Aree idonee FER in Veneto: le nuove regole per fotovoltaico e agrivoltaico
Presentata la proposta di legge: priorità alle superfici già infrastrutturate, limite dello 0,8% della SAU, nuove aree per fotovoltaico e accumuli e PAS fino a 12 MW per l’agrivoltaico
La Giunta regionale del Veneto ha presentato il 10 luglio 2026 la proposta di legge che definisce le nuove regole regionali per l’individuazione delle ulteriori aree idonee alle FER e specifiche disposizioni procedurali per agrivoltaico, biomasse, biogas, biometano, elettrolizzatori e impianti di stoccaggio dell’energia.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 190/2024 e punta a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo assegnato al Veneto: 5.828 MW di potenza rinnovabile aggiuntiva entro il 2030.
Si tratta, al momento, di una proposta di legge, che dovrà quindi completare il proprio iter prima di diventare operativa. Successivamente saranno necessari diversi provvedimenti della Giunta per definire, tra gli altri aspetti:
i criteri di continuità agricola degli impianti agrivoltaici;
le modalità di monitoraggio della SAU;
le specifiche tecniche del sistema informativo regionale;
i criteri per la ponderazione degli interessi coinvolti;
le modalità di controllo degli impianti autorizzati.
Fino al completamento dell’iter continueranno ad applicarsi le disposizioni statali e regionali attualmente vigenti.
Le ulteriori aree idonee alle FER in Veneto
Il decreto legislativo 190/2024 individua direttamente un primo insieme di aree idonee statali, comprendente, tra l’altro:
siti oggetto di bonifica;
cave, miniere e discariche cessate;
aree industriali e commerciali;
infrastrutture ferroviarie e autostradali;
sedimi aeroportuali;
edifici, parcheggi e relative pertinenze;
invasi idrici e aree degli impianti del servizio idrico.
Alle aree individuate dalla normativa statale le Regioni devono aggiungere ulteriori superfici, nel rispetto dei limiti imposti per il consumo di suolo agricolo e dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.
La proposta veneta privilegia in particolare le aree già trasformate, infrastrutturate o non più utilizzabili per le precedenti attività produttive.
Per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo collocati nello stesso sito, la proposta individua come ulteriori aree idonee:
i siti e gli impianti della Superstrada Pedemontana Veneta di proprietà regionale, purché compatibili con il funzionamento dell’infrastruttura;
le pertinenze di opere pubbliche, attrezzature e impianti di interesse pubblico;
le strutture degli interporti;
le aree portuali a vocazione industriale;
le cave ricomposte non più suscettibili di sfruttamento, per le quali sia stata attestata la realizzazione della conformazione morfologica prevista dal progetto di ricomposizione ambientale.
Le aree non potranno ricadere nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio né nella fascia di 500 metri dal loro perimetro.
L’individuazione come area idonea non elimina, in ogni caso, la necessità di svolgere le verifiche ambientali, paesaggistiche e autorizzative richieste per il singolo progetto.
Accumuli non abbinati al fotovoltaico ed elettrolizzatori
Regole specifiche sono previste per gli impianti di accumulo non collocati insieme a un impianto di produzione e per gli elettrolizzatori.
Potranno essere considerate idonee:
le aree poste entro 300 metri dalle stazioni elettriche esistenti;
le aree interne agli impianti industriali;
i siti occupati da impianti di produzione elettrica già autorizzati o abilitati;
gli interporti;
le aree portuali industriali.
Anche in questo caso è esclusa la localizzazione nei beni tutelati e nella fascia di 500 metri dal loro perimetro.
Il disegno di legge introduce inoltre una distanza minima di 500 metri dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e dai centri abitati presenti nel territorio rurale.
La fascia sale a un chilometro in presenza di recettori sensibili, come strutture sanitarie e assistenziali, scuole, impianti sportivi, strutture ricreative e luoghi di culto.
Aree idonee e zone di accelerazione: qual è la differenza
Le ulteriori aree idonee disciplinate dal disegno di legge non devono essere confuse con le zone di accelerazione terrestri.
Le prime vengono individuate con legge regionale e rappresentano superfici sulle quali la localizzazione degli impianti rinnovabili è considerata compatibile in via preferenziale.
Le zone di accelerazione, invece, saranno definite attraverso uno specifico Piano regionale, il PIZAT, sottoposto a Valutazione ambientale strategica. Al loro interno il decreto legislativo 190/2024 prevede semplificazioni e riduzioni dei tempi autorizzativi più incisive.
Il percorso del PIZAT veneto ha già superato la fase preliminare e lo scoping della VAS. La fase successiva prevede l’adozione dei documenti di Piano e del Rapporto ambientale, seguita dalla consultazione pubblica, per la quale la documentazione regionale indica un termine ridotto a 23 giorni.
Agrivoltaico: PAS anche tra 5 e 12 MW
Tra le principali novità procedurali rientra l’estensione della procedura abilitativa semplificata, PAS, agli impianti agrivoltaici con potenza compresa tra 5 e 12 MW.
La documentazione dovrà comprendere:
una dichiarazione asseverata relativa al mantenimento dell’80% della produzione lorda vendibile;
una relazione agronomica contenente il piano colturale;
un sistema di monitoraggio per verificare la continuità dell’attività agricola o pastorale.
Il soggetto attuatore dovrà essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile e disporre di un Fascicolo aziendale aggiornato.
La Giunta regionale avrà il compito di definire i criteri con cui accertare, nel tempo, l’effettiva prosecuzione dell’attività agricola negli impianti agrivoltaici.
Per gli impianti fotovoltaici galleggianti realizzati sulle cave nelle quali si svolge attività di pesca sportiva dovranno essere previste soluzioni tecniche che consentano di mantenere l’attività esistente.
Biomasse, biogas e biometano
Il disegno di legge contiene disposizioni anche per gli impianti alimentati a biomassa e per la produzione di biogas e biometano.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione asseverata sull’idoneità della viabilità di accesso, evitando, per quanto possibile, il transito nei centri abitati. Quando la viabilità non risulta adeguata, dovranno essere previsti gli interventi necessari.
Per le biomasse classificabili come rifiuto continueranno ad applicarsi le condizioni stabilite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Gli impianti alimentati con biomasse non classificabili come rifiuto, se collocati nelle zone agricole, potranno invece essere realizzati soltanto dai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla normativa regionale.
La PAS viene estesa agli impianti fino a 3 MW e, in determinate condizioni, alle modifiche degli impianti esistenti.
Aree agricole: tetto regionale dello 0,8% della SAU
Uno dei punti centrali del disegno di legge riguarda la Superficie agricola utilizzata, la cosiddetta SAU.
In Veneto la SAU complessiva, sulla base del censimento generale dell’agricoltura Istat 2020, è pari a 835.231 ettari. La proposta fissa allo 0,8% il limite massimo regionale destinabile alle ulteriori aree idonee, corrispondente a circa 6.681,84 ettari.
Nel calcolo rientrerebbero anche gli impianti agrivoltaici.
A livello comunale viene previsto un limite ordinario del 2% della SAU. Il Comune potrebbe innalzarlo fino al 3%, mediante uno specifico provvedimento, esclusivamente per impianti destinati:
all’autoconsumo industriale;
alle comunità energetiche rinnovabili.
Per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati direttamente a terra nelle zone agricole continuerebbero comunque ad applicarsi le limitazioni previste dalla legislazione statale.
Il sistema regionale di monitoraggio della SAU
Per controllare il rispetto delle percentuali, la Regione intende istituire un sistema informativo dedicato al monitoraggio della superficie agricola occupata dagli impianti a fonti rinnovabili.
Il sistema sarà alimentato con i dati del Fascicolo aziendale e con le informazioni trasmesse dalle amministrazioni competenti durante i procedimenti autorizzativi.
È inoltre prevista l’interoperabilità con la piattaforma nazionale disciplinata dal decreto legislativo 190/2024.
La Giunta regionale dovrà stabilire le specifiche tecniche e operative del sistema, le modalità di aggiornamento dei dati e le procedure per la loro trasmissione.
Come saranno valutati i progetti
La produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata dalla normativa di pubblica utilità, indifferibile e urgente, oltre che di interesse pubblico prevalente.
Questo principio dovrà tuttavia essere ponderato con gli altri interessi presenti sul territorio.
La Giunta regionale definirà quindi criteri di valutazione che tengano conto di:
protezione dell’ambiente e della biodiversità;
tutela del paesaggio e del patrimonio storico e architettonico;
salvaguardia delle aree agricole e forestali di pregio;
conservazione delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali.
La Regione potrà effettuare controlli, anche a campione e avvalendosi dei propri enti strumentali, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi.
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