Il datore risponde se il lavoratore si infortuna seguendo procedure pericolose apprese in formazione?
Il datore risponde se l’addestramento insegna procedure pericolose? Le ore di formazione, l’esperienza del lavoratore e la previsione del rischio nel DVR non bastano a esonerarlo
Un lavoratore riceve dodici ore di formazione, viene assegnato a una lavorazione con un tornio e si infortuna gravemente quando il guanto resta impigliato nelle parti rotanti della macchina. Il macchinario, originariamente conforme alle prescrizioni di sicurezza, era stato però adattato alla produzione di serpentine in alluminio e utilizzato senza la schermatura di protezione del mandrino.
Il dettaglio più significativo riguarda l’addestramento: la procedura pericolosa non era stata improvvisata dal dipendente, ma gli era stata insegnata dal soggetto incaricato di formarlo.
Può il datore di lavoro considerare assolti gli obblighi di sicurezza perché il dipendente ha frequentato un corso di formazione, possiede esperienza professionale e il rischio è contemplato nel DVR? E se l’infortunio si verifica durante l’esecuzione di una procedura che il lavoratore ha appreso proprio durante l’addestramento, chi ne risponde?
A chiarirlo è la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 35615, che affronta il rapporto tra formazione, addestramento, idoneità delle attrezzature e responsabilità datoriale.
Il caso
L’incidente si è verificato il 31 ottobre 2017, all’interno di un’azienda di Livorno, durante un’operazione di produzione di serpentine in alluminio.
Il lavoratore era stato incaricato di realizzare le serpentine utilizzando un tornio adattato a questa specifica lavorazione.
Il procedimento presentava alcune caratteristiche particolarmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza:
il tornio era stato privato della schermatura in plastica che proteggeva il mandrino e le altre parti rotanti;
la lavorazione non prevedeva l’utilizzo degli utensili normalmente montati sulla torretta del tornio;
l’operatore doveva guidare manualmente il tubicino durante la sbobinatura e l’avvolgimento sulla dima;
questa modalità operativa era stata ideata dal soggetto incaricato dell’addestramento del dipendente.
Durante l’operazione, il guanto indossato dal lavoratore rimaneva incastrato tra il mandrino di avvolgimento e il tubo della serpentina.
Il movimento della macchina trascinava violentemente in avanti il braccio destro dell’operatore, provocando la frattura diafisaria di radio e ulna, con una malattia di durata superiore a quaranta giorni.
La datrice di lavoro veniva ritenuta responsabile del reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ai sensi dell’art. 590, commi 2 e 3, del Codice penale.
La condanna, pronunciata dal Tribunale di Livorno, veniva confermata dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 16 febbraio 2026.
La datrice di lavoro proponeva quindi ricorso per Cassazione.
Formazione e addestramento dei lavoratori: cosa prevede il D.Lgs. 81/2008?
La vicenda richiama alcuni obblighi fondamentali previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
Art. 37: la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, tenendo conto dei rischi connessi all’attività lavorativa.
La formazione non può essere considerata un adempimento esclusivamente documentale.
Deve consentire al lavoratore di conoscere i rischi presenti e comprendere le misure necessarie per svolgere le proprie mansioni in sicurezza.
Quando la prestazione richiede l’utilizzo di macchinari e attrezzature, assume particolare importanza anche l’addestramento, inteso come apprendimento pratico delle corrette modalità operative.
Non è sufficiente insegnare come ottenere il risultato produttivo: occorre insegnare come raggiungerlo senza esporsi ai rischi della lavorazione.
Il richiamo alla disciplina formativa va letto in relazione alle disposizioni applicabili ai fatti del 2017. La disciplina degli accordi Stato-Regioni è stata successivamente aggiornata, ma ciò non modifica il principio sostanziale discusso nella sentenza: l’adeguatezza della formazione va verificata rispetto ai rischi effettivi.
Art. 71: attrezzature idonee e dispositivi di sicurezza
L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro relativi alle attrezzature.
Le macchine messe a disposizione devono essere idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.
Questo comporta una verifica che non si esaurisce nella conformità originaria del macchinario.
Occorre considerare anche:
la lavorazione per la quale l’attrezzatura viene concretamente utilizzata;
le eventuali modifiche apportate rispetto alla configurazione iniziale;
la presenza e l’efficienza delle protezioni;
la necessità, per l’operatore, di intervenire manualmente in prossimità di parti pericolose;
i rischi generati dalle procedure operative effettivamente adottate.
Nel caso in esame, il tornio veniva impiegato per una lavorazione diversa da quella ordinaria, dopo la rimozione della schermatura del mandrino.
La conformità originaria non poteva quindi dimostrare, da sola, la sicurezza dell’utilizzo concreto.
DVR e misure di prevenzione: valutare il rischio non basta
Il documento di valutazione dei rischi, disciplinato dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, costituisce uno strumento fondamentale per individuare i pericoli e pianificare le misure di prevenzione.
Tuttavia, la previsione di un rischio nel DVR non equivale alla sua eliminazione o al suo adeguato controllo.
La valutazione deve tradursi in misure coerenti con le condizioni reali di lavoro.
Per questo, la presenza del rischio nel documento non può giustificare l’utilizzo di una macchina priva di una protezione necessaria o l’insegnamento di una procedura che espone direttamente l’operatore alle parti rotanti.
Le motivazioni della Cassazione: perché dodici ore di formazione non bastano?
Nel ricorso, la difesa della datrice di lavoro sosteneva che i giudici avessero erroneamente ritenuto insufficiente il percorso formativo seguito dal dipendente.
Secondo la ricorrente, le 12 ore di formazione dovevano essere valutate alla luce dei requisiti minimi stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, tenendo conto anche delle disposizioni transitorie e dell’esperienza professionale già posseduta dal lavoratore.
La Cassazione chiarisce però che l’addebito non dipendeva esclusivamente dalla durata del corso.
Il problema principale riguardava il contenuto dell’addestramento e la procedura concretamente insegnata al dipendente.
Il lavoratore era stato formato da un soggetto non dipendente della società, che aveva dichiarato di aver personalmente ideato la modalità anomala di realizzazione delle serpentine.
Questa procedura presupponeva l’impiego di un tornio privato della schermatura protettiva e richiedeva la guida manuale del tubo in prossimità delle parti in movimento.
Per la Corte, si trattava di una modalità operativa pericolosa riconducibile all’area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a gestire.
Di conseguenza, il richiamo al numero di ore di formazione non affrontava il vero fondamento della responsabilità contestata.
La questione non era stabilire se dodici ore fossero sempre insufficienti, ma verificare se il lavoratore fosse stato concretamente preparato a utilizzare in sicurezza l’attrezzatura assegnata.
L’esperienza del dipendente non sostituisce l’addestramento specifico
Un altro argomento difensivo riguardava la pregressa esperienza professionale dell’infortunato.
La Cassazione ribadisce che le competenze acquisite durante attività precedenti non esonerano il datore di lavoro dagli obblighi di formazione e addestramento riferiti alla specifica mansione.
Un lavoratore può conoscere una determinata categoria di macchine senza essere adeguatamente preparato a utilizzare un’attrezzatura adattata, modificata o impiegata per una lavorazione particolare.
La formazione deve quindi riferirsi alle caratteristiche della macchina effettivamente utilizzata e alle modalità concrete di esecuzione delle operazioni.
Tornio originariamente conforme ma modificato: quando il datore di lavoro è responsabile?
La difesa sosteneva inoltre che il tornio fosse originariamente conforme alle prescrizioni di sicurezza e che il rischio fosse già contemplato nel DVR.
La Cassazione considera tali argomenti non decisivi rispetto alle circostanze accertate. Il macchinario, infatti, non veniva utilizzato nella sua configurazione originaria.
Per realizzare le serpentine era stata rimossa la schermatura in plastica destinata a impedire il contatto con il mandrino e le altre parti rotanti. Inoltre, l’operatore doveva guidare manualmente il tubicino durante il funzionamento del tornio. I giudici hanno individuato un collegamento concreto tra queste condizioni e l’infortunio: il guanto del lavoratore era rimasto impigliato proprio nella zona pericolosa resa accessibile dalla mancanza della protezione.
Non si trattava, pertanto, di attribuire automaticamente una responsabilità alla datrice di lavoro in quanto titolare dell’azienda. La responsabilità era collegata a specifiche omissioni cautelari: non aver assicurato un addestramento sicuro e aver consentito l’impiego di un’attrezzatura inidonea alla lavorazione nelle condizioni effettive di utilizzo.
L’originaria conformità di una macchina non garantisce che ogni successiva configurazione o modalità d’impiego sia sicura. È quindi necessario che la valutazione tecnica consideri non soltanto le caratteristiche del macchinario, ma anche le modifiche apportate e le operazioni richieste all’addetto.
Quando è la formazione a trasmettere il rischio?
Normalmente, la formazione è uno degli strumenti utilizzati per ridurre l’esposizione ai rischi.
In questo caso, invece, l’addestramento aveva insegnato una modalità di lavoro che richiedeva l’impiego di una macchina priva di protezione e l’avvicinamento delle mani alle parti rotanti.
Si tratta di un aspetto rilevante per la gestione aziendale della sicurezza, perché evidenzia un possibile disallineamento tra gli adempimenti formali e le pratiche operative.
Un’azienda può disporre di documentazione formativa e di un DVR, ma continuare a esporre i dipendenti a rischi gravi se le procedure effettivamente utilizzate non rispettano le misure di prevenzione.
La presenza di un soggetto incaricato dell’addestramento, anche esterno all’organizzazione, non esclude la responsabilità datoriale per le condizioni nelle quali il lavoratore viene impiegato.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della datrice di lavoro.
I giudici ritengono che le censure difensive non si confrontino adeguatamente con le motivazioni delle sentenze di merito, che avevano individuato sia le misure di sicurezza omesse sia il collegamento tra tali omissioni e l’infortunio.
In particolare, la responsabilità non viene ricondotta alla sola qualifica di datrice di lavoro, ma alle condizioni concrete nelle quali il dipendente era stato formato e successivamente impiegato.
La ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende e delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori di legge.
La pronuncia conferma che formazione, idoneità delle macchine e procedure operative devono essere valutate congiuntamente: l’adempimento di uno solo di questi aspetti non compensa la mancanza degli altri.
Per approfondire, leggi anche:
Responsabilità e obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti
Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
La sentenza della Cassazione dimostra che non basta documentare la formazione dei lavoratori o prevedere un rischio nel DVR: è fondamentale verificare che attrezzature, procedure operative e misure di prevenzione siano adeguate alle lavorazioni effettivamente svolte.
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