Collegio Consultivo Tecnico: giurisdizione ordinaria se nasce in fase esecutiva
CCT nelle concessioni: il Consiglio di Stato chiarisce natura privatistica, lodo contrattuale e giurisdizione ordinaria nella fase esecutiva del contratto
Il Collegio Consultivo Tecnico è uno degli strumenti centrali del nuovo Codice appalti per prevenire le controversie o risolvere rapidamente le dispute che possono insorgere durante l’esecuzione dei contratti pubblici. L’articolo 215 del D.Lgs. 36/2023 prevede, infatti, che ciascuna parte possa chiedere la costituzione del CCT per affrontare controversie o dispute tecniche che possano emergere nell’esecuzione dei contratti.
Ma cosa accade se il Collegio Consultivo Tecnico viene costituito quando il contratto è già in fase esecutiva e una delle parti contesta la legittimità dell’accordo istitutivo? La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4595/2026, che chiarisce: in questi casi la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo.
Il caso
La vicenda nasce nell’ambito di una concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una superstrada a pedaggio, affidata mediante finanza di progetto. Il Collegio Consultivo Tecnico era stato costituito con riferimento al contratto di concessione, quando l’opera era già ultimata e in esercizio, per affrontare divergenze tra concedente e concessionario sull’aggiornamento del canone di disponibilità.
Il concessionario aveva impugnato davanti al TAR l’accordo costitutivo del CCT, la deliberazione regionale di autorizzazione, il decreto di approvazione dello schema di accordo e gli atti connessi, sostenendo che la costituzione del Collegio non fosse frutto di una libera volontà negoziale, ma dell’esercizio di un potere autoritativo da parte dell’amministrazione.
Il TAR Veneto aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione, respingendo l’appello.
CCT in fase esecutiva: natura privatistica
Secondo Palazzo Spada, il CCT era stato costituito quando la concessione era già in corso di esecuzione e l’opera risultava completata e gestita dal concessionario.
In questa fase, amministrazione e operatore economico non si trovano più nel procedimento di gara, ma all’interno di un rapporto contrattuale. L’amministrazione, quindi, non agisce come autorità, ma come parte del contratto.
L’accordo costitutivo del CCT non è un accordo amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, ma un accordo negoziale paritetico, fondato sull’autonomia delle parti.
Giurisdizione ordinaria sulle decisioni del CCT
Da questa qualificazione deriva la competenza del giudice ordinario. Le contestazioni sull’accordo costitutivo del Collegio e sulle determinazioni del CCT, quando hanno valore di lodo contrattuale, non possono essere proposte davanti al TAR, ma devono seguire le regole del diritto privato e del lodo irrituale.
Diversa è l’ipotesi del CCT costituito nella fase pubblicistica della gara, prima dell’aggiudicazione: in quel caso, potendo incidere sull’esercizio del potere amministrativo, può rilevare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Per il Consiglio di Stato, il CCT costituito facoltativamente dopo l’aggiudicazione e durante l’esecuzione della concessione:
non è esercizio di potere autoritativo;
nasce da un accordo negoziale tra amministrazione e concessionario;
opera nell’ambito di un rapporto paritetico;
può adottare determinazioni con valore di lodo contrattuale;
è soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza contribuisce così a chiarire i confini del Collegio Consultivo Tecnico, distinguendo il CCT che opera nella fase di gara da quello che interviene nella gestione del rapporto contrattuale già in essere.
Leggi l’approfondimento: Il collegio consultivo tecnico nel nuovo codice appalti
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