Compensazione dei crediti Superbonus: il DDL Bilancio 2027 propone dieci rate per la quota del 2027

Compensazione dei crediti Superbonus: il DDL Bilancio 2027 propone dieci rate per la quota del 2027

Si punta ad allungare i tempi di compensazione della quota 2027. Le implicazioni per imprese e professionisti

Il DDL Bilancio 2027 interviene sul recupero dei crediti d’imposta da Superbonus già maturati attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.

L’articolo 37 del disegno di legge dedicato all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta punta ad allungare i tempi di compensazione, mantenendo invariato l’importo nominale del credito.

Ecco quali crediti sarebbero coinvolti, le esclusioni e le conseguenze operative della proposta.

Quali crediti Superbonus sarebbero interessati

La misura riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura per interventi Superbonus disciplinati dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 e interessa dunque i fornitori e cessionari che detengono questi crediti, comprese imprese e banche.

A essere suddivisa in 10 rate sarebbe soltanto la quota del 2027, senza ridistribuire l’intero credito originario o tutte le annualità residue.

Per rientrare nella nuova ripartizione devono ricorrere due condizioni: le spese agevolate devono essere state sostenute nel 2023 e la quota di credito deve essere utilizzabile in compensazione nel 2027.

Come cambierebbe la compensazione: un esempio

L’articolo 121, comma 3, del D.L. 34/2020 prevede, come regola generale, che il credito sia utilizzato con la stessa ripartizione annuale della detrazione dalla quale deriva, salvo specifiche deroghe, mentre, l’articolo 37 introduce un’ulteriore deroga, imponendo la ripartizione decennale della quota individuata.

Si consideri un’impresa che detiene una quota di credito Superbonus di 20.000 euro utilizzabile nel 2027, relativa a spese sostenute nel 2023. Con la modifica proposta, quell’importo verrebbe suddiviso in dieci rate annuali da 2.000 euro.

Il valore nominale resterebbe invariato, ma l’impresa dovrebbe rivedere la programmazione delle compensazioni: la quota originariamente disponibile per un solo anno sarebbe recuperabile nell’arco di dieci annualità.

La formulazione del DDL prevede una ripartizione obbligatoria, senza subordinarla a una nuova opzione del titolare.

Le esclusioni dalla nuova ripartizione

Il testo esclude le quote annuali relative alle spese per le quali è già stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 9, comma 4, del D.L. 176/2022, che consente la fruizione decennale di determinati crediti residui. Restano fuori dal perimetro del comma 1 anche:

i crediti Superbonus relativi a spese sostenute in anni diversi dal 2023;
le quote utilizzabili in annualità diverse dal 2027;
i crediti derivanti da bonus edilizi diversi dal Superbonus;
le detrazioni utilizzate direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Legge di Bilancio 2027: scopri le altre misure per l’edilizia

Le novità sulla compensazione si inseriscono in una manovra che interessa anche le agevolazioni per la casa, gli investimenti e l’attività di imprese e professionisti. Per conoscere le altre misure previste dal DDL e seguirne l’evoluzione durante l’esame parlamentare, consulta il nostro approfondimento sulla Legge di Bilancio 2027.

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