo della nuova prestazione energetica degli edifici?

Il calcolo terrà conto di vari aspetti come capacità termica, isolamento, impianti di riscaldamento e condizionamento, fonti rinnovabili, sistemi solari, e molti altri.

Cosa cambierà nell’attestato di prestazione energetica secondo l’allegato V della direttiva?

L’attestato includerà informazioni dettagliate sul consumo energetico, la produzione di energia rinnovabile, le caratteristiche dell’edificio e le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica e la predisposizione all’intelligenza

Ti consiglio un software per la certificazione energetica, la diagnosi energetica e la progettazione di interventi di efficientamento energetico, per rispondere sempre in maniera adeguata alle richieste normative.

 

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