Certificazione ISO nei RTI: basta quella della capogruppo per ottenere il punteggio premiale?
Nei RTI la ISO 9001 della sola capogruppo dà diritto al punteggio premiale? Il TAR Veneto chiarisce quando la certificazione deve essere di tutti
Quando una gara attribuisce un punteggio aggiuntivo per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, cosa accade se a partecipare è un RTI o un consorzio ordinario e soltanto uno dei componenti è certificato? La certificazione della capogruppo può valere per tutta la compagine oppure deve essere posseduta da ciascun operatore?
Sul tema interviene il TAR Veneto con la sentenza n. 1991/2026, relativa a una procedura per l’affidamento di studi idrogeologici. Il punto centrale riguarda la distinzione tra requisiti necessari per partecipare alla gara e criteri premiali utilizzati per attribuire il punteggio tecnico.
Il caso: 2 punti per la certificazione ISO 9001
La procedura riguardava un accordo quadro per studi idrogeologici finalizzati alla delimitazione delle aree di salvaguardia di fonti idropotabili in due Province. La gara era aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 80 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica.
Il disciplinare riconosceva 2 punti per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, stabilendo che il concorrente dovesse dichiararne il possesso e allegarne copia.
Un costituendo consorzio ordinario aveva prodotto la certificazione ISO 9001 intestata esclusivamente alla capogruppo. In un primo momento i 2 punti erano stati attribuiti; dopo ulteriori verifiche, però, la stazione appaltante aveva azzerato il punteggio relativo al criterio premiale.
La scelta risultava decisiva per la graduatoria: il consorzio otteneva 89,936 punti contro i 90,065 dell’aggiudicatario. Con i 2 punti contestati sarebbe invece risultato primo.
Per i ricorrenti bastava la certificazione della capogruppo
Il consorzio sosteneva che il disciplinare non richiedesse espressamente il possesso della certificazione da parte di tutti i componenti. Inoltre, la ISO 9001 costituiva un elemento premiale dell’offerta tecnica, non un requisito di ammissione alla gara. Per questa ragione, secondo i ricorrenti, la certificazione posseduta dalla capogruppo avrebbe dovuto essere valorizzata a favore dell’intera compagine.
La capogruppo, inoltre, svolgeva funzioni di rappresentanza, coordinamento e gestione della commessa, circostanza che secondo il ricorso avrebbe garantito la qualità dell’esecuzione complessiva.
La decisione: il “concorrente” è l’intera compagine
Il TAR respinge questa impostazione. Il disciplinare riferiva espressamente il possesso della certificazione al “concorrente”. Nei consorzi ordinari e nei raggruppamenti temporanei non nasce però un nuovo soggetto giuridico autonomo: sono gli stessi operatori economici che compongono la forma aggregata a partecipare alla procedura e a eseguire le prestazioni.
Da qui la conclusione del TAR:
In caso di consorzio ordinario e di RTI tutte le imprese che compongono il raggruppamento devono essere in possesso delle certificazioni richieste a garanzia della qualità della prestazione.
Essere un criterio premiale non cambia necessariamente la regola
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza è che la conclusione non cambia per il solo fatto che la ISO 9001 attribuisca punti anziché costituire un requisito di partecipazione.
Il TAR riconosce l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali differenti, ma osserva che i punteggi premiali non possono essere attribuiti in modo frazionato o proporzionale quando la legge di gara non lo consente.
Nel caso concreto, inoltre, tutti i componenti del consorzio dovevano eseguire le medesime prestazioni, senza una distinzione qualitativa tra attività principali e secondarie.
Per il Collegio, affinché il criterio premiale garantisca effettivamente il livello qualitativo perseguito con la ISO 9001, è necessario che la certificazione riguardi tutti gli operatori che eseguono quelle prestazioni.
Cumulo dei requisiti e punteggio tecnico sono due cose diverse
Il TAR introduce quindi una distinzione fondamentale. Il principio del cumulo dei requisiti delle imprese raggruppate opera sul piano della partecipazione alla procedura. Non significa però che ogni qualità posseduta da uno dei componenti possa automaticamente produrre il massimo punteggio tecnico per l’intera compagine.
Per i criteri premiali bisogna verificare se la qualità posseduta da un solo componente sia concretamente sufficiente a realizzare l’interesse perseguito dalla gara.
Il 60% delle prestazioni era affidato a soggetti non certificati
Un elemento concreto rafforza la decisione. La capogruppo, unica titolare della ISO 9001, avrebbe eseguito soltanto il 40% delle prestazioni. Il restante 60% spettava a componenti privi della certificazione. Neppure le funzioni di coordinamento svolte dalla capogruppo bastavano a estendere gli effetti della certificazione agli altri operatori:
Il coordinamento contrattuale non equivale all’assoggettamento delle autonome organizzazioni dei consorziati ai processi verificati dall’organismo certificatore.
Niente esclusione: si perde soltanto il punteggio
Il TAR precisa anche che il mancato possesso della certificazione da parte di tutti i componenti non impedisce la partecipazione alla gara, quando la ISO è prevista esclusivamente come criterio premiale. La conseguenza è la mancata attribuzione dei punti aggiuntivi. Per questo non trovano applicazione, per ottenere il punteggio, né il favor partecipationis né il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a cosa prevede l’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 sul contratto di avvalimento. Nella predisposizione della documentazione di gara e dei contratti collegati all’avvalimento è essenziale definire con precisione requisiti, risorse messe a disposizione, obblighi dell’ausiliaria e condizioni contrattuali. Con il software per capitolati speciali e modulistica tecnica, puoi gestire e personalizzare i documenti contrattuali con modelli strutturati e aggiornati.
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