Transizione 5.0, 197,7 milioni alle imprese esodate per rinnovabili e accumulo

Transizione 5.0, 197,7 milioni alle imprese esodate per rinnovabili e accumulo

Firmato il decreto per il contributo a fondo perduto destinato alle imprese rimaste escluse dal Piano 2024-2025. Ammesse le spese per autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha firmato il 31 ottobre il decreto che disciplina l’erogazione di 197,7 milioni di euro destinati alle imprese che, pur avendo ricevuto dal GSE la comunicazione di regolarità tecnica dell’investimento, non avevano potuto beneficiare dell’agevolazione relativa al biennio 2024-2025 per insufficienza delle risorse disponibili.

Il nuovo intervento riguarda in particolare gli investimenti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, oltre alle certificazioni previste dalla misura.

Si tratta di un intervento specifico riferito alla precedente disciplina della Transizione 5.0. Per il quadro della misura oggi applicabile, degli investimenti agevolabili e delle procedure è possibile fare riferimento all’approfondimento sulla nuova Transizione 5.0.

Transizione 5.0: come sono distribuiti i 197,7 milioni

La dotazione finanziaria complessiva prevista dal decreto è pari a 197,7 milioni di euro, distribuiti su tre annualità:

57,7 milioni di euro per il 2026;
80 milioni di euro per il 2027;
60 milioni di euro per il 2028.

Il sostegno assume la forma di un contributo a fondo perduto e sarà corrisposto in più quote annuali, in funzione delle risorse disponibili per ciascun anno.

Il contributo non concorre inoltre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP.

La ripartizione pluriennale assume particolare rilievo per le imprese interessate: l’importo riconoscibile non equivale infatti automaticamente all’intera spesa sostenuta, ma dipende sia dai costi ammessi sia dalle risorse effettivamente disponibili.

Quali spese rientrano nel nuovo contributo

Il decreto interessa le spese sostenute per:

impianti destinati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo;
relativi sistemi di accumulo;
certificazioni previste nell’ambito della misura.

Sono quindi recuperate, attraverso uno strumento distinto, alcune delle spese relative agli investimenti energetici delle imprese rimaste escluse per esaurimento delle risorse.

Il tema si inserisce nella disciplina delle imprese cosiddette “esodate” della Transizione 5.0. BibLus aveva già evidenziato come gli interventi normativi del 2026 avessero ridefinito il sostegno spettante alle imprese che avevano completato l’iter tecnico senza trovare copertura finanziaria, distinguendo il trattamento dei beni strumentali da quello degli investimenti energetici.

Come viene calcolato il contributo

L’importo riconosciuto sarà proporzionato alle spese ammissibili, entro il limite dell’agevolazione che sarebbe stata riconoscibile per le medesime spese nell’ambito della Transizione 5.0.

Questo significa che il decreto non introduce un rimborso indiscriminato delle somme sostenute: resta necessario verificare il perimetro delle spese che risultano effettivamente ammissibili secondo la disciplina di riferimento.

È inoltre previsto un meccanismo di salvaguardia della dotazione disponibile: se le risorse stanziate non saranno sufficienti a coprire tutti gli importi spettanti, i contributi saranno ridotti in misura proporzionale.

Per le imprese, quindi, il valore definitivo del beneficio potrà essere determinato soltanto dopo l’individuazione complessiva dei soggetti ammessi e delle relative spese agevolabili.

Chi sono le imprese beneficiarie

Il provvedimento riguarda le imprese rimaste escluse dalle agevolazioni del Piano Transizione 5.0 relativo al biennio 2024-2025 per esaurimento delle risorse, ma che avevano comunque ottenuto dal GSE la comunicazione attestante la regolarità tecnica dell’investimento.

Non è previsto, quindi, un nuovo accesso generalizzato alla precedente Transizione 5.0: il decreto interviene su una platea già individuabile attraverso l’iter svolto presso il GSE.

Sarà il Ministero a rendere pubblico l’elenco delle imprese beneficiarie, sulla base delle informazioni trasmesse dallo stesso GSE.

Domanda di erogazione: manca il provvedimento operativo

La firma del decreto non determina ancora l’apertura delle domande.

Le imprese inserite nell’elenco dei beneficiari dovranno infatti presentare un’apposita domanda di erogazione.

Modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un successivo provvedimento direttoriale.

Approfondimenti

er ricostruire il quadro complessivo degli incentivi e delle regole applicabili agli investimenti, consulta l’approfondimento sulla Transizione 5.0, con requisiti, investimenti agevolabili e procedure previste dalla misura.

Per le imprese rimaste in lista d’attesa dopo l’esaurimento delle risorse del precedente Piano, il quadro è stato successivamente ridefinito dal decreto fiscale 2026: nell’approfondimento sul decreto fiscale 2026 trovi le regole previste per le imprese “esodate” e la distinzione tra il credito riconosciuto e gli investimenti energetici esclusi da quel meccanismo.

Gli investimenti interessati dal nuovo contributo comprendono gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e i relativi sistemi di accumulo. Per questi interventi assumono quindi particolare rilievo il corretto dimensionamento dell’impianto, la verifica della producibilità, l’analisi dei consumi e la valutazione economica dell’investimento.

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