Base d’asta o importo aggiudicato? Come si calcola il quinto d’obbligo
Quinto d’obbligo: il TAR Lazio 11476/2026 chiarisce se il 20% si calcola sulla base d’asta o sull’importo aggiudicato negli accordi quadro per forniture pubbliche
Il TAR Lazio chiarisce quale valore utilizzare per calcolare il quinto d’obbligo negli accordi quadro: il ribasso offerto incide sulla quantificazione dell’incremento contrattuale. Il quinto d’obbligo va calcolato sull’importo a base di gara o sul valore effettivamente aggiudicato? La distinzione è determinante perché può comportare un incremento delle prestazioni ben superiore al 20% delle quantità originariamente previste. Con la sentenza n. 11476 del 23 giugno 2026, il TAR Lazio affronta la questione nell’ambito di un accordo quadro per la fornitura di farmaci, chiarendo che il quinto d’obbligo deve essere calcolato sul valore della specifica aggiudicazione e non sull’importo a base d’asta, quando quest’ultimo non corrisponde al valore delle prestazioni effettivamente aggiudicate.
Il caso: l’incremento del quinto in un accordo quadro per forniture
La controversia nasce da una gara indetta da una Regione per la fornitura di farmaci destinati alle aziende sanitarie regionali. Una società si era aggiudicata, nell’ambito di un accordo quadro con tre operatori economici, la fornitura di enoxaparina sodica, per un fabbisogno stimato di 29.159.010.000 Unità Internazionali (UI).
La gara prevedeva:
un importo a base d’asta di 14.579.505 euro;
un prezzo unitario a base di gara di 0,00050 euro/UI;
un prezzo unitario offerto dall’aggiudicataria di 0,00023 euro/UI;
un valore complessivo aggiudicato di 6.706.572,30 euro.
Con determinazione del 2 maggio 2025, la Regione disponeva l’aumento delle prestazioni fino al quinto dell’importo contrattuale, richiamando l’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. L’incremento, pari a 2.915.901 euro, veniva tuttavia calcolato applicando il 20% all’importo a base d’asta e non al valore della specifica aggiudicazione.
I motivi del ricorso: contestati i presupposti e il calcolo del quinto
L’impresa impugnava il provvedimento regionale sostenendo, anzitutto, l’assenza dei presupposti per applicare il quinto d’obbligo. Secondo la ricorrente, la Regione aveva motivato genericamente la necessità di incrementare le forniture, senza dimostrare l’esaurimento dei quantitativi relativi al lotto interessato.
La società contestava inoltre il criterio di calcolo utilizzato dall’amministrazione. Il quinto avrebbe dovuto essere determinato sull’importo effettivamente aggiudicato di 6.706.572,30 euro, con un incremento di circa 1.341.314 euro, anziché sulla base d’asta di 14.579.505 euro.
L’interpretazione regionale avrebbe comportato un aumento delle quantità da fornire sproporzionato rispetto al fabbisogno indicato nella documentazione di gara.
La decisione del TAR: il quinto si calcola sul valore aggiudicato
Il TAR Lazio accoglie il ricorso limitatamente alla quantificazione dell’incremento. In primo luogo, il Collegio ritiene legittimo il ricorso al quinto d’obbligo, essendo stato dimostrato l’esaurimento dell’importo massimo spendibile dell’accordo quadro, circostanza prevista dalle clausole contrattuali.
Diversamente, considera illegittimo il criterio utilizzato per calcolare l’aumento delle prestazioni. Il TAR richiama l’art. 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, se previsto nei documenti di gara iniziali, l’incremento fino a un quinto può essere imposto alle condizioni originariamente stabilite, senza che l’appaltatore possa chiedere la risoluzione del contratto. La questione riguarda dunque il significato dell’espressione “importo del contratto”.
Il Tribunale precisa:
L’“importo del contratto” cui dunque deve farsi riferimento ai sensi dell’articolo 120, comma 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 per definire l’aumento delle prestazioni non può che essere pari al valore effettivamente aggiudicato (euro 6.706.572,30) e corrispondente alla quantità di prodotto offerta in sede di gara (29.159.010.000,00 UI di enoxaparina sodica).
Il principio deriva dall’interpretazione complessiva degli atti di gara. La quantità della fornitura, pur essendo stimata, concorre a definire l’oggetto del contratto, mentre il prezzo offerto rappresenta il corrispettivo economico della prestazione. Calcolare il quinto sulla base d’asta significherebbe, invece, imporre agli operatori che hanno offerto maggiori ribassi quantità aggiuntive più elevate, senza una chiara previsione contrattuale.
Accordo quadro: il plafond massimo non coincide con il valore della singola aggiudicazione
Un ulteriore passaggio riguarda l’interpretazione delle clausole dell’accordo quadro. Secondo il TAR, il riferimento all’importo massimo spendibile pari alla base d’asta rappresenta un limite agli ordinativi delle aziende sanitarie, non un obbligo per ciascun fornitore di eseguire prestazioni fino a tale importo indipendentemente dal ribasso offerto.
Il Collegio chiarisce che la clausola sull’incremento deve essere interpretata conformemente all’art. 120, comma 9, del Codice, facendo riferimento all’importo della specifica aggiudicazione e alla quantità di prodotto offerta. Il quinto d’obbligo non può quindi trasformarsi, nel caso esaminato, in uno strumento per moltiplicare le quantità contrattuali fino al doppio o oltre il fabbisogno stimato in gara.
Di conseguenza, il TAR annulla la determinazione regionale nella parte in cui quantifica il quinto d’obbligo nei confronti della ricorrente, senza escludere la legittimità dell’incremento in sé.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Il quinto d’obbligo nel nuovo Codice Appalti, con le condizioni di applicazione dell’istituto e i principali chiarimenti normativi e giurisprudenziali. Per la gestione economica delle variazioni negli appalti di lavori pubblici, puoi utilizzare il software che permette di elaborare computi metrici, predisporre perizie di variante e confrontare importi e quantità di progetto con quelli modificati.
Fonte: Read More
