Autorizzazione fotovoltaica in ritardo: la PA risarcisce la perdita degli incentivi

Autorizzazione fotovoltaica in ritardo: la PA risarcisce la perdita degli incentivi

La pubblica amministrazione risponde del danno quando reitera dinieghi illegittimi e ritarda il rilascio dell’autorizzazione unica, facendo perdere all’impresa una concreta possibilità di accedere agli incentivi per il fotovoltaico

Il ritardo nel rilascio di un’autorizzazione per un impianto da fonti rinnovabili può produrre conseguenze economiche rilevanti, soprattutto quando la realizzazione dell’intervento è collegata a incentivi soggetti a scadenze o a limiti di spesa.

Con la sentenza n. 5880/2026, il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di un impianto fotovoltaico autorizzato dalla Regione Puglia soltanto nel 2023, a fronte di un’istanza presentata nel 2010 e di due precedenti dinieghi annullati dal giudice amministrativo.

Secondo il Collegio, il comportamento della Regione ha fatto perdere alla società una concreta possibilità di accedere alle tariffe incentivanti del V Conto Energia.

Il caso

Il 26 agosto 2010 una società presentava alla Regione Puglia un’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

Durante il procedimento, nelle conferenze di servizi tenute nel 2012 emergevano posizioni favorevoli alla realizzazione dell’impianto. ARPA Puglia esprimeva invece un parere negativo, riferito agli impatti cumulativi derivanti dalla presenza di altri impianti alimentati da fonti rinnovabili nella stessa area.

La Regione, facendo leva su tale parere, respingeva l’istanza.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, che lo annullava. La decisione veniva successivamente confermata dal Consiglio di Stato.

A seguito del primo annullamento, la Regione riapriva il procedimento, acquisiva nuovamente il parere negativo di ARPA e adottava un secondo diniego.

Anche questo provvedimento veniva annullato dal TAR Puglia, perché fondato sull’erronea attribuzione di prevalenza al parere di ARPA rispetto alle diverse posizioni espresse dalle altre amministrazioni coinvolte.

Soltanto dopo una nuova riapertura del procedimento, la Regione rilasciava l’autorizzazione unica nel 2023.

Tra la presentazione dell’istanza e il rilascio del titolo erano quindi trascorsi quasi tredici anni.

La domanda di risarcimento

Ottenuta l’autorizzazione, la società chiedeva il risarcimento dei danni provocati dall’illegittima attività amministrativa.

Secondo l’impresa, il ritardo nel rilascio del titolo aveva impedito la tempestiva realizzazione dell’impianto e aveva determinato la perdita della possibilità di accedere alle tariffe incentivanti previste per il fotovoltaico.

Il TAR Puglia accoglieva la domanda nei confronti della Regione e riconosceva il danno da perdita della chance di accesso agli incentivi.

La Regione Puglia impugnava la decisione contestando l’esistenza della colpa. A suo avviso, i dinieghi erano stati adottati nell’ambito di una valutazione tecnico-discrezionale finalizzata alla tutela di un’area già interessata da altri impianti da fonti rinnovabili.

Il progetto poteva essere autorizzato già nel 2012

Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi di appello.

Sul piano della responsabilità, il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui il privato danneggiato può invocare l’illegittimità della condotta amministrativa come indice presuntivo della colpa.

Spetta poi alla pubblica amministrazione dimostrare che l’illegittimità sia dipesa da un errore scusabile.

Nel caso esaminato, la Regione aveva respinto per due volte la stessa istanza, attribuendo in entrambi i casi una sostanziale prevalenza al parere negativo di ARPA rispetto alle diverse posizioni espresse dalle altre amministrazioni.

Il secondo diniego era stato adottato dopo l’annullamento del primo e sulla base di una motivazione sostanzialmente analoga.

La complessità delle valutazioni ambientali e paesaggistiche non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’esistenza di un errore scusabile.

Il Consiglio di Stato ha confermato pertanto il diritto al risarcimento, legato alla perdita di una possibilità concreta e in considerazione del fatto che il ritardato rilascio del titolo ha impedito al richiedente di concorrere all’accesso a un regime incentivante, che l’autorizzazione avrebbe potuto essere rilasciata in tempo utile e che non è stata dimostrata l’impossibilità di completare l’intervento entro la scadenza degli incentivi.

Il danno deve essere quantificato non automaticamente in base all’intero importo degli incentivi non percepiti, ma in base all’effettiva probabilità di conseguire il beneficio economico.

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