Criteri premianti CAM: il peso deve incidere sulla graduatoria, ma non c’è una percentuale fissa

Criteri premianti CAM: il peso deve incidere sulla graduatoria, ma non c’è una percentuale fissa

Con la delibera 422/2026, ANAC chiarisce come valutare la quota significativa del punteggio ambientale: per contestarla occorre dimostrarne l’inadeguatezza rispetto alla specifica gara

Il punteggio riservato ai criteri premianti CAM deve consentire alle migliori soluzioni ambientali di ottenere un vantaggio apprezzabile nella graduatoria. Non esiste però una percentuale predeterminata che permetta, da sola, di stabilire se il peso assegnato sia sufficiente.

È il principio chiarito dall’ANAC con la delibera n. 422 del 28 ottobre 2026, depositata il 2 novembre, relativa a una gara dell’Agenzia del Demanio per accordi quadro di servizi di ingegneria e architettura.

Per l’Autorità, una contestazione fondata esclusivamente sul numero dei punti non consente di sindacare le scelte della stazione appaltante. Occorre spiegare perché quella ponderazione non valorizzi adeguatamente le prestazioni ambientali, considerando l’oggetto, la complessità e gli obiettivi del servizio.

Il caso: contestato il peso dei criteri ambientali nella gara del Demanio

La procedura, suddivisa in quattro lotti e del valore complessivo di 262,8 milioni di euro, riguardava accordi quadro triennali con più operatori per servizi di progettazione, anche in BIM, rilievi, indagini, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Gli affidamenti erano destinati a interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione, dal restauro alla nuova edificazione.

L’Istituto Nazionale di Bioarchitettura ETS aveva contestato, tra gli altri aspetti, il peso attribuito alla sostenibilità ambientale. Secondo l’istante, i 5 punti su 80 assegnati al criterio A3 non rispettavano la previsione dei CAM Edilizia sull’attribuzione di una quota significativa del punteggio tecnico.

L’Agenzia del Demanio aveva invece evidenziato che la valutazione comprendeva anche un ulteriore criterio CAM e che altri elementi della griglia presentavano contenuti ambientali.

Che cosa significa attribuire una quota significativa ai CAM

ANAC ricostruisce il quadro applicabile attraverso l’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e il paragrafo 2.6 dei CAM Edilizia approvati con il D.M. 24 novembre 2025.

Il Codice richiede di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali CAM. I criteri premianti devono essere considerati anche nella predisposizione dei documenti di gara quando si applica l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per i servizi di progettazione, il paragrafo 2.6 prevede che, utilizzando il miglior rapporto qualità-prezzo, la stazione appaltante tenga in considerazione uno o più criteri premianti, assegnando loro una quota significativa del punteggio tecnico. La scelta dipende dalle priorità dell’amministrazione, dal valore dell’appalto e dai risultati attesi.

Per il quadro generale delle prescrizioni e delle verifiche si rinvia alla guida ai CAM edilizia.

Secondo ANAC, queste disposizioni impongono di valorizzare adeguatamente la componente ambientale, senza fissare percentuali numeriche rigide. L’Autorità evidenzia inoltre che il decreto non impone un numero minimo predeterminato di criteri da richiamare, fermo il riferimento a uno o più criteri contenuto nel paragrafo 2.6.

La scelta dei criteri e dei relativi pesi rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

La quota significativa va quindi valutata in termini di incidenza effettiva sulla competizione. Nell’interpretazione dell’Autorità, la ponderazione deve favorire la selezione di offerte con soluzioni tecniche migliorative sul piano ambientale, evitando il rischio che questa componente risulti priva di concreta rilevanza.

Nel caso esaminato, ANAC rileva che il disciplinare attribuiva ai criteri premianti ripresi dai CAM 7 punti sugli 80 riservati all’offerta tecnica; la quota era dunque pari all’8,75%, superiore a quella ricostruita dall’istante considerando soltanto il criterio A3.

L’Autorità riconosce inoltre la presenza di componenti ambientali in altri criteri, tra cui il monitoraggio degli aspetti ambientali durante la progettazione o la cantierizzazione. Questi elementi concorrono alla lettura complessiva della griglia, senza consentire di attribuire automaticamente alla sostenibilità tutti i punti di criteri che valutano anche altri aspetti.

Il parere non stabilisce che 7 punti su 80 siano sempre sufficienti. La conclusione riguarda gli elementi forniti nella specifica controversia, ritenuti insufficienti per dimostrare che il peso assegnato ai criteri premianti CAM fosse non significativo.

Un elemento rilevante della decisione, nel caso in esame, è la natura dell’affidamento: un accordo quadro destinato a regolare una pluralità di futuri contratti esecutivi, con interventi non ancora determinabili.

Come rilevato nella delibera, diversi criteri premianti presuppongono la conoscenza di uno specifico progetto, dell’immobile, della tipologia dell’opera e delle soluzioni tecniche da confrontare. La loro pertinenza non può quindi essere valutata prescindendo dalla struttura della procedura.

Il capitolato prevedeva che l’estensione, il livello di approfondimento e i contenuti degli elaborati CAM fossero definiti per ciascun contratto attuativo, in funzione delle caratteristiche dell’immobile e dell’intervento.

Restava fermo l’obbligo dell’affidatario di recepire, per ogni contratto esecutivo, tutte le prescrizioni CAM applicabili e vigenti alla data del relativo affidamento.

Cosa deve dimostrare chi contesta il punteggio ambientale

Secondo ANAC, l’istante avrebbe dovuto dimostrare:

la pertinenza dei criteri CAM alla gara, tenendo conto delle caratteristiche dell’accordo quadro;
la marginalità del peso attribuito, spiegando perché i punti non consentissero alle migliori soluzioni ambientali di ottenere un vantaggio apprezzabile in graduatoria;
l’inadeguatezza della quota prescelta rispetto all’oggetto, alla complessità e agli obiettivi ambientali del servizio.

In assenza di tali elementi, l’Autorità non ha ritenuto possibile censurare nel merito la ponderazione adottata.

Per chi prepara o verifica una gara, il parere indica quindi la necessità di leggere insieme criteri, pesi e prestazioni da affidare. Il rapporto percentuale è un dato utile, ma non esaurisce la valutazione: occorre verificare quale vantaggio la griglia consenta concretamente di riconoscere alle offerte ambientalmente migliori.

Approfondimenti

Per il quadro generale delle prescrizioni e delle verifiche si rinvia alla guida ai CAM edilizia.

Per predisporre la documentazione ambientale di progetto puoi utilizzare il software che consente di redigere diversi elaborati CAM, tra cui la Relazione CAM di progetto, il Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita e il Piano ambientale di gestione del cantiere. I documenti devono essere verificati e adattati dal tecnico alle caratteristiche dell’intervento e alle prescrizioni applicabili.

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