Appalti BIM: l’Offerta di Gestione Informativa è obbligatoria?
Il CdS chiarisce il rapporto tra obblighi BIM, organizzazione della stazione appaltante e lex specialis: l’OGI non può diventare un requisito di gara se la disciplina applicabile e gli atti della procedura non lo prevedono
Negli appalti gestiti con metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando deve essere presentata l’Offerta di Gestione Informativa (OGI)? La sua assenza può determinare l’esclusione dalla gara o la perdita del punteggio tecnico?
Con la sentenza n. 6834/2026, il Consiglio di Stato precisa che gli obblighi BIM devono essere verificati sulla base del regime normativo applicabile, dell’organizzazione della PA e soprattutto delle prescrizioni effettivamente contenute nella lex specialis.
Il caso: gara BIM senza Offerta di Gestione Informativa
La controversia riguardava un appalto per lavori di riqualificazione energetica e sistemazione impiantistica di un edificio universitario esistente.
Il RTI ricorrente contestava l’aggiudicazione perché l’impresa vincitrice non aveva presentato l’Offerta di Gestione Informativa (OGI) insieme all’offerta tecnica. Secondo il ricorrente, il documento era obbligatorio per un appalto gestito con metodologia BIM e la sua omissione avrebbe dovuto comportare l’esclusione o, almeno, l’attribuzione di zero punti per uno dei criteri tecnici.
Veniva inoltre contestato un presunto vantaggio competitivo dell’aggiudicataria e la verifica dell’anomalia dell’offerta.
I motivi del ricorso
Il punto centrale dell’appello era l’interpretazione dell’articolo 43 e dell’Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023. Per il RTI, l’OGI costituiva un elemento necessario dell’offerta, anche alla luce del Capitolato Informativo e delle clausole che prevedevano la gestione BIM dell’intervento.
Il Consiglio di Stato, però, ricostruisce la procedura partendo da due elementi decisivi: la gara era stata bandita il 12 dicembre 2024 e riguardava un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio esistente. La disciplina applicabile ratione temporis non imponeva quindi l’adozione obbligatoria della metodologia BIM.
La decisione: prima del BIM servono organizzazione e regole di gara chiare
La stazione appaltante poteva comunque scegliere di adottare volontariamente la gestione informativa digitale. Ma questa facoltà, chiarisce il Consiglio di Stato, presuppone l’adozione delle misure organizzative previste dall’Allegato I.9.
Occorrono, in particolare, formazione del personale, un piano per gli strumenti hardware e software e un atto organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, procedure e flussi informativi. Anche la base normativa di progetto conferma che tali adempimenti devono precedere l’integrazione della gestione informativa nei procedimenti della stazione appaltante.
Nel caso esaminato, questi atti furono approvati soltanto il 10 settembre 2025, quindi successivamente alla gara. Da qui un passaggio particolarmente significativo della sentenza:
la Stazione appaltante non avrebbe potuto inserire […] l’obbligo di produzione dell’Offerta di Gestione Informativa.
Ma c’è un secondo elemento decisivo: il disciplinare non richiedeva l’OGI tra i documenti dell’offerta tecnica.
Per Palazzo Spada:
la disciplina di gara non qualifica l’OGI come requisito di partecipazione, né come elemento essenziale dell’offerta tecnica.
L’aggiudicataria aveva invece prodotto la relazione tecnica espressamente prevista dal criterio di valutazione. Non poteva quindi ricevere zero punti per la mancata presentazione di un documento diverso e non richiesto.
Anche il Piano di Gestione Informativa (PGI) previsto dal disciplinare era un adempimento distinto: doveva essere presentato dopo la stipula del contratto e non poteva essere trasformato in un requisito dell’offerta.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello e confermato l’aggiudicazione.
Attenzione: la sentenza non dice che l’OGI è sempre facoltativa
La decisione non deve essere generalizzata. La disciplina oggi contenuta nell’Allegato I.9 stabilisce, per gli affidamenti ai quali si applicano le relative disposizioni e nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, che i concorrenti presentino l’offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti del Capitolato Informativo. Il PGI viene invece predisposto dall’aggiudicatario sulla base dell’OGI.
Il punto della sentenza è diverso: non si può ricavare retroattivamente o implicitamente un obbligo documentale che non deriva dalla disciplina applicabile e non è chiaramente previsto dagli atti di gara.
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