Aree idonee Sardegna: la legge vigente e lo stato dell’arte dopo lo scontro con il Governo

Aree idonee Sardegna: la legge vigente e lo stato dell’arte dopo lo scontro con il Governo

Regione apripista sulle aree idonee, ha previsti norme ampiamente conservative, oggetto di impugnazione e conseguente modifica

La Sardegna è stata la prima regione in Italia a dotarsi di una legge per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

La Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 attua quanto previsto dal D.M. 21/06/2024 (successivamente sostituita dal D.L. 175/2025) che demanda alle regioni l’individuazione delle aree ove è consentito realizzare gli impianti.

Il provvedimento individua le superfici idonee (circa l’1% del territorio), quelle non idonee e quelle ordinarie; essa si applica sia ai nuovi impianti, sia a quelli in corso di autorizzazione, sia a quelli autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi.

Prevede inoltre l’istituzione di:

un fondo di 678 milioni per gli anni 2025-2030 per la promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo e alle comunità energetiche;
un’Agenzia regionale per l’energia e pianificazione energetica.

Ecco una rapida sintesi delle misure previste.

Impugnazione della legge della Sardegna sulle aree idonee e modifiche

Il 28 gennaio 2025, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Governo ha deliberato di impugnare la legge della Sardegna sulle aree idonee.

Diverse le motivazioni alla base della decisione. Secondo il Governo, il provvedimento:

si applica anche agli impianti a fonti rinnovabili con procedimento autorizzativo già concluso, configurandosi come una sopravvenienza normativa sfavorevole. Una retroattività che risulta in netto contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), certezza del diritto, legittimo affidamento e libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.);
potrebbe incidere restrittivamente sul “minimum” di aree idonee per impianti rinnovabili, così come identificate dal D.lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, rendendo “non idonee” aree che lo Stato considera invece adatte;
prevede una procedura troppo complessa e restrittiva per consentire, in determinate circostanze, la realizzazione di impianti in aree che la stessa legge ha precedentemente dichiarato “non idonee”.

La Corte Costituzionale – con la sentenza 28/2025 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5. <Il principio stabilito è che una legge regionale, anche se emanata da una Regione a statuto speciale e motivata da finalità di tutela del paesaggio, non può introdurre misure di salvaguardia che comportino un divieto generalizzato (moratoria) alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (FER) in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e gli obblighi comunitari>. Nello specifico, la sospensione dei procedimenti autorizzativi viola il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e il divieto esplicito di introdurre moratorie previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, ponendosi in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione.

Inoltre, con ordinanza n. 9168 del 13 maggio 2025, il TAR del Lazio ha censurato le previsioni della la legge n. 20/2024 della Regione Sardegna, che vietavano la realizzazione di impianti a FER nelle aree considerate non idonee. La normativa, peraltro, classificava la quasi totalità del territorio regionale come area non idonea, includendo in tale classificazione anche le aree che risultavano essere idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. I giudici, sul punto, hanno stabilito che il carattere di non idoneità di un’area non preclude su detta superficie la realizzazione di impianti a FER. Anche in tal caso, il TAR ha rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale.

Con la legge 31/2025, la Regione Sardegna ha provveduto a modificare la Legge regionale 20/2024 allo scopo di evitare un’interpretazione restrittiva delle norme nazionali.

Le modifiche anticipano anche l’emanazione di un regolamento (entro il 14 aprile 2026) per la disciplina dei progetti con impianti ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee. Escluse le istanze per i progetti di autoconsumo e quelli per le Comunità energetiche, fino all’entrata in vigore del regolamento non potranno essere autorizzate le istanze all’interno di aree non incluse tra quelle idonee (neppure se presentate prima del 13 novembre), né presentare nuove istanze.

Con le nuove disposizioni, in vigore dal 13 novembre 2025, se un impianto fotovoltaico, o di accumulo, è situato nelle aree per attività produttive e per servizi generali, prevale il criterio di idoneità purché si rispettino le normative urbanistiche e ambientali.

La legge 31/2025 modifica anche l’allegato G della legge regionale 20/2024, che stabilisce i requisiti tecnici per ciascuna tipologia di impianto. Con la nuova disposizione, gli impianti fotovoltaici, e i relativi sistemi di accumulo, posizionati sulle superfici di copertura dei manufatti edilizi, vengono esclusi dal vincolo che limita la realizzazione di impianti entro i mille metri dal perimetro dei centri abitati.

La Regione Sardegna ha avviato l’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale del D.L. 175/2025, sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ritenuta lesiva delle prerogative statutarie e del governo del territorio.

Testo PDF della legge 20/2024 della Sardegna sulle aree idonee

Forniamo il testo integrale della legge (completo degli allegati e coordinato con le modifiche della legge 31/2025).

Quali sono le aree idonee in Sardegna

La legge regionale 20/2024 individua all’allegato F le aree idonee all’installazione di impianti FER, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei vincoli generali di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica ambientale, tecnica relativi all’impianto oggetto di istanza di autorizzazione.

Limitatamente all’installazione di impianti fotovoltaici nonché di impianti eolici di piccola e media taglia, in Sardegna sono aree idonee:

le aree industriali dismesse
le aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica
i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie
le aree portuali, esclusi i porti turistici
le aree aeroportuali
le aree di pertinenza delle principali arterie viarie già oggetto di trasformazione
le aree estrattive di prima e seconda categoria
le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica
le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica
le aree industriali gestite dai consorzi industriali
le zone urbanistiche omogenee G a destinazione specifica per energie rinnovabili
le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato G, sono idonee, limitatamente all’installazione di impianti fotovoltaici, le superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, e i relativi sistemi di cumulo.

Indipendentemente dalla presenza di aree idonee, non idonee o ordinarie, è sempre ammessa la realizzazione di impianti geotermici di piccola taglia per i quali si applica la disciplina autorizzatoria prevista dalla normativa vigente in materia di aree idonee.

Inoltre, sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell’energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali e industriali. Le opere di connessione non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali e industriali oggetto degli interventi.

Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all’allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti di accumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano l’installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e G, come definite nell’allegato F, punti 11 e 12, prevale il criterio di idoneità, fermo restando il rispetto della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al PPR e degli strumenti urbanistici, nonché delle disposizioni dell’allegato G.

Infine, qualora un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad esso connessi, sia finalizzato all’autoconsumo o al servizio di una comunità energetica e ricade in una delle condizioni di cui ai precedenti periodi, prevale il criterio di idoneità.

Sono ammessi gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento (revamping o repowering) relativi ad impianti realizzati in data antecedente all’entrata in vigore della legge e in esercizio, nelle aree non idonee,  solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell’altezza totale dell’impianto, da intendersi come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto.

Quali sono le aree non idonee in Sardegna

La legge regionale 20/2024 individua le aree non idonee (ovvero dove è vietata la realizzazione di specifiche taglie e tipologie di impianti) negli allegati:

A (impianti fotovoltaici e termodinamici)
B (impianti agrivoltaici)
C (impianti eolici)
D (impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas)
E (impianti geotermici)

Sono, fra gli altri, aree non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, accumuli e impianti termodinamici di media e grande taglia:

le aree parco e le aree di riserva nazionale
le riserve naturali
i monumenti naturali regionali
le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale
le zone umide d’importanza internazionale
i siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC)
le zone di protezione speciale (ZPS)
i siti di importanza internazionale per la conservazione faunistica
le aree agricole interessate, anche nell’anno precedente all’entrata in vigore della legge, da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche
le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali quelle connesse a produzioni agro-alimentari IGP
le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati
le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici
le aree demaniali o pubbliche gestite dall’Agenzia Forestas
le aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco
alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale
i corsi d’acqua
le aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico
i beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela
gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico d

Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della legge.

Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia.

Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

Il divieto di realizzazione non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato G, punto 2, e aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purché siano già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge.

Istanze per FER in aree non idonee

I comuni hanno facoltà di proporre un’istanza – finalizzata al raggiungimento di un’intesa con la Regione – propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all’interno di un’area individuata come non idonea.

L’istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall’impianto o dall’accumulo FER ed è preceduta da un processo partecipativo nonché dall’espletamento di una consultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi.

L’istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali(DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una relazione generale, che motivi la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee con particolare riferimento all’utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e disviluppo locale del relativo progetto e alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole.

L’istanza, qualora la realizzazione dell’intervento necessiti di una variante allo strumento urbanistico comunale, è accompagnata da apposita relazione urbanistica corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico nella versione vigente e in quella variata.

Legge aree idonee Sardegna: i requisiti tecnici per tipologia di impianto

Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati di cui alla A, B, C, D, E ed F.

La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all’allegato G nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell’area e dell’impianto oggetto di istanza di autorizzazione.

Gli impianti FER e quelli di accumulo, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 1.000 m dal perimetro dei centri abitati e delle frazioni.

Tale distanza, fermo restando il valore di 500 m, è rimodulabile in sede di redazione dello strumento urbanistico comunale generale per garantire l’equilibrata espansione dei centri abitati, le fasce verdi di transizione verso la campagna, la localizzazione dei servizi che per loro natura devono essere localizzati in prossimità degli abitati, ecc. All’interno della fascia dei 500 metri, in sede di pianificazione comunale, è comunque ammessa l’individuazione di zone a specifica destinazione FER.

Gli impianti agrivoltaici nelle zone urbanistiche omogenee E “Agricole” possono essere proposti esclusivamente da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) e devono rispettare le seguenti condizioni:

al fine di garantire un’adeguata produzione agricola, è necessario che l’impianto abbia una altezza minima da terra di 2,10 metri e sia costituito da elementi semplicemente infissi al suolo e i cavidotti siano integrati nelle strutture di supporto, fatta salva la possibilità di realizzare cavidotti interrati per i collegamenti fra le stringhe e per i collegamenti con la cabina utente;
le aziende agricole abbiano sede operativa nel territorio della Regione Sardegna.
al fine di garantire la conservazione del patrimonio agricolo e l’integrazione del reddito agrario, la superficie lorda dell’impianto non può interessare più del 2% della superficie complessiva del fondo oggetto di intervento, calcolata escludendo le aree non idonee rientranti nel perimetro aziendale costituito da tutte le superfici contermini presenti nel fascicolo aziendale dell’impresa. Tale percentuale è incrementata al 5% per gli impianti realizzati da imprese agricole composte da un unico corpo aziendale di dimensioni inferiori ai 10 ettari non derivante da atti di disposizioni tra vivi nei cinque anni precedenti.
gli interventi destinati esclusivamente all’autoconsumo aziendale sono esclusi dai limiti percentuali di cui alla lettera c).
fuori dalle ipotesi di comunità energetiche e altre forme di condivisione e autoconsumo tra aziende agricole ammesse dalla legge, sia rispettata una distanza dai confini pari almeno a 50 metri;
il progetto sia accompagnato da apposita relazione agronomica asseverata nelle forme di legge in merito alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che illustri l’andamento colturale per il periodo di vita utile dell’impianto, garantisca il mantenimento delle produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni agricole, tradizionali.

Gli impianti agrivoltaici possono essere realizzati solo nel rispetto di determinate fasce (indicate nell’allegato G)) ove, all’esito della valutazione in concreto del relativo progetto, si accerti l’assenza o la minimizzazione degli impatti, secondo i criteri stabiliti in una successiva deliberazione di Giunta regionale da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sempre nell’allegato G sono indicate le condizioni e i limiti per l’installazione degli impianti fotovoltaici e degli impianti eolici.

Zone di accelerazione secondo il Testo unico rinnovabili

Con la deliberazione n. 10/14 del 4 marzo 2026, la Giunta regionale della Sardegna ha approvato il Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, completo della documentazione per la valutazione ambientale strategica (VAS), del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e della valutazione di incidenza ambientale (VIncA).

L’intervento regionale si inserisce nel percorso di attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e dal PNRR.

Determinante, in questo senso, è il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 190/2024 (cd. “Testo unico rinnovabili”), profondamente aggiornato nel 2025, che ha introdotto l’obbligo per le Regioni di individuare specifiche zone di accelerazione all’interno delle aree idonee, sulla base della mappatura predisposta dal GSE.

La Regione Sardegna, con deliberazione n. 45/1 del 28 agosto 2025, aveva già adottato la proposta di Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, successivamente rielaborata per adeguarla:

alle modifiche introdotte dal D.L. 175/2025;
agli effetti della sentenza n. 184/2025 della Corte costituzionale;
al nuovo assetto delle aree idonee e non idonee definito dal Testo unico rinnovabili.

La nuova versione integra inoltre tutta la documentazione necessaria per la VAS, garantendo coerenza con il quadro ambientale e pianificatorio vigente.

Le caratteristiche delle zone di accelerazione

Il Piano stabilisce che le zone di accelerazione:

siano individuate all’interno delle aree idonee, come definite dal Testo unico rinnovabili;
comprendano ambiti territoriali sufficientemente omogenei;
consentano la diffusione degli impianti FER senza impatti ambientali significativi.

Si tratta, in sostanza, di un sottoinsieme delle aree idonee, caratterizzato da ulteriori semplificazioni autorizzative per favorire una più rapida realizzazione degli impianti.

Quali aree sono incluse

La proposta di Piano individua, nell’ambito delle aree idonee di cui all’articolo 11-bis, comma 1 del D.Lgs.190/2024, le seguenti tipologie di zone di accelerazione terrestri:

siti e aree industriali, artigianali e commerciali attrezzate;
edifici e strutture già realizzate, con relative superfici pertinenziali;
aree di parcheggio, limitatamente alle coperture.

La scelta privilegia aree già antropizzate, in linea con l’impostazione del Testo unico rinnovabili, riducendo il consumo di suolo e favorendo il riutilizzo di superfici esistenti.

Quali aree sono escluse

Restano escluse dalle zone di accelerazione tutte le aree protette per finalità ambientali, in base a normative nazionali, regionali o internazionali.

Fa eccezione esclusivamente l’utilizzo di superfici artificiali ed edificate già esistenti all’interno di tali aree, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 190/2024 (Testo unico rinnovabili).

Dall’analisi contenuta nel Rapporto ambientale emerge che l’attuazione del Piano è complessivamente sostenibile e coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione.

Gli effetti sul territorio risultano prevalentemente positivi, grazie:

all’utilizzo di aree già trasformate;
alla limitata incidenza ambientale del fotovoltaico;
all’assenza di emissioni in fase di esercizio;
alla possibilità di ripristino dei siti a fine vita degli impianti.

Gli impatti negativi sono circoscritti alle fasi di cantiere e dismissione e risultano temporanei e mitigabili.

Il Piano adottato sarà ora trasmesso al Consiglio regionale per il parere della Commissione competente e proseguirà il suo iter nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica.

Parallelamente, gli Assessorati competenti dovranno attivare gli adempimenti successivi, inclusa la pubblicazione e la gestione delle osservazioni, in vista dell’approvazione definitiva.

Nell’ambito di progettazione degli impianti fotovoltaici, può esserti di supporto lo specifico software fotovoltaico che ti guida nella progettazione e simulazione economica di qualsiasi tipo di installazione connessa alla rete elettrica.

 

 

 

 

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