Cartello di cantiere non esposto? Risponde anche il committente, non basta nominare il coordinatore per la sicurezza

Cartello di cantiere non esposto? Risponde anche il committente, non basta nominare il coordinatore per la sicurezza

La Cassazione ribadisce che l’omessa affissione del cartello di cantiere integra un illecito edilizio che si potrae nel tempo, la cui responsabilità non si ferma all’impresa esecutrice

La terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10087 del 26 febbraio 2026, torna su un adempimento spesso considerato secondario nella gestione del cantiere, ma che secondario non è affatto: l’esposizione del cartello di cantiere.

La decisione conferma che la sua omissione integra la contravvenzione prevista dall’art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. 380/2001 e chiarisce, ancora una volta, che tra i soggetti chiamati a risponderne vi è anche il committente.

Il cartello di cantiere va trattato come un adempimento sostanziale e non come un dettaglio burocratico. Esso assolve a funzioni di pubblicità e di riconoscibilità immediata del titolo edilizio e dei soggetti coinvolti nel cantiere. La sua assenza può integrare un illecito edilizio autonomo, con responsabilità che non si fermano all’impresa esecutrice.

L’omessa esposizione del cartello di cantiere non è una violazione minore, ma un comportamento che incide sulla trasparenza dell’attività edilizia e sulla possibilità di esercitare controlli efficaci. E proprio per questo la responsabilità resta in capo a tutti i soggetti che, a vario titolo, presidiano la legittimità dell’intervento edilizio, a partire dal committente.

Il committente, in particolare, non può ritenersi al riparo per il solo fatto di aver nominato figure della sicurezza o di aver demandato ad altri la gestione materiale del cantiere. Occorre invece verificare concretamente che il cantiere sia correttamente identificato e che il cartello sia presente, visibile e conforme alle prescrizioni applicabili.

Il caso riguardava lavori eseguiti in forza di un permesso di costruire, rispetto ai quali era stata contestata la mancata affissione del cartello di cantiere. In primo grado erano stati ritenuti responsabili sia il committente sia il titolare dell’impresa esecutrice. In Cassazione, tra gli altri argomenti difensivi, il committente aveva sostenuto che la nomina del coordinatore della sicurezza dovesse escludere la sua responsabilità. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice di merito.

Il punto centrale della sentenza è molto netto: il cartello di cantiere non rappresenta un adempimento meramente formale, ma uno strumento funzionale alla vigilanza urbanistico-edilizia. La Corte richiama infatti la ratio dell’obbligo, collegandola all’art. 27 del Testo unico edilizia: il cartello serve a rendere immediatamente conoscibili gli estremi dell’intervento e a consentire agli organi di controllo di individuare con immediatezza i lavori in corso, così da esercitare i necessari poteri ispettivi. In questo senso, l’omissione finisce per ostacolare l’attività di vigilanza sul territorio.

Sul piano soggettivo, la Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato: della mancata esposizione del cartello possono rispondere il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, in quanto soggetti tenuti, ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. 380/2001, al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed esecutive dell’intervento.

Per questo motivo la responsabilità del committente non viene meno solo perché nel cantiere sia stato nominato un coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il coordinatore, infatti, opera sul diverso piano della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma non assorbe gli obblighi edilizi che fanno capo ai soggetti indicati dal Testo unico edilizia.

La pronuncia è interessante anche sotto un altro profilo: la Corte esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. proprio perché la condotta omissiva si protrae nel tempo. Secondo i giudici, il perdurare della mancata esposizione del cartello aggrava l’offesa, in quanto frustra in modo continuativo la finalità di controllo perseguita dalla norma. Per questo la protrazione dell’omissione diventa un elemento decisivo per negare la tenuità. La sentenza richiama inoltre l’orientamento secondo cui, in tema di reati permanenti, la causa di non punibilità non può operare finché la permanenza non sia cessata.

Viene respinta anche l’eccezione di prescrizione. La Cassazione osserva che, pur trattandosi di contravvenzione con termine quinquennale, nel caso concreto dovevano essere considerati i periodi di sospensione maturati nel giudizio di primo grado. Per effetto di tali sospensioni, il termine prescrizionale scadeva dopo la sentenza impugnata. Inoltre, una volta dichiarati inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza, non era più possibile far valere la prescrizione sopravvenuta nel giudizio di legittimità.

 

 

 

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