Revoca della sospensione per lavoro nero: la formazione può iniziare dopo l’assunzione?
L’INL chiarisce i limiti della deroga di 30 giorni prevista per turismo e somministrazione
Come deve essere programmata la formazione dei lavoratori per ottenere la revoca di una sospensione dell’attività per lavoro nero? E quale termine deve assegnare l’ispettore per regolarizzare la violazione?
La nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026 aggiorna le indicazioni ispettive della circolare 3/2021 (corsi da concludere nel più breve tempo possibile, senza il precedente riferimento ai 60 giorni) chiarendo la distinzione tra i due adempimenti e dedicando un approfondimento alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
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Il termine di 60 giorni non è più il riferimento per la regolarizzazione
L’INL richiama l’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008: la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione del lavoratore somministrato.
La nota ricorda che il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 consentiva, nelle condizioni previste, di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione. Questa previsione era stata erroneamente interpretata come possibilità di rinviare l’avvio della formazione.
L’Accordo del 2025 ha eliminato tale previsione: il superamento del termine era già stato ribadito nelle FAQ ministeriali sull’Accordo 59/2025; ora l’Ispettorato ne chiarisce le conseguenze sulla gestione della sospensione e della prescrizione.
Revoca della sospensione e prescrizione: due adempimenti distinti
In caso di sospensione per lavoro nero, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori sia gli obblighi di salute e sicurezza che li riguardano: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.
Ricordiamo che la Circolare INL 3/2021 considerava sufficiente, ai soli fini della revoca e per la componente formativa, programmare corsi da completare entro 60 giorni. La nota 2377/2026 aggiorna questa indicazione:
per la revoca della sospensione, la formazione deve essere programmata per concludersi nel più breve tempo possibile;
per la prescrizione, il termine assegnato ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 758/1994 non deve superare il tempo tecnicamente necessario alla partecipazione ai corsi. Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni.
Anche per le imprese edili, la programmazione dei corsi rileva ai fini della revoca della sospensione per lavoro nero, ma non sostituisce il completamento della formazione necessario per adempiere alla prescrizione.
Turismo e somministrazione: i 30 giorni riguardano la conclusione del percorso
Una disciplina specifica riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della legge 287/1991.
L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, introdotto dalla legge di conversione 198/2025, prevede che la formazione e l’eventuale addestramento specifico si concludano entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto o dall’inizio dell’utilizzazione in somministrazione. Secondo l’INL, la deroga riguarda esclusivamente la conclusione delle attività: il datore di lavoro o l’utilizzatore deve comunque attivarsi tempestivamente in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione.
Nei settori espressamente individuati, il lavoratore può essere adibito all’attività anche prima di aver concluso l’intero percorso di formazione generale e specifica. Rimane però fermo l’obbligo di informarlo, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008, prima di impiegarlo.
La deroga non si estende alle imprese edili ed è applicabile solo nel caso di lavoratori impiegati nei settori economici espressamente menzionati.
Quali documenti dimostrano l’avvio della formazione
Per gli accertamenti effettuati nei settori in deroga entro i primi 30 giorni, in assenza degli attestati e dell’eventuale tracciamento dell’addestramento, gli ispettori devono verificare che siano state avviate almeno azioni propedeutiche all’adempimento. La nota indica, a titolo non esaustivo:
documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il soggetto formatore ai fini della prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
documentazione attestante l’avvenuta richiesta di collaborazione formulata dal datore di lavoro a un organismo paritetico ai sensi del d.lgs. 81/2008, art. 37, comma 12, e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2, ultimo periodo, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro – qualora lo stesso intenda organizzare direttamente i corsi ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2 – e il docente formatore ai fini della prenotazione dei corsi a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi.
Nel perimetro descritto dalla nota, se il datore di lavoro o l’utilizzatore non esibisce né gli attestati né documentazione idonea a dimostrare l’avvio del percorso, il personale ispettivo contesta la violazione dell’articolo 37, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e impartisce la prescrizione.
Contratti brevi e prova dell’adempimento
Per i settori interessati dalla deroga, la prescrizione deve richiedere la conclusione della formazione nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni dall’assunzione. Se il contratto dura meno di 30 giorni, le tempistiche devono essere coerenti con la durata del rapporto.
Anche in caso di sospensione, la formazione deve essere programmata per terminare nel più breve tempo possibile e comunque entro il limite previsto. L’INL distingue espressamente le prove richieste: per attestare l’ottemperanza alla prescrizione occorre dimostrare la conclusione della formazione mediante gli attestati; per la revoca della sospensione, sul versante formativo, è sufficiente documentare la prenotazione di corsi che si concludano nei termini indicati.
Approfondimenti
La gestione della formazione richiede attenzione sia agli obblighi previsti per i lavoratori sia alla documentazione delle attività svolte. Per inquadrare le indicazioni dell’INL nel contesto generale, ti consiglio l’approfondimento sulla formazione per la sicurezza sul lavoro: una guida ai soggetti coinvolti, ai percorsi formativi, agli attestati e alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni 2025.
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