Appalto integrato e avvalimento: se il progettista non ha i requisiti può “prenderli in prestito”?
Il progettista indicato può usare l’avvalimento? Il CdS chiarisce requisiti, ruolo del professionista e limiti alla sostituzione
Negli appalti integrati, cosa accade se il progettista indicato dall’impresa non possiede uno dei requisiti professionali richiesti dalla gara? Può ricorrere all’avvalimento e utilizzare i requisiti di un altro professionista?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7812/2026, risponde negativamente: il progettista semplicemente indicato non assume la posizione di operatore economico concorrente e, di conseguenza, non può utilizzare autonomamente l’avvalimento previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. Deve quindi possedere direttamente i requisiti necessari per svolgere la prestazione professionale. La pronuncia affronta però anche un secondo aspetto particolarmente importante: la carenza dei requisiti del progettista non determina necessariamente l’impossibilità assoluta di sostituirlo.
Il caso: progettazione ed esecuzione dei lavori per un porto
La controversia riguarda un appalto integrato per la messa in sicurezza di un porto, comprendente progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, per un importo a base d’asta superiore a 3,5 milioni di euro.
L’impresa aggiudicataria aveva indicato un progettista che, non disponendo direttamente di un requisito di capacità tecnica relativo alle precedenti esperienze di progettazione, aveva fatto ricorso a un ulteriore professionista per acquisire il requisito mancante.
Il TAR Basilicata aveva ritenuto tale operazione non ammissibile e annullato l’aggiudicazione. Secondo il giudice di primo grado, il progettista indicato non poteva essere qualificato come operatore economico legittimato a ricorrere all’avvalimento.
Progettista associato e progettista indicato: qual è la differenza?
L’aspetto più importante della decisione riguarda la posizione giuridica del professionista incaricato della progettazione.
Il Consiglio di Stato distingue tre ipotesi:
il progettista può partecipare come mandante di un raggruppamento temporaneo insieme agli operatori economici che concorrono per i lavori;
può essere semplicemente indicato dal concorrente come professionista esterno;
oppure può appartenere allo staff tecnico dell’impresa.
La distinzione è decisiva.
Quando il progettista fa parte del raggruppamento assume anche la qualità di offerente. Il progettista semplicemente indicato, invece, resta esterno alla compagine concorrente: è un professionista incaricato dall’impresa e viene qualificato come collaboratore o ausiliario del concorrente.
Il progettista indicato può utilizzare l’avvalimento?
Secondo il Consiglio di Stato, no. L’avvalimento ex art. 104 del Codice è riservato all’operatore economico che partecipa alla procedura. Il progettista semplicemente indicato nell’appalto integrato non è invece un concorrente in senso stretto. La sentenza afferma che il progettista indicato non può ricorrere all’avvalimento e deve quindi possedere in proprio i requisiti richiesti per l’esecuzione della prestazione professionale. Ne deriva che non è possibile costruire una qualificazione “a cascata” nella quale l’impresa individua un progettista che, a sua volta, acquisisce da un altro professionista i requisiti di cui è privo.
L’art. 66 del nuovo Codice non cambia la regola
L’impresa appellante aveva sostenuto che l’art. 66 del D.Lgs. 36/2023, includendo i professionisti tra gli operatori ammessi alle procedure per servizi di architettura e ingegneria, consentisse anche al progettista indicato di ricorrere all’avvalimento.
Il Consiglio di Stato distingue però gli affidamenti di soli servizi di architettura e ingegneria dall’appalto integrato disciplinato dall’art. 44.
Nel primo caso il professionista partecipa direttamente alla procedura come concorrente. Nell’appalto integrato, invece, il progettista semplicemente indicato rimane un collaboratore dell’operatore economico che concorre per l’affidamento. L’art. 66 non modifica quindi la sua posizione ai fini dell’art. 104.
Avvalimento vietato, ma la sostituzione può essere possibile
Il punto più interessante della pronuncia è che l’inammissibilità dell’avvalimento non coincide automaticamente con l’impossibilità di sostituire il progettista. La sostituzione del professionista indicato è astrattamente ammissibile, purché non comporti una modifica sostanziale dell’offerta tecnica. Per verificarlo occorre considerare il ruolo concretamente svolto dal progettista nella predisposizione dell’offerta.
Se la lex specialis attribuisce punteggi alla specifica esperienza, al curriculum o alle qualità personali del professionista, la sostituzione può incidere maggiormente sull’offerta. Se, invece, la valutazione riguarda prevalentemente caratteristiche oggettive del progetto, il cambio del professionista può risultare compatibile con l’invarianza dell’offerta.
Nel caso esaminato, il disciplinare sembrava valutare soprattutto la qualità oggettiva della progettazione esecutiva e non attribuire specifici punteggi alle caratteristiche soggettive dei progettisti.
Cosa succede se l’aggiudicazione viene annullata?
La sentenza aggiunge un’ulteriore precisazione. In linea generale, la sostituzione del progettista indicato incontra come limite temporale l’aggiudicazione. Nel caso esaminato, però, l’aggiudicazione era stata successivamente annullata dal TAR. Secondo il Consiglio di Stato, l’annullamento produce la regressione del procedimento e consente di riesaminare anche la possibilità di sostituire il professionista.
Per imprese e progettisti il messaggio è quindi chiaro: nell’appalto integrato il professionista semplicemente indicato deve essere verificato con particolare attenzione già in fase di partecipazione, perché i requisiti mancanti non possono essere recuperati attraverso un ulteriore avvalimento.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato all’avvalimento nel nuovo Codice Appalti. Nella predisposizione degli atti di gara e dei documenti contrattuali è essenziale definire correttamente requisiti, risorse messe a disposizione e obblighi delle parti. Per gestire e predisporre capitolati e modulistica tecnica puoi utilizzare il software per la redazione dei capitolati speciali d’appalto e della documentazione tecnica collegata.
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