Fotovoltaico in area idonea: per superare il parere paesaggistico negativo non serve una motivazione rafforzata

Fotovoltaico in area idonea: per superare il parere paesaggistico negativo non serve una motivazione rafforzata

Il Consiglio di Stato conferma la VIA favorevole per un impianto da 65,29 MWp: il MASE può richiamare le valutazioni della Commissione tecnica, purché affrontino concretamente gli impatti paesaggistici contestati

Per approvare un impianto fotovoltaico in area idonea, non basta ricordare che il parere negativo del Ministero della cultura non è vincolante. Tuttavia, per discostarsene, non occorre una motivazione rafforzata che confuti singolarmente ogni rilievo: la decisione può fondarsi sul richiamo a un parere tecnico che abbia esaminato gli aspetti controversi e spiegato la compatibilità del progetto.

È il chiarimento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7714, pubblicata il 22 ottobre 2026, relativa alla valutazione di impatto ambientale di un impianto fotovoltaico nei territori di Montalto di Castro e Manciano.

La pronuncia individua un punto concreto per progettisti e amministrazioni: la semplificazione prevista per le aree idonee riguarda anche il peso del parere paesaggistico, ma resta necessaria un’istruttoria capace di sostenere la decisione favorevole.

Il caso: il TAR annulla la VIA favorevole per un impianto da 65,29 MWp

La controversia riguarda il progetto dell’impianto fotovoltaico “Montalto Pescia”, con potenza nominale di 65,29 MWp, e le relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

Con decreto del 2 aprile 2025, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto di specifiche condizioni.

Il Comune di Montalto di Castro aveva impugnato il provvedimento. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8620 dell’11 maggio 2026, aveva accolto il ricorso, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione.

Secondo il giudice di primo grado, il MASE aveva superato il parere contrario del Ministero della cultura facendo leva sul suo carattere non vincolante e sul favore dell’ordinamento per le fonti rinnovabili, senza spiegare adeguatamente le ragioni della compatibilità paesaggistica.

La società proponente ha appellato la decisione, sostenendo che il Ministero avesse invece valutato il dissenso del MiC attraverso il richiamo alle opposte conclusioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

In area idonea il parere è obbligatorio, ma non vincolante

Il Consiglio di Stato parte da un presupposto non contestato dalle parti: l’impianto era destinato a sorgere su un’area qualificata come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater), del D.Lgs. 199/2021, applicabile temporalmente alla controversia.

Operava quindi l’art. 22 dello stesso decreto, secondo cui il parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio era obbligatorio, ma non vincolante.

La sentenza richiama anche l’art. 11-quater del D.Lgs. 190/2024, nel quale trova conferma la non vincolatività del parere per gli interventi in aree idonee disciplinati dalla disposizione. Il caso viene però deciso sulla base delle norme applicabili al procedimento esaminato.

Il Collegio precisa innanzitutto che “la natura non vincolante del parere paesaggistico non può, certamente, sorreggere da sola il provvedimento”. L’amministrazione non può quindi limitarsi a registrare l’assenza di un vincolo e approvare il progetto senza ulteriori ragioni.

Allo stesso tempo, secondo i giudici “non occorre una motivazione rafforzata per superare il contrario avviso espresso dall’autorità preposta alla tutela del paesaggio”.

Nessuna disposizione impone di confutare singolarmente tutti i rilievi contenuti nel parere. Un obbligo di questo tipo, osserva il Consiglio di Stato, contrasterebbe con l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore per gli impianti collocati in aree idonee.

Resta inoltre applicabile la regola generale della motivazione per relationem, prevista dall’art. 3, comma 3, della legge 241/1990: il provvedimento può motivare la propria scelta richiamando le ragioni contenute in un altro atto.

Il principio si colloca in continuità con il precedente Consiglio di Stato n. 392/2025, richiamato espressamente dalla sentenza.

La valutazione tecnica che ha consentito di confermare la VIA

Nel caso concreto, il MASE aveva preso atto del parere contrario del Ministero della cultura e lo aveva superato richiamando il parere favorevole con prescrizioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

La Commissione aveva analizzato l’impatto visivo, l’integrazione dell’impianto nel contesto e gli effetti cumulativi con altri insediamenti.

In particolare, aveva escluso interferenze con beni paesaggistici, patrimonio storico-architettonico e archeologico e visuali di pregio, giudicando inoltre irrilevanti gli impatti sul paesaggio idrogeomorfologico.

La compatibilità dell’intervento era stata subordinata alla realizzazione di una siepe perimetrale ampia almeno 5 metri, composta da vegetazione riparia in corrispondenza del reticolo idrografico.

Anche l’impatto cumulativo era stato approfondito, considerando gli impianti in esercizio, quelli autorizzati e quelli in corso di autorizzazione. La Commissione aveva giudicato limitato il consumo di suolo effettivo, prescrivendo comunque un’apposita misura compensativa.

Per il Consiglio di Stato, questi elementi dimostrano che i temi sollevati dal MiC erano stati esaminati. Il MASE aveva motivato attraverso il richiamo a valutazioni tecniche di segno diverso, riferite proprio ai medesimi profili.

La prescrizione della siepe, recepita nella VIA, costituiva inoltre una manifestazione concreta del bilanciamento tra realizzazione dell’impianto e riduzione dell’impatto paesaggistico.

Il favore per le rinnovabili non sostituisce la valutazione degli impatti

Il Consiglio di Stato chiarisce anche il ruolo del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Nel provvedimento contestato, questo principio non costituiva il fondamento esclusivo della decisione: rafforzava una motivazione già sostenuta dalle valutazioni tecniche.

È questa la differenza decisiva rispetto alla ricostruzione del TAR. La VIA non poggiava su un favore astratto per il fotovoltaico, ma sull’esame delle caratteristiche del progetto e delle misure previste per contenerne gli effetti.

Il Collegio ha quindi accolto l’appello della società, riformato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso del Comune, confermando la VIA favorevole. La decisione riguarda la legittimità del giudizio di compatibilità ambientale e non equivale, da sola, al rilascio di tutti i titoli necessari alla realizzazione dell’impianto.

Approfondimenti sulle aree idonee

La sentenza concentra l’attenzione sulla motivazione della VIA e sul valore delle valutazioni tecniche richiamate dall’amministrazione. Per applicare questo principio a un nuovo progetto, il primo passaggio resta verificare la qualificazione del sito e la disciplina temporale del procedimento.

Per il quadro generale delle aree individuate dalla legge, dei regimi amministrativi e delle limitazioni previste per il fotovoltaico a terra, consulta l’approfondimento sul Decreto Aree idonee e sulle procedure per gli impianti a fonti rinnovabili.

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