Accesso agli atti anche per chi non ha partecipato alla gara?
Anche l’operatore economico estraneo alla gara originaria può accedere agli atti della fase esecutiva di una concessione, se dimostra un interesse concreto alla tutela della propria posizione sul mercato
L’accesso agli atti nei contratti pubblici non si esaurisce nella fase di gara. Può riguardare anche la fase esecutiva, soprattutto quando intervengono modifiche rilevanti del rapporto concessorio, come la revisione del piano economico-finanziario.
È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 3714/2026, relativa all’accesso agli atti istruttori di un procedimento di riequilibrio dei PEF di concessioni per la rete a banda ultralarga nelle aree bianche.
Il caso
Un operatore economico attivo nel settore delle infrastrutture di rete chiedeva al MIMIT l’accesso agli atti che avevano preceduto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2025, con cui erano state riconosciute misure di riequilibrio economico-finanziario e contributi pubblici per circa 660 milioni di euro in favore del concessionario.
L’istanza riguardava, tra gli altri, verbali tecnici, pareri NARS, decisioni del Collegio consultivo tecnico, atti convenzionali e documentazione relativa alla revisione dei PEF.
Il Ministero negava in parte l’accesso, sostenendo che il richiedente non avesse un interesse diretto, concreto e attuale e che alcuni documenti fossero coperti da segreti tecnici e commerciali o riconducibili a pareri legali relativi a liti potenziali.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso. Il concessionario e il Ministero proponevano appello.
I motivi del ricorso
Gli appellanti sostenevano che l’accesso agli atti di una procedura di evidenza pubblica non potesse essere riconosciuto a chi non aveva partecipato alla gara originaria.
Inoltre, secondo le difese, l’istanza avrebbe avuto carattere esplorativo, perché finalizzata a verificare un’ipotetica alterazione della concorrenza o un possibile aiuto di Stato.
Veniva poi richiamata la presenza di dati riservati: le informazioni richieste avrebbero riguardato l’equilibrio economico-finanziario della concessione, strategie industriali e contenuti sensibili del rapporto contrattuale.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato respinge gli appelli.
Il Collegio chiarisce che l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici non è riservato in modo assoluto ai soli concorrenti della gara. Anche un soggetto terzo può avere titolo all’accesso, purché dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti.
Nel caso esaminato, tale interesse sussisteva perché il richiedente operava nello stesso mercato del concessionario e intendeva verificare se le misure di riequilibrio del PEF potessero incidere sulla concorrenza o integrare un vantaggio economico selettivo.
Il giudice precisa inoltre che l’amministrazione non deve valutare in anticipo la fondatezza delle eventuali azioni future del richiedente. Deve solo verificare che esista un collegamento non meramente ipotetico tra i documenti richiesti e la posizione giuridica da tutelare.
Segreti tecnici e pareri legali: non basta una formula generica
La sentenza è rilevante anche sul tema della riservatezza.
Il Consiglio di Stato afferma che il diniego fondato su segreti tecnici o commerciali richiede una motivazione puntuale. Non basta richiamare genericamente il know-how dell’impresa, la sensibilità dei dati o il rischio di pregiudizio concorrenziale.
L’amministrazione deve individuare le specifiche parti da oscurare e verificare se le informazioni siano effettivamente segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano protette da misure adeguate.
Stessa cautela vale per i pareri legali. Non ogni valutazione tecnica o giuridica è automaticamente sottratta all’accesso. I pareri NARS e gli atti del Collegio consultivo tecnico non possono essere esclusi solo perché riguardano questioni complesse o controverse: occorre verificare se siano realmente funzionali a una strategia difensiva in una lite potenziale o in atto.
Approfondimenti
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