Chi risponde dell’infortunio se i rischi interferenziali non vengono segnalati?
Il RSPP esterno può rispondere dell’infortunio per omessa segnalazione dei rischi interferenziali? Ecco quali sono gli obblighi e i limiti della deroga al DUVRI
Un lavoratore impegnato nella tinteggiatura di un magazzino si trova su un trabattello, a oltre 3 metri dal suolo, quando un carrello elevatore in manovra urta la struttura. Il trabattello ruota, l’operaio perde l’equilibrio, precipita e muore a causa delle lesioni riportate.
I lavori erano stati affidati a operatori esterni, ma all’interno dello stabilimento proseguiva la normale attività di movimentazione delle merci. Non era stata predisposta un’adeguata separazione tra l’area occupata dai trabattelli e i percorsi dei carrelli elevatori.
Di chi è la responsabilità? Soltanto del datore di lavoro committente, tenuto a gestire i rischi interferenziali e a predisporre il DUVRI, oppure anche del RSPP, che aveva ricevuto informazioni sulle lavorazioni programmate?
La Cassazione penale, con la sentenza n. 35771/2026, affronta il tema della responsabilità del RSPP esterno per l’omessa segnalazione dei rischi connessi all’esecuzione di lavori in appalto.
Il RSPP non deve redigere personalmente il DUVRI né dispone necessariamente del potere di sospendere i lavori, ma deve attivarsi tempestivamente quando conosce circostanze che rendono prevedibile un rischio interferenziale.
La pronuncia chiarisce anche quando può essere applicata la deroga al DUVRI prevista per le attività di durata non superiore a cinque uomini-giorno, soffermandosi sul rischio di caduta dall’alto aggravato dalle condizioni ambientali.
Il caso
L’infortunio si verifica il 5 giugno 2020, all’interno di uno stabilimento industriale. Un lavoratore autonomo, titolare di un’impresa individuale, sta eseguendo lavori di tinteggiatura insieme al titolare dell’impresa alla quale erano state affidate le opere. Le attività interessano un magazzino denominato M16. Per raggiungere le parti superiori della struttura vengono utilizzati trabattelli, uno dei quali presenta il piano di calpestio a circa 3,4 metri dal pavimento.
Mentre il lavoratore è impegnato nella verniciatura della parte centrale del timpano di una capriata, un dipendente della società committente attraversa il magazzino alla guida di un carrello elevatore.
Il mezzo trasporta un carico voluminoso che impedisce la visuale anteriore. Il conducente procede quindi in retromarcia, dirigendosi dal magazzino M16 verso il magazzino M12.
Durante la manovra, la parte posteriore sinistra del carrello urta la piastra di fissaggio di una ruota del trabattello.
L’impatto provoca la rotazione della struttura mobile. Il lavoratore perde l’equilibrio, precipita al suolo e decede in conseguenza delle gravi lesioni cranio-encefaliche.
L’incidente evidenzia un rischio interferenziale concreto: la contemporanea presenza di lavoratori esterni impegnati in quota e di mezzi aziendali destinati alla movimentazione dei carichi.
L’assenza di una delimitazione efficace delle zone di lavoro e di una separazione dei percorsi costituisce un elemento centrale nella ricostruzione delle responsabilità.
Le responsabilità contestate dopo l’infortunio
Nel procedimento penale vengono individuate diverse posizioni.
Al delegato del datore di lavoro committente sono contestate l’omessa informazione delle imprese esecutrici sui rischi presenti nello stabilimento, la mancata cooperazione e il mancato coordinamento delle attività, oltre all’assenza del DUVRI.
Al titolare dell’impresa incaricata dei lavori sono addebitate carenze nella cooperazione e nel coordinamento degli interventi di prevenzione.
Al conducente del carrello elevatore viene contestata la condotta tenuta durante la manovra.
Una posizione distinta riguarda il RSPP esterno della società committente, nominato il 14 gennaio 2020.
Secondo l’accusa, il professionista non aveva segnalato al delegato del datore di lavoro la necessità di predisporre il DUVRI per le lavorazioni programmate, impedendo così l’adeguata individuazione del rischio derivante dalla compresenza dei carrelli elevatori e delle attrezzature utilizzate dagli operatori esterni.
Il RSPP viene riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo, in cooperazione colposa con gli altri soggetti coinvolti.
La condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio il 22 febbraio 2024 viene confermata dalla Corte d’appello di Milano il 2 ottobre 2025.
Il professionista propone quindi ricorso per Cassazione.
RSPP e DUVRI: quali obblighi stabilisce il D.Lgs. 81/2008?
Per comprendere la decisione occorre distinguere le responsabilità del datore di lavoro committente dai compiti tecnico-consultivi del RSPP.
Art. 26 del D.Lgs. 81/2008: valutazione dei rischi interferenziali
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi di sicurezza connessi all’affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, nei casi e alle condizioni previsti dalla disposizione.
La norma impone al datore di lavoro committente specifici adempimenti, tra cui la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei soggetti affidatari, la comunicazione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e la promozione della cooperazione e del coordinamento.
Il comma 3 prevede, nei casi applicabili, l’elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), destinato a individuare le misure per eliminare o, quando ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra attività.
Nel caso esaminato, l’interferenza non riguardava un rischio proprio ed esclusivo dell’attività di tinteggiatura, ma l’interazione tra due lavorazioni differenti:
l’utilizzo di trabattelli per operare sulle strutture del magazzino;
la movimentazione ordinaria delle merci mediante carrelli elevatori.
Una corretta valutazione avrebbe dovuto considerare il possibile ingresso dei mezzi nelle aree occupate dalle strutture mobili e il conseguente rischio di urto e caduta dall’alto.
Art. 33 del D.Lgs. 81/2008: il ruolo del RSPP
L’art. 33 individua i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, comprendenti l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l’elaborazione delle misure preventive e protettive di competenza, nonché la predisposizione delle procedure di sicurezza e la proposta di programmi di informazione e formazione.
Il RSPP svolge quindi una funzione di supporto tecnico al datore di lavoro.
La sua nomina non equivale a una delega delle funzioni datoriali e non comporta l’attribuzione automatica di poteri decisionali, organizzativi o di spesa. Ciò non significa, tuttavia, che il professionista sia esente da responsabilità.
Quando l’infortunio deriva da un pericolo che avrebbe dovuto riconoscere e segnalare nell’esercizio del proprio incarico, anche il RSPP può essere chiamato a rispondere dell’evento, purché siano accertati la violazione dei suoi specifici doveri professionali e il relativo nesso causale.
Il RSPP conosceva i lavori, ma non aveva segnalato il rischio
Uno degli elementi decisivi riguarda le comunicazioni intercorse prima dell’incidente.
Il 6 maggio 2020 il direttore dello stabilimento informa il RSPP che, nei primi giorni di giugno, un imbianchino munito di partita IVA e trabattello avrebbe svolto lavori all’interno dell’azienda.
Nella stessa comunicazione chiede quali documenti fosse necessario acquisire.
Il RSPP risponde indicando, tra gli altri, la visura camerale, il DURC e la documentazione relativa al trabattello.
Il 28 maggio 2020 il direttore trasmette al professionista la documentazione riguardante i lavoratori autonomi coinvolti.
Alla richiesta di chiarimenti sulla natura delle opere, risponde che si tratta di lavori di imbiancatura.
Il RSPP sostiene, a propria difesa, di non aver conosciuto la data esatta di avvio, il luogo specifico e le modalità operative delle lavorazioni. Inoltre, non era stato informato formalmente dell’inizio effettivo dei lavori.
La Cassazione considera però sufficienti le informazioni disponibili per far sorgere il dovere di attivazione.
Il professionista conosceva la tipologia dell’intervento, la prevista esecuzione all’inizio di giugno, l’impiego di trabattelli e il coinvolgimento di lavoratori esterni. Era inoltre stato coinvolto proprio nella fase di preparazione dell’affidamento, per gli aspetti relativi alla sicurezza.
L’eventuale incompletezza delle informazioni non giustificava l’inerzia, ma avrebbe dovuto indurre il RSPP a richiedere ulteriori chiarimenti prima dell’inizio delle attività.
Il DVR contiene già una previsione sul DUVRI: basta a escludere la responsabilità?
Un altro argomento difensivo riguarda il documento di valutazione dei rischi aziendale.
Secondo il ricorrente, il DVR del 5 marzo 2019 già prevedeva, in una specifica tabella, la necessità di predisporre il DUVRI per le attività affidate a imprese appaltatrici.
Per la difesa, questa indicazione dimostrava che il datore di lavoro era già stato informato dell’obbligo e che non poteva essere richiesto al RSPP di reiterare la medesima segnalazione in occasione di ogni nuovo affidamento.
La Cassazione non accoglie tale impostazione.
La Corte distingue infatti tra un’indicazione generale contenuta nel DVR e la segnalazione riferita a un intervento concreto, caratterizzato da rischi interferenziali specifici.
La previsione astratta della necessità di predisporre il DUVRI non era sufficiente a rappresentare il pericolo derivante dalla contemporanea presenza, nel magazzino, dei trabattelli e dei carrelli elevatori.
L’attività consultiva del RSPP doveva quindi essere collegata alle effettive condizioni operative dell’appalto.
Sul piano processuale, la Cassazione rileva anche che la censura relativa alla mancata valutazione del DVR non era stata proposta nei motivi d’appello e risultava quindi inammissibile nella forma prospettata. Aggiunge comunque che il documento non avrebbe avuto carattere decisivo per escludere l’addebito.
Per i professionisti della sicurezza, il passaggio evidenzia una distinzione importante: la presenza di una procedura generale nel DVR non sostituisce la valutazione delle interferenze generate da una specifica attività affidata all’esterno.
DUVRI e lavori sotto i cinque uomini-giorno: quando si applica la deroga?
La difesa sostiene inoltre che il DUVRI non fosse obbligatorio, poiché le opere di tinteggiatura avrebbero richiesto un impegno stimato di 4,2 uomini-giorno.
L’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, nel testo applicabile al momento dell’infortunio, prevedeva infatti una deroga all’obbligo del DUVRI per determinati lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non ricorressero i rischi esclusi dal beneficio.
La disposizione richiama, tra l’altro, i rischi particolari indicati nell’Allegato XI.
Lavori oltre due metri: la deroga è sempre esclusa?
La Cassazione fornisce un chiarimento significativo.
L’Allegato XI considera, tra i lavori che comportano rischi particolari, quelli che espongono alla caduta dall’alto da un’altezza superiore a 2 metri, quando il rischio risulti particolarmente aggravato dalla natura dell’attività, dalle modalità esecutive oppure dalle condizioni ambientali.
Ne consegue che il solo superamento della quota di due metri non è sufficiente, automaticamente, a escludere la deroga.
Occorre verificare la presenza di ulteriori fattori di aggravamento.
Nel caso concreto, tali fattori erano rappresentati dall’impiego dei trabattelli all’interno di un magazzino in cui continuavano a circolare i carrelli elevatori.
La combinazione tra altezza del piano di lavoro, mobilità delle strutture e transito dei mezzi determinava un rischio di caduta particolarmente aggravato dalle condizioni ambientali.
Per la Corte, pertanto, la deroga non poteva trovare applicazione.
Anche la durata dei lavori deve essere dimostrata
La Cassazione affronta un secondo aspetto. Il valore di 4,2 uomini-giorno indicato dalla difesa non derivava da una durata contrattualmente stabilita o concretamente accertata.
Era invece il risultato di un calcolo estimativo basato sull’importo complessivo dell’appalto, pari a 4.200 euro, e sull’incidenza presunta della manodopera.
I giudici di merito avevano considerato tale valutazione ipotetica e opinabile.
L’esclusione della deroga si fonda, quindi, su due ragioni concorrenti: l’assenza di un dato attendibile sul rispetto della soglia dei cinque uomini-giorno e, soprattutto, l’esistenza di condizioni ambientali che aggravavano concretamente il rischio di caduta dall’alto.
Le motivazioni della Cassazione: perché il RSPP esterno è responsabile?
La Corte respinge la tesi secondo cui l’assenza di poteri decisionali, di vigilanza e di accesso autonomo ai locali aziendali impedirebbe di attribuire responsabilità al RSPP.
Il professionista non è stato condannato per non avere personalmente redatto il DUVRI o per non avere sospeso le lavorazioni.
L’addebito è diverso e riguarda l’omessa segnalazione della necessità di valutare il rischio interferenziale e predisporre le conseguenti misure di prevenzione.
La Cassazione richiama i principi secondo cui il RSPP, pur avendo funzioni consultive, è tenuto a svolgere diligentemente i propri compiti e può rispondere a titolo di colpa professionale degli eventi riconducibili a situazioni pericolose che avrebbe dovuto conoscere e segnalare.
Il RSPP doveva conoscere la data esatta di inizio dei lavori?
Per la Corte, no. Le informazioni ricevute dal professionista erano sufficienti a rendere prevedibile l’imminente esecuzione dell’intervento.
Non era quindi necessario attendere un’ulteriore comunicazione con il giorno e l’ora di avvio.
Anzi, la funzione preventiva del RSPP imponeva di agire prima che il rischio interferenziale si concretizzasse, acquisendo le informazioni mancanti e segnalando tempestivamente al delegato del datore di lavoro le criticità da affrontare.
Questo ragionamento assume particolare importanza negli stabilimenti industriali in cui gli interventi di manutenzione, tinteggiatura, installazione o riparazione vengono affidati a operatori esterni mentre proseguono le normali attività produttive.
Quali misure avrebbero potuto evitare l’infortunio?
La Cassazione considera adeguata anche la ricostruzione del nesso causale tra la mancata segnalazione e l’evento mortale.
I giudici individuano alcune misure concrete che avrebbero potuto impedire la collisione:
segnalazione delle lavorazioni in corso;
delimitazione dell’area mediante barriere mobili;
separazione della zona occupata dai trabattelli dai percorsi dei carrelli elevatori.
Secondo l’accertamento giudiziario, tali interventi avrebbero impedito al mezzo di raggiungere la struttura oppure avrebbero indotto il conducente ad arrestare la marcia prima dell’urto.
Il RSPP non aveva il potere di adottare direttamente tutte queste misure. Aveva però il compito di mettere il datore di lavoro o il suo delegato nelle condizioni di individuarle e attuarle.
La Corte richiama inoltre l’orientamento secondo cui, in assenza di elementi concreti contrari, si può ritenere che a un’appropriata segnalazione tecnica sarebbe seguita l’adozione delle necessarie iniziative prevenzionistiche.
Non è quindi sufficiente sostenere, in termini ipotetici, che il datore di lavoro avrebbe potuto ignorare la segnalazione.
La responsabilità nasce prima dell’inizio dell’appalto
Il RSPP non può considerare esaurita la propria attività dopo aver indicato quali documenti acquisire dalle imprese esterne.
Quando dispone di elementi idonei a far emergere un rischio interferenziale, deve collaborare alla sua individuazione e segnalarlo al soggetto titolare dei poteri decisionali.
La distinzione è rilevante:
la verifica documentale riguarda, tra l’altro, la raccolta e il controllo della documentazione richiesta ai soggetti affidatari;
la valutazione delle interferenze riguarda invece le modalità con cui le attività esterne possono interagire con quelle già svolte nell’ambiente di lavoro;
l’attivazione preventiva del RSPP consiste nel riconoscere i potenziali pericoli, richiedere le informazioni necessarie e fornire indicazioni tecniche al datore di lavoro o al delegato.
È proprio su quest’ultimo passaggio che si concentra l’addebito al professionista.
La pronuncia offre anche un chiarimento applicativo sulla deroga per i lavori di breve durata: il rischio di caduta dall’alto superiore a 2 metri deve essere valutato insieme alle condizioni che possono renderlo particolarmente aggravato, senza automatismi fondati sulla sola quota di lavoro.
Nel caso concreto, la circolazione dei carrelli elevatori accanto ai trabattelli costituiva il fattore ambientale che rendeva particolarmente pericolosa l’attività.
La decisione della Cassazione
La Cassazione rigetta il ricorso del RSPP esterno e conferma la decisione di condanna.
La Corte ritiene correttamente individuata la condotta omissiva del professionista nella mancata segnalazione della necessità di predisporre il DUVRI e di affrontare il rischio interferenziale connesso alle lavorazioni programmate.
L’assenza di poteri decisionali o di un autonomo potere di impedire l’inizio dei lavori non esclude la responsabilità derivante dalla violazione dei doveri consultivi.
Viene respinta anche la contestazione relativa all’applicabilità della deroga al DUVRI per le attività di breve durata, sia per l’incertezza della stima degli uomini-giorno sia per le concrete condizioni ambientali che aggravavano il rischio di caduta.
La vicenda conferma che la prevenzione dei rischi interferenziali deve iniziare prima dell’accesso dei lavoratori esterni, attraverso una collaborazione effettiva tra committente, RSPP e soggetti incaricati dell’esecuzione.
Per approfondire il tema, leggi anche:
RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione
SPP: servizio di prevenzione e protezione
DUVRI: cos’è, quando è obbligatorio e come farlo
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
Rischi interferenziali: cosa sono e come gestirli
Art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
La mancata valutazione delle interferenze tra attività aziendali e lavorazioni affidate a imprese esterne può determinare gravi conseguenze, anche sotto il profilo delle responsabilità del RSPP. Per questo è essenziale analizzare preventivamente gli ambienti di lavoro, individuare i pericoli e definire adeguate misure di prevenzione e coordinamento. Con il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro, puoi analizzare i rischi direttamente sulle planimetrie, mettere in relazione ambienti, attività e misure preventive e redigere DVR e DUVRI personalizzati, tenendo conto delle specifiche condizioni operative.
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