RENTRI, dati di geolocalizzazione dal 13 settembre 2027: le regole tecniche

RENTRI, dati di geolocalizzazione dal 13 settembre 2027: le regole tecniche

Il decreto MASE 275/2026 rinvia la decorrenza per la disponibilità delle informazioni sui percorsi dei mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi. Definiti requisiti di rilevamento, collegamento ai FIR e modalità di trasmissione.

Slitta al 13 settembre 2027 la decorrenza delle disposizioni sulla gestione e trasmissione dei dati dei percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione. Lo prevede il decreto direttoriale MASE n. 275 del 12 ottobre 2026, che modifica il D.D. 253/2024 e approva un allegato dedicato ai requisiti tecnici, al formato dei dati e alla loro archiviazione.

Il provvedimento interessa i soggetti obbligati ai sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Per la filiera delle costruzioni, il tema riguarda quindi gli operatori che svolgono i trasporti soggetti a questa disciplina.

Che cosa viene rinviato al 13 settembre 2027

L’articolo 2 del nuovo decreto modifica la decorrenza prevista dal D.D. 253/2024, sostituendo il riferimento al dodicesimo mese con quello al diciannovesimo mese e indicando espressamente la data del 13 settembre 2027.

Il differimento riguarda le informazioni sui percorsi degli autoveicoli. Non costituisce una proroga generale degli adempimenti RENTRI e non va esteso automaticamente all’obbligo di dotare i mezzi dei sistemi di geolocalizzazione.

Per inquadrare iscrizione, registri, formulari e gestione dei cantieri, resta utile il quadro degli obblighi RENTRI per le imprese edili.

Il dispositivo viene associato alla sola targa

Il decreto elimina dal D.D. 253/2024 il riferimento al telaio: l’associazione univoca tra dispositivo e autoveicolo avviene attraverso la targa, con riferimento al singolo percorso.

L’Allegato 1 richiede il tracciamento completo del tragitto, dall’inizio del trasporto del rifiuto speciale pericoloso fino alla destinazione. Quando un percorso è comune a più FIR, la traccia deve coprire l’intervallo dal primo trasporto all’ultimo arrivo a destinazione oppure alla presa in carico da parte di un successivo trasportatore.

Quali requisiti devono rispettare i dati di geolocalizzazione

Le nuove modalità definiscono parametri precisi per assicurare l’affidabilità delle informazioni:

Elemento
Requisito

Frequenza dei punti
Intervallo temporale massimo di 3 minuti tra coordinate diverse

Collegamento con gli eventi del FIR digitale
Tolleranza temporale massima di 2 minuti

Accuratezza orizzontale
Deviazione della traccia dalla posizione reale non superiore a 10 metri, salvo indisponibilità del segnale GNSS

Coordinate
Latitudine e longitudine nel sistema WGS84, espresse con 6 cifre decimali

Riferimento temporale
Timestamp UTC di acquisizione

Formato di interscambio
GPX, versione 1.1

Nei tratti privi di segnale GNSS il punto non viene trasmesso: l’interruzione risulta dall’intervallo tra i punti consecutivi. Il sistema deve inoltre consentire di misurare l’accuratezza del segnale.

Alla traccia devono essere associati gli identificativi univoci delle trasmissioni dei dati dei FIR interessati, gli indicatori di accuratezza e l’identificativo univoco del dispositivo di rilevazione.

La traccia si trasmette dopo i dati del FIR digitale

La trasmissione al RENTRI avviene attraverso API dedicate, con payload firmati secondo le modalità richiamate dall’allegato, oppure mediante i servizi di supporto della piattaforma.

L’invio della traccia deve seguire quello dei dati del FIR digitale. Ogni trasmissione riguarda un’unica traccia, eventualmente articolata in più segmenti, anche quando il percorso è comune a più formulari.

Un passaggio operativo da considerare riguarda le successive trasmissioni del formulario: ogni nuovo invio dei dati del FIR comporta la ritrasmissione dei dati del percorso già trasmessi.

Le specifiche tecniche per la trasmissione saranno definite dal Ministero. L’allegato prevede inoltre un limite dimensionale massimo per il file contenente la traccia, senza indicarne il valore.

Archiviazione e disponibilità per i controlli

Le imprese devono archiviare i dati previsti dal D.D. 253/2024 e garantire la disponibilità e l’estrazione dei dati trasmessi al RENTRI per un tempo massimo pari a tre anni, secondo la formulazione dell’Allegato 1.

In caso di ispezione o verifica, dati e metadati devono poter essere esportati in un formato standard di uso comune.

Per i trasportatori interessati, la preparazione alla nuova decorrenza richiede quindi di verificare l’intero processo: rilevamento del percorso, associazione alla targa e ai formulari, trasmissione successiva al FIR e disponibilità dei dati per i controlli.

Trasporto dei rifiuti e RENTRI: conto proprio, trasportatori e geolocalizzazione

Per le imprese edili occorre distinguere il trasporto dei propri rifiuti dall’affidamento a un trasportatore professionale. L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali riguarda l’abilitazione al trasporto; l’iscrizione al RENTRI riguarda invece la tracciabilità e i relativi adempimenti documentali.

Trasporto in conto proprio

L’impresa che trasporta i propri rifiuti deve verificare i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 2-bis, prevista dall’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi oppure i propri rifiuti pericolosi entro il limite di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno.

Il trasporto in questo regime non determina, da solo, un autonomo obbligo di iscrizione al RENTRI. L’impresa deve però verificare se è obbligata a iscriversi in qualità di produttore dei rifiuti. Restano gli adempimenti relativi al FIR, quando previsto, secondo il regime applicabile.

Affidamento a un trasportatore professionale

Quando il trasporto è affidato a terzi, l’impresa edile deve verificare che il trasportatore sia autorizzato per i rifiuti conferiti e che l’impianto di destinazione possa ricevere gli specifici codici EER. Per i rifiuti speciali, le categorie dell’Albo di riferimento sono la categoria 4 per i non pericolosi e la categoria 5 per i pericolosi.

I trasportatori professionali rientrano tra i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e devono assolvere gli adempimenti previsti per il proprio ruolo. L’affidamento del trasporto a terzi non elimina gli obblighi documentali e di verifica che restano in capo al produttore.

Approfondimenti

Per il quadro completo degli adempimenti, consulta la guida agli obblighi RENTRI per le imprese edili. Scorpi la soluzioone per predisporre la modulistica di cantiere, comprese le dichiarazioni di smaltimento e le stime di produzione dei rifiuti edili.

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