Per accedere al Sismabonus Acquisti demolizione e ricostruzione devono essere un intervento unitario
Demolizione e ricostruzione devono appartenere fin dall’origine allo stesso intervento antisismico e il beneficio non matura senza lavori effettivamente eseguiti
Il Sismabonus Acquisti non può essere costruito collegando a posteriori una vecchia demolizione a una successiva ricostruzione antisismica. Per accedere all’agevolazione, demolizione e ricostruzione devono costituire fasi di un medesimo intervento unitario, concepito fin dall’origine per la riduzione del rischio sismico.
È uno dei punti centrali ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sezione II penale, con la sentenza n. 37525/2026 che chiarisce anche un secondo aspetto: il beneficio fiscale presuppone lavori realmente eseguiti e documentati. Non sono sufficienti il progetto, le asseverazioni o la prospettazione di lavori che devono ancora essere realizzati.
Il caso: demolizione effettuata oltre vent’anni prima e nuovi edifici ancora da costruire
La vicenda nasce da un procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro preventivo di un profitto ritenuto illecito per 1.774.857,32 euro.
Secondo l’ipotesi accusatoria, una società avrebbe generato falsi crediti fiscali da Sismabonus Acquisti, successivamente ceduti, sulla base di attestazioni ritenute non veritiere.
Due circostanze assumono particolare importanza:
la demolizione dei fabbricati risaliva, secondo quanto ricostruito nel procedimento, a oltre vent’anni prima e quindi a un periodo precedente all’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013;
i nuovi fabbricati indicati nell’operazione non erano ancora stati realizzati.
Il procedimento non riguardava quindi una semplice controversia sulla spettanza della detrazione, ma un’ipotesi di creazione e successiva circolazione di crediti fiscali ritenuti inesistenti.
Sismabonus Acquisti: demolizione e ricostruzione devono essere un unico intervento
Sul punto la sentenza n. 37525/2026 richiama espressamente il precedente della Cassazione, Sezione III penale, n. 37248 del 20 giugno 2024.
Il principio richiamato è molto chiaro:
l’agevolazione spetta solo quando demolizione e ricostruzione costituiscano fasi di un medesimo intervento unitario, sin dall’origine finalizzato alla riduzione del rischio sismico.
La Corte aggiunge che la natura incentivante del beneficio impedisce di estenderlo ad attività già concluse o prive di un effettivo collegamento funzionale con la finalità antisismica.
Non è sufficiente che esistano:
una precedente demolizione;
un successivo progetto di ricostruzione;
un intervento che, considerato isolatamente, presenti caratteristiche antisismiche.
Né tantomeno basta costruire sull’area di sedime di un edificio precedentemente demolito.
Occorre che demolizione e ricostruzione appartengano alla stessa operazione agevolata. Non è sufficiente la mera successione cronologica delle due attività.
Devono essere fasi di un unico programma di intervento, già dall’origine diretto alla riduzione del rischio sismico.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, la demolizione avvenuta oltre vent’anni prima assume quindi un significato determinante: non poteva essere considerata automaticamente la prima fase di un intervento antisismico configurato molti anni dopo.
Il rapporto tra disciplina fiscale e qualificazione edilizia
Un passaggio particolarmente interessante della sentenza riguarda il rapporto tra disciplina fiscale del Sismabonus Acquisti e categorie del Testo Unico dell’Edilizia.
Richiamando la pronuncia n. 37248/2024, la Corte osserva che non è sufficiente ricorrere alle categorie edilizie del D.P.R. 380/2001 per stabilire se l’operazione sia agevolabile, perché il legislatore tributario individua autonomamente gli interventi ai quali riconoscere il beneficio.
La Cassazione non afferma che la qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento sia irrilevante in assoluto.
l chiarimento della Cassazione opera su un altro piano: la classificazione edilizia non è, da sola, sufficiente a generare il diritto all’agevolazione fiscale.
Devono essere verificati anche gli specifici presupposti richiesti dalla disciplina del Sismabonus Acquisti.
Non basta il progetto: i lavori devono essere realmente eseguiti
La sentenza n. 37525/2026 conferma un altro principio già ricavato dalla Cassazione n. 37248/2024: il beneficio fiscale richiede lavori realmente eseguiti e documentati.
La Corte evidenzia che attestazioni e asseverazioni devono riferirsi non soltanto al progetto, ma anche:
all’effettiva realizzazione dell’intervento;
alla congruità delle spese;
agli stati di avanzamento dei lavori;
alle condizioni richieste dalla disciplina applicabile per l’esercizio delle relative opzioni.
La conclusione della Cassazione è netta:
“la mancata esecuzione degli interventi impedisce la maturazione del beneficio”.
Il beneficio richiede opere realmente realizzate. La disciplina incentivante non tutela una semplice intenzione progettuale. Le opere devono essere eseguite e adeguatamente documentate.
Non si tratta quindi, nella ricostruzione accolta dalla Corte, di un credito già validamente sorto che diventa successivamente non spettante perché i lavori non vengono ultimati. In mancanza degli interventi richiesti, viene meno a monte il presupposto per la maturazione del beneficio.
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Le pronunce della Cassazione richiamano l’attenzione sulla necessità che l’intervento agevolato abbia una concreta e documentata finalità antisismica e che i lavori risultino effettivamente eseguiti secondo quanto progettato e asseverato.
Per il tecnico diventa quindi fondamentale disporre di un processo di progettazione strutturale coerente, nel quale analisi dell’edificio, verifiche sismiche, progetto degli interventi e documentazione tecnica siano tra loro coordinati.
In questo contesto può essere utile un software BIM di calcolo strutturale con solutore FEM integrato, per supportare il progettista nelle attività di analisi e verifica degli interventi strutturali e antisismici, mantenendo il progetto tecnico coerente con le successive attestazioni e con la documentazione dell’intervento.
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