Il subappalto a cascata nel codice appalti: regole, limiti e autorizzazioni
Il subappalto a cascata è ammesso dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ma la stazione appaltante può limitarlo. Ecco come funzionano gli affidamenti successivi, i termini di autorizzazione e gli obblighi delle imprese
Il subappalto a cascata è una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Con il D.Lgs. 36/2023 è stato superato il precedente divieto generalizzato che impediva al subappaltatore di affidare a sua volta a terzi le prestazioni ricevute.
L’articolo 119, comma 17, consente infatti il ricorso a ulteriori livelli di subappalto, pur riconoscendo alle stazioni appaltanti la possibilità di individuare specifiche prestazioni che non possono essere ulteriormente subappaltate.
La novità amplia le possibilità organizzative delle imprese, soprattutto negli appalti caratterizzati da lavorazioni specialistiche e dalla presenza di diversi operatori economici. Allo stesso tempo, richiede particolare attenzione alle autorizzazioni, alla qualificazione degli esecutori e alla gestione della sicurezza.
Il D.Lgs. 36/2023 non si limita oggi ad “ammettere” il subappalto a cascata per assenza di un divieto, ma lo disciplina espressamente e stabilisce quale normativa deve essere applicata agli ulteriori subappalti.
Cos’è il subappalto a cascata?
Il subappalto a cascata, detto anche subappalto di secondo livello o subappalto successivo, si verifica quando un’impresa subappaltatrice affida a un’altra impresa l’esecuzione di una parte delle prestazioni che le sono state precedentemente subappaltate.
Si determina così una successione di rapporti contrattuali:
la stazione appaltante affida il contratto all’appaltatore principale;
l’appaltatore principale affida una parte delle prestazioni al primo subappaltatore;
il primo subappaltatore affida a sua volta una parte delle prestazioni a un secondo subappaltatore.
La caratteristica essenziale è che l’ulteriore affidamento riguarda prestazioni già comprese nel precedente contratto di subappalto.
Esempio pratico di subappalto a cascata
Si consideri un appalto pubblico per la realizzazione di un edificio scolastico. L’impresa aggiudicataria affida a un’impresa specializzata l’esecuzione di una parte degli impianti tecnologici. Il primo subappaltatore, a sua volta, intende affidare a un’altra impresa una specifica lavorazione impiantistica compresa nel proprio contratto.
Si configura un subappalto a cascata.
L’operazione è ammissibile quando la lavorazione non è soggetta a un divieto di ulteriore subappalto previsto nei documenti di gara e quando sono rispettate le condizioni stabilite dal Codice. Il secondo affidamento non può essere considerato automaticamente autorizzato per il solo fatto che sia stato approvato il primo subappalto.
Subappalto a cascata: catena, regole e controlli
Il subappalto a cascata è ammesso dal nuovo Codice Appalti?
Il D.Lgs. 36/2023 ha superato il precedente divieto generalizzato di ulteriore subappalto: un subappaltatore può a sua volta affidare a terzi parte delle prestazioni, salvo che la stazione appaltante abbia individuato negli atti di gara le lavorazioni che, pur subappaltabili al primo livello, non possono essere ulteriormente subappaltate. La disposizione si adegua ai rilievi della Corte di Giustizia e della Commissione UE.
Nell’art. 119 del nuovo codice il divieto del vecchio codice si trasforma in possibilità a discrezione della stazione appaltante. Al comma 17 si legge, infatti:
le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
In definitiva, spetta alla stazione appaltante indicare già nei documenti di gara quali sono i lavori che non possono essere oggetto di subappalto a cascata. La stazione appaltante fa la sua valutazione tenendo conto di alcuni elementi: le caratteristiche specifiche dell’appalto e dell’esigenza da soddisfare, la natura e la complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, l’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere (luoghi di lavoro), la volontà di garantire più tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
In sintesi:
Questione
Regola
Limite generale del 30%
Non previsto dall’attuale art. 119
Subappalto dell’intero contratto
Vietato
Percentuale molto elevata
Da valutare concretamente alla luce dell’effettiva esecuzione dell’aggiudicatario
Prestazioni riservate all’aggiudicatario
Possibili se individuate e motivate dalla stazione appaltante
Ulteriore subappalto
Ammesso, salvo specifiche limitazioni negli atti di gara
Quando la stazione appaltante può vietare il subappalto a cascata?
La stazione appaltante può impedire l’ulteriore subappalto di determinate lavorazioni, ma deve individuare tale limitazione nei documenti di gara. L’art. 119, comma 17, collega questa possibilità a specifiche esigenze connesse alle caratteristiche dell’appalto.
In particolare, la valutazione può riguardare:
le caratteristiche delle prestazioni e delle lavorazioni;
la natura e la complessità delle attività da eseguire;
l’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro;
la tutela delle condizioni di lavoro;
la salute e la sicurezza dei lavoratori;
la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali.
La limitazione deve quindi essere collegata alle caratteristiche concrete dell’affidamento e non rappresentare un divieto generalizzato privo di giustificazione.
Differenza tra divieto di subappalto e divieto di subappalto a cascata
Le due limitazioni non coincidono. Il divieto di subappalto riguarda le prestazioni che la stazione appaltante richiede siano eseguite direttamente dall’aggiudicatario.
Il divieto di subappalto a cascata, disciplinato dal comma 17, riguarda invece prestazioni che possono essere affidate a un primo subappaltatore, ma che non possono essere ulteriormente trasferite a un altro operatore.
Esempio: una stazione appaltante può consentire all’aggiudicatario di subappaltare una determinata lavorazione specialistica, imponendo però che sia il primo subappaltatore a eseguirla, senza ricorrere a un ulteriore affidamento.
Questa distinzione è fondamentale nella predisposizione dei documenti di gara e nella valutazione delle richieste di autorizzazione.
Subappalto a cascata: quando è ammesso e quando vietato
Quanti livelli di subappalto sono consentiti?
L’art. 119 non stabilisce un numero massimo generale di livelli di subappalto. Di conseguenza, la disciplina non limita in via astratta il ricorso al solo secondo livello.
La possibilità di procedere con ulteriori affidamenti deve però essere verificata in relazione alle lavorazioni interessate, ai documenti di gara e alle condizioni previste dal Codice.
Ogni passaggio deve rispettare il regime autorizzatorio e gli obblighi applicabili. Non sarebbe quindi corretto interpretare l’assenza di un limite numerico come un’autorizzazione indiscriminata a creare catene di subappalti.
In particolare, l’organizzazione dell’esecuzione deve rimanere compatibile con i divieti di subappalto integrale, con le prescrizioni della stazione appaltante e con gli obblighi di qualificazione e sicurezza.
Primo subappalto e subappalto a cascata: cosa cambia
Il subappalto a cascata non introduce una disciplina completamente diversa rispetto al primo livello di affidamento. L’art. 119, comma 17, stabilisce infatti che all’ulteriore subappalto si applicano le disposizioni previste dal Codice in materia di subappalto. La differenza principale riguarda quindi non tanto il tipo di regole applicabili, quanto il fatto che ogni livello successivo deve essere nuovamente verificato e autorizzato.
Aspetto
Primo subappalto
Ulteriore subappalto
Soggetto che affida
Appaltatore
Subappaltatore
Soggetto esecutore
Primo subappaltatore
Ulteriore subappaltatore
Autorizzazione
Necessaria
Necessaria autonomamente
Verifica dei requisiti
Sul primo subappaltatore
Sul nuovo subappaltatore
Limiti degli atti di gara
Si applicano
Devono essere verificati anche rispetto all’eventuale divieto di ulteriore subappalto
Sicurezza
Coordinamento con appaltatore e cantiere
Aggiornamento e coordinamento con tutte le imprese presenti
Revisione prezzi
Clausole riferite alle prestazioni subappaltate
Clausole riferite alle prestazioni ulteriormente subappaltate
Controlli
Sulla regolarità del primo affidamento
Nuovi controlli sul livello successivo
Effetto dell’autorizzazione precedente
Vale per il singolo subappalto autorizzato
Non sostituisce la nuova autorizzazione
In pratica, il subappalto a cascata non può essere considerato una semplice prosecuzione del primo contratto. Ogni nuovo rapporto produce un ulteriore livello di responsabilità, documentazione e controllo.
Come funziona l’autorizzazione al subappalto a cascata?
Anche il subappalto a cascata è soggetto al regime autorizzatorio previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Il primo subappalto e l’ulteriore subappalto costituiscono affidamenti distinti, ciascuno da valutare secondo le condizioni applicabili. L’autorizzazione del primo livello non equivale a un’autorizzazione preventiva e generale per tutti gli affidamenti successivi.
Prima dell’inizio delle prestazioni devono quindi essere verificati l’oggetto dell’ulteriore affidamento, i requisiti del nuovo subappaltatore e l’assenza di limitazioni previste dalla documentazione di gara.
Checklist: cosa verificare prima di autorizzare un ulteriore subappalto?
Nel subappalto a cascata ogni nuovo affidamento deve essere verificato autonomamente. L’autorizzazione concessa per il primo subappalto non copre automaticamente gli affidamenti successivi. Prima di autorizzare l’ulteriore subappalto, la stazione appaltante deve quindi controllare almeno i seguenti aspetti:
subappaltabilità della prestazione: occorre verificare che la lavorazione o il servizio possano essere ulteriormente subappaltati e che i documenti di gara non contengano un divieto espresso ai sensi dell’art. 119, comma 17;
coerenza con l’oggetto del contratto: le prestazioni affidate al nuovo subappaltatore devono rientrare nell’ambito del precedente subappalto e devono essere individuate con precisione sotto il profilo tecnico ed economico;
requisiti del nuovo subappaltatore: il soggetto chiamato a eseguire le lavorazioni deve possedere i requisiti richiesti per le prestazioni affidate e non deve trovarsi nelle cause di esclusione previste dal Codice;
documentazione contrattuale: il contratto di subappalto deve indicare con chiarezza oggetto, importo, prestazioni, condizioni economiche e ogni altro elemento necessario a ricostruire il rapporto;
regolarità contributiva: per le prestazioni rese assumono rilievo le verifiche sul DURC del subappaltatore interessato;
sicurezza: nei lavori devono essere aggiornati e coordinati gli adempimenti relativi alla sicurezza, tenendo conto dell’effettiva presenza delle imprese in cantiere e delle lavorazioni affidate;
eventuale iscrizione nelle white list: quando il tema riguarda il rischio di infiltrazioni criminali, assume rilievo l’eventuale iscrizione del subappaltatore negli elenchi previsti dalla normativa antimafia;
revisione prezzi: il contratto deve contenere le clausole applicabili alle specifiche prestazioni oggetto dell’ulteriore subappalto;
termini di autorizzazione: la stazione appaltante deve verificare quale termine si applichi al singolo affidamento da autorizzare.
Il principio operativo è semplice: ogni passaggio della catena di subappalto deve essere leggibile, verificabile e coerente con le regole dell’appalto originario.
Quali documenti servono?
Per l’ulteriore subappalto occorre applicare gli adempimenti documentali previsti dall’art. 119. In particolare, assumono rilievo:
il contratto di subappalto, con l’individuazione delle prestazioni affidate;
la documentazione relativa ai requisiti del subappaltatore;
le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione;
la documentazione tecnica e amministrativa pertinente;
gli adempimenti relativi alla sicurezza, alla regolarità contributiva e ai lavoratori impiegati.
Il contratto deve individuare con precisione l’ambito prestazionale ed economico dell’affidamento. Questa esigenza è particolarmente importante nei subappalti successivi, perché consente di ricostruire quali lavorazioni siano effettivamente eseguite da ciascun operatore.
Quali sono i termini per autorizzare il subappalto a cascata?
L’art. 119, comma 16, stabilisce che la stazione appaltante rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate oppure inferiore a 100.000 euro, il termine è ridotto della metà, quindi a 15 giorni. Il termine ordinario può essere prorogato una sola volta in presenza di giustificati motivi. Decorso il termine previsto senza un provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa.
Il chiarimento del MIT: parere 3626/2025
Un’importante indicazione operativa arriva dal parere MIT n. 3626/2025, dedicato proprio ai termini di autorizzazione del subappalto a cascata. Il Ministero chiarisce che, per individuare il termine applicabile, occorre considerare l’importo dell’affidamento che deve essere autorizzato, non assumere automaticamente come riferimento il valore complessivo dell’appalto principale.
Il chiarimento è particolarmente rilevante nei subappalti successivi, nei quali il valore della prestazione affidata può essere sensibilmente inferiore rispetto a quello dell’appalto originario.
Nel caso esaminato dal MIT, l’importo dell’ulteriore subappalto era pari a 18.700 euro: il termine applicabile risultava pertanto di 15 giorni.
Condizione
Termine di autorizzazione
Importo inferiore a 100.000 euro oppure inferiore al 2% delle prestazioni affidate
15 giorni
Importo pari o superiore a entrambe le soglie
30 giorni
Mancato provvedimento entro il termine applicabile
Silenzio-assenso, secondo l’art. 119, comma 16
È importante ricordare che le due soglie sono alternative: per applicare il termine ridotto è sufficiente che ricorra una delle condizioni previste dalla disposizione.
Chi autorizza il subappalto a cascata: RUP o dirigente?
Il subappalto a cascata, come il subappalto in generale, è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante. Sul soggetto competente a rilasciare il provvedimento è intervenuto il MIT con il parere n. 4181/2026, chiarendo che l’autorizzazione al subappalto costituisce un atto della stazione appaltante con rilevanza esterna.
In via ordinaria, il potere di adottare l’autorizzazione spetta quindi al dirigente, quale soggetto abilitato a impegnare l’amministrazione verso l’esterno.
Il RUP non è automaticamente competente a rilasciare l’autorizzazione solo per il fatto di essere responsabile del progetto. Può farlo se:
possiede qualifica dirigenziale;
oppure ha ricevuto una formale delega che gli attribuisca anche il potere di firma esterna.
La distinzione è particolarmente importante nel subappalto a cascata, perché ogni ulteriore affidamento richiede un autonomo procedimento di autorizzazione.
Per le stazioni appaltanti è quindi opportuno definire con chiarezza, già nell’organizzazione interna del procedimento, chi sia il soggetto competente ad adottare il provvedimento, evitando sovrapposizioni tra le funzioni istruttorie del RUP e il potere decisionale del dirigente.
Subappalto a cascata e responsabilità delle imprese
Il ricorso a ulteriori livelli di subappalto non elimina le responsabilità previste dalla disciplina dei contratti pubblici. L’art. 119 stabilisce un sistema di obblighi che coinvolge l’affidatario e i subappaltatori, con particolare riferimento all’esecuzione delle prestazioni, ai lavoratori e alla regolarità degli affidamenti.
L’aggiudicatario continua a rispondere nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione del contratto. La presenza di ulteriori subappaltatori non determina quindi il trasferimento del rapporto contrattuale principale alla nuova impresa esecutrice.
Assumono inoltre rilievo le disposizioni sulla responsabilità solidale, sul trattamento economico e normativo dei lavoratori e sugli standard qualitativi e prestazionali previsti dall’art. 119. Nei subappalti a cascata è particolarmente importante identificare con chiarezza le imprese coinvolte e le rispettive prestazioni, evitando sovrapposizioni o incertezze nell’attribuzione degli obblighi.
Subappalto a cascata e sicurezza nei cantieri
La sicurezza costituisce uno degli aspetti più delicati del subappalto a cascata. La presenza di più imprese esecutrici richiede un coordinamento particolarmente attento delle attività, soprattutto quando le lavorazioni vengono svolte contemporaneamente o interferiscono tra loro.
L’art. 119 richiama espressamente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori tra le ragioni che possono giustificare limitazioni all’ulteriore subappalto.
Negli appalti di lavori occorre inoltre coordinare la disciplina del Codice dei contratti pubblici con quella del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, devono essere considerati:
gli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese;
la predisposizione e la gestione dei piani operativi di sicurezza, quando previsti;
il coordinamento delle lavorazioni interferenti;
gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione nei casi previsti;
l’aggiornamento della documentazione di sicurezza in relazione all’effettiva organizzazione del cantiere.
L’ingresso di un ulteriore subappaltatore non deve essere trattato come un semplice adempimento amministrativo.
È necessario verificare che l’organizzazione della sicurezza sia coerente con il numero effettivo di imprese presenti e con le attività loro affidate.
Il subappalto a cascata è soggetto alle regole introdotte dal Correttivo Appalti?
Il D.Lgs. 209/2024 ha modificato l’art. 119 introducendo disposizioni rilevanti anche per la gestione dei rapporti di subappalto. Tra queste assumono particolare importanza la disciplina relativa alla partecipazione delle piccole e medie imprese e quella sulla revisione dei prezzi.
La quota del 20% per le PMI
L’art. 119, comma 2, prevede che i contratti di subappalto siano stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, secondo la disciplina introdotta dal Correttivo. Il comma 17 stabilisce inoltre che, quando le prestazioni affidate in subappalto sono oggetto di ulteriore subappalto, a quest’ultimo si applicano le disposizioni dell’art. 119 e le altre norme del Codice in materia di subappalto.
Nel caso del subappalto a cascata occorre quindi tenere conto anche della disciplina sulla partecipazione delle PMI. La documentazione esaminata non fornisce tuttavia un chiarimento specifico sulle modalità di calcolo della quota del 20% nei diversi livelli successivi della catena di subappalto.
Per questo, nella gestione concreta dell’affidamento, occorre verificare le condizioni previste dalla documentazione di gara e gli impegni assunti dall’operatore economico, evitando di applicare automaticamente al singolo ulteriore subappalto un nuovo calcolo percentuale non espressamente chiarito dalla disciplina disponibile.
Revisione prezzi nei contratti di subappalto
Il Correttivo ha introdotto una disciplina specifica della revisione prezzi anche nei rapporti derivati dall’appalto.
L’art. 119, comma 2-bis, coordinato con l’art. 8 dell’Allegato II.2-bis, richiede che i contratti di subappalto e i subcontratti comunicati alla stazione appaltante disciplinino clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni concretamente oggetto del relativo affidamento.
Le clausole si attivano al verificarsi delle condizioni oggettive individuate dall’art. 60, comma 2, e devono essere definite dalle parti tenendo conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa stabiliti dal Codice, delle specifiche prestazioni affidate e delle modalità di determinazione degli indici previste dall’Allegato II.2-bis.
Non si tratta, quindi, di trasferire automaticamente nel contratto di subappalto la clausola dell’appalto principale. La revisione deve essere costruita in relazione alle prestazioni effettivamente comprese nel singolo rapporto contrattuale.
Questo principio assume particolare rilievo nel subappalto a cascata: poiché il comma 17 dell’art. 119 assoggetta anche l’ulteriore subappalto alla disciplina prevista dal Codice per il subappalto, ogni rapporto successivo deve essere verificato anche sotto il profilo delle clausole di revisione prezzi applicabili alle prestazioni affidate.
L’Allegato II.2-bis precisa inoltre che l’appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi previsti dall’art. 119, comma 2-bis.
Quando ricorrono i casi di pagamento diretto previsti dall’art. 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme dovute, in aumento o in diminuzione, a titolo di revisione prezzi sono effettuati secondo le modalità previste dalla disciplina specifica dell’Allegato.
Gestire correttamente un subappalto a cascata significa predisporre contratti, clausole, allegati e documentazione coerenti con le prescrizioni dell’appalto e con gli obblighi previsti dal Codice. Con il software per capitolati e documentazione delle opere pubbliche, puoi redigere e organizzare schemi di contratto, capitolati e documenti tecnico-amministrativi in modo strutturato, riducendo il rischio di omissioni e incoerenze nei diversi livelli di affidamento.
Quali controlli deve effettuare la stazione appaltante?
Nel subappalto a cascata, il controllo della stazione appaltante deve riguardare non soltanto il primo subappalto, ma anche gli ulteriori affidamenti soggetti ad autorizzazione.
Dal punto di vista operativo è necessario verificare che:
le lavorazioni siano effettivamente subappaltabili e ulteriormente subappaltabili;
l’affidamento non contrasti con le prescrizioni dei documenti di gara;
il subappaltatore possieda i requisiti richiesti;
siano rispettati gli obblighi contrattuali e documentali;
siano assicurate la regolarità contributiva e la tutela dei lavoratori;
l’organizzazione dell’esecuzione sia compatibile con gli obblighi di sicurezza.
La presenza di una catena contrattuale rende particolarmente importante la tracciabilità delle prestazioni e l’identificazione dei soggetti che le eseguono concretamente.
Quali sono i rischi del subappalto a cascata?
Il principale rischio operativo è considerare l’ulteriore subappalto come una semplice scelta organizzativa interna al primo subappaltatore. In realtà, l’affidamento successivo deve essere valutato nel quadro delle prescrizioni dell’appalto pubblico.
Tra le principali criticità rientrano l’esecuzione di prestazioni non autorizzate, la violazione delle limitazioni previste negli atti di gara, il coinvolgimento di imprese prive dei requisiti necessari e il mancato coordinamento delle attività di cantiere.
Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il divieto di subappalto integrale. L’assenza di un limite percentuale generale non consente di utilizzare una successione di subappalti per svuotare sostanzialmente il ruolo esecutivo dell’affidatario.
La verifica deve riguardare l’organizzazione concreta delle prestazioni, non soltanto le percentuali formalmente indicate nei contratti.
Subappalto a cascata: gli errori da evitare
La maggiore flessibilità introdotta dal nuovo Codice non significa che l’ulteriore subappalto possa essere gestito in modo informale. Proprio la presenza di più livelli contrattuali aumenta il rischio di errori amministrativi, tecnici e organizzativi. Tra le criticità più frequenti occorre evitare di:
considerare sufficiente l’autorizzazione del primo subappalto: ogni ulteriore affidamento soggetto alla disciplina del subappalto richiede una nuova autorizzazione;
non controllare gli atti di gara: una prestazione può essere subappaltabile al primo livello ma non ulteriormente subappaltabile;
iniziare le lavorazioni prima dell’autorizzazione: l’ingresso del nuovo subappaltatore deve avvenire nel rispetto del procedimento previsto dal Codice;
affidare prestazioni a soggetti privi dei requisiti: la qualificazione deve essere verificata in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite;
non aggiornare la documentazione di sicurezza: ogni nuova impresa presente in cantiere può incidere sul coordinamento delle attività e sulle interferenze;
confondere subappalto e subcontratto: non tutti gli affidamenti a terzi costituiscono subappalto, ma la qualificazione giuridica del rapporto dipende dal contenuto effettivo della prestazione;
trascurare DURC e verifiche contributive: i controlli devono riguardare i subappaltatori che hanno effettivamente reso le prestazioni oggetto del pagamento;
replicare automaticamente le condizioni economiche del primo contratto: anche le clausole di revisione prezzi devono essere coerenti con le specifiche prestazioni del nuovo rapporto;
perdere il controllo della catena esecutiva: la successione dei subappalti non può tradursi in una sostanziale sostituzione dell’appaltatore o in una frammentazione incontrollata delle responsabilità.
La regola pratica è che ogni ulteriore livello di subappalto deve aggiungere specializzazione, non opacità. Più aumenta il numero degli operatori coinvolti, maggiore deve essere la tracciabilità delle prestazioni e delle responsabilità.
FAQ sul subappalto a cascata
Il subappalto a cascata è sempre consentito?
No. È ammesso in via generale, ma può essere limitato per determinate prestazioni individuate nei documenti di gara ai sensi dell’art. 119, comma 17.
Il secondo subappaltatore deve essere autorizzato?
Sì. L’ulteriore affidamento qualificabile come subappalto deve rispettare il regime autorizzatorio previsto dall’art. 119. L’autorizzazione del primo subappalto non sostituisce quella relativa al successivo.
È possibile vietare soltanto il secondo livello?
Sì. La stazione appaltante può consentire il primo subappalto di una lavorazione e impedirne l’ulteriore subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 17.
Esiste un numero massimo di subappaltatori?
Il Codice non stabilisce un numero massimo generale di livelli successivi. Restano applicabili le limitazioni previste nei documenti di gara e gli altri obblighi normativi.
Quali sono i tempi di autorizzazione?
Il termine ordinario è di 30 giorni, ridotto a 15 giorni nelle ipotesi previste dall’art. 119, comma 16. Il MIT, nel parere n. 3626/2025, ha chiarito il criterio di individuazione del termine nel subappalto a cascata.
Il subappalto a cascata elimina le responsabilità dell’appaltatore principale?
No. L’aggiudicatario rimane responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione del contratto, secondo la disciplina applicabile.
Fonte: Read More
