Obbligo di rimozione amianto per privati: quando vige?
Scopri tutto sull’obbligo di rimozione amianto per privati: regolamentazioni, procedure, sanzioni e bonus disponibili per la bonifica amianto di edifici privati
L’obbligo di rimozione dell’amianto per i privati non è automatico: la sola presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non impone necessariamente di eliminarli. Secondo il D.M. 6 settembre 1994, la necessità di intervenire dipende soprattutto dallo stato di conservazione, dal rischio di rilascio delle fibre e dalle condizioni di esposizione. In determinati casi è possibile mantenere il materiale sotto controllo oppure ricorrere all’incapsulamento o al confinamento. La rimozione può invece diventare necessaria in presenza di situazioni pericolose, prescrizioni delle autorità o interventi edilizi che la richiedano.
L’amianto, largamente utilizzato in passato negli edifici pubblici e privati per le sue caratteristiche di isolamento e resistenza al fuoco, rappresenta un rischio sanitario quando le fibre vengono disperse e inalate.
La legge italiana ne ha vietato la produzione e la commercializzazione a partire dal 1992, ma molti edifici costruiti prima del divieto contengono ancora materiali realizzati con questo minerale.
È essenziale seguire scrupolosamente tutte le precauzioni e rispettare la normativa vigente, elaborando un piano di lavoro prima di iniziare le operazioni in modo da non esporre i lavoratori a seri pericoli ed evitare le severe sanzioni previste. A tal proposito ti consiglio un software per i piani sicurezza, che dotato di uno specifico modulo per l’amianto, ti consente la corretta elaborazione del piano da sottoporre agli organi di vigilanza e di rispondere con semplicità ai contenuti minimi previsti dalla normativa.
Ecco in dettaglio tutto ciò che riguarda l’obbligo di rimozione amianto per i privati.
Quando è obbligatoria la rimozione dell’amianto per i privati?
La rimozione dell’amianto non è obbligatoria in ogni edificio in cui sia presente il materiale. L’intervento necessario dipende dalla valutazione del rischio, dal deterioramento, dall’accessibilità dei materiali e dall’eventuale esposizione delle persone. Una situazione pericolosa può richiedere una bonifica, che non coincide necessariamente con la rimozione.
Il D.M. 6 settembre 1994 distingue diverse condizioni dei materiali contenenti amianto e indica i criteri per individuare i provvedimenti di sicurezza. La scelta dell’intervento dipende dallo stato di conservazione del materiale e dal rischio di dispersione delle fibre: se il materiale è integro e non suscettibile di danneggiamento, sono sufficienti controlli periodici e manutenzione; se è integro ma potenzialmente danneggiabile, occorre adottare misure preventive e valutare l’eventuale bonifica. In presenza di materiali danneggiati o deteriorati, è necessaria una valutazione tecnica per individuare l’intervento più adeguato. Se il rischio di dispersione delle fibre è significativo, può essere necessaria una bonifica, anche urgente nei casi previsti. Qualora, infine, la rimozione sia imposta dall’autorità, devono essere rispettate le prescrizioni e i termini stabiliti nel provvedimento.
Condizione del materiale
Provvedimento da valutare
Materiale integro, non suscettibile di danneggiamento
Controllo periodico e manutenzione
Materiale integro, ma potenzialmente danneggiabile
Prevenzione del danneggiamento e valutazione della bonifica
Materiale danneggiato o deteriorato
Valutazione tecnica e intervento adeguato
Materiale con rischio significativo di dispersione delle fibre
Bonifica, anche urgente nei casi previsti dalla valutazione
Rimozione imposta da un provvedimento dell’autorità
Esecuzione secondo prescrizioni e termini applicabili
L’eventuale obbligo di intervento deve essere valutato rispetto alla situazione concreta e alle disposizioni applicabili, comprese quelle regionali o locali.
Il proprietario che rileva segni di deterioramento su una copertura, un rivestimento o un altro manufatto potenzialmente contenente amianto dovrebbe richiedere tempestivamente una valutazione specialistica, evitando di manipolare il materiale.
Che cos’è l’amianto e dove si trova negli edifici?
L’amianto, noto anche come asbesto, è un minerale naturale appartenente alla famiglia dei silicati, con una struttura microcristallina e fibrosa. Si trova comunemente nelle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
Grazie alle sue particolari proprietà fibrose, l’amianto possiede proprietà che ne hanno determinato la diffusione figurano:
elevata resistenza alle alte temperature e al fuoco;
resistenza agli agenti chimici e biologici;
buona resistenza alla trazione, all’abrasione e all’usura;
bassa conducibilità termica;
proprietà fonoassorbenti e termoisolanti;
possibilità di essere incorporato in cemento, gesso, calce, materiali plastici e altri composti.
L’amianto è stato utilizzato soprattutto in coperture in cemento-amianto, canne fumarie, tubazioni, pannelli isolanti, rivestimenti di impianti, guarnizioni e materiali antincendio.
La presenza di uno di questi manufatti non permette, da sola, di confermare che contenga amianto. In caso di dubbio può essere necessario un accertamento documentale o un campionamento eseguito con procedure sicure
Qual è la differenza tra amianto compatto e friabile?
La differenza riguarda principalmente la capacità del materiale di liberare fibre quando subisce sollecitazioni o deterioramento. I materiali compatti trattengono maggiormente le fibre nella matrice; quelli friabili possono essere disgregati più facilmente e presentare un rischio di dispersione superiore.
L’amianto compatto è maggiormente resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Questo tipo di amianto è solido e, se mantenuto in buone condizioni, non rappresenta un pericolo significativo poiché il rilascio di fibre è praticamente nullo.
Al contrario, l’amianto friabile ha una resistenza meccanica ridotta e può facilmente frantumarsi, rilasciando fibre pericolose nell’ambiente. Questo tipo di amianto si trova spesso nei rivestimenti isolanti dei tubi dell’acqua calda e nelle protezioni antincendio. La sua disgregazione aumenta notevolmente il rischio di inalazione delle fibre, rendendo necessario un intervento tempestivo.
Amianto compatto
Amianto friabile
Fibre legate a una matrice solida
Fibre debolmente legate
Esempio: lastre in cemento-amianto
Esempio: alcuni rivestimenti isolanti
Minore rilascio di fibre se integro
Maggiore facilità di dispersione
Richiede valutazione dello stato di conservazione
Richiede particolare attenzione nella gestione del rischio
Perché l’amianto è pericoloso?
L’amianto è pericoloso perché l’inalazione delle fibre aerodisperse può causare gravi patologie, tra cui il mesotelioma e il tumore del polmone. Il rischio è collegato all’esposizione alle fibre respirabili e richiede misure rigorose di prevenzione nelle attività che possono produrne il rilascio.
L’esposizione ad amianto può verificarsi in ambito lavorativo, domestico o ambientale.
Il pericolo emerge soprattutto quando materiali deteriorati o lavorazioni non controllate favoriscono la dispersione delle fibre.
Qual è la normativa sull’obbligo di rimozione dell’amianto?
La disciplina italiana dell’amianto si fonda sulla legge 257/1992, sul D.M. 6 settembre 1994, sul D.Lgs. 81/2008 e sulle norme ambientali relative ai rifiuti. Dal 24 gennaio 2026 si applicano inoltre le modifiche introdotte dal D.Lgs. 213/2025 per la protezione dei lavoratori esposti all’amianto.
Norma
Ambito
Legge 257/1992
Cessazione dell’impiego dell’amianto e disciplina di settore
D.M. 6 settembre 1994
Valutazione dei materiali, controllo, manutenzione e bonifica negli edifici
D.M. 14 maggio 1996
Ulteriori normative e metodologie tecniche
D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III
Tutela dei lavoratori nei confronti dell’esposizione all’amianto
D.Lgs. 152/2006
Normativa ambientale e gestione dei rifiuti
D.Lgs. 121/2020
Attuazione delle modifiche europee alla disciplina sulle discariche
D.Lgs. 213/2025
Recepimento della direttiva UE 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori
Nel dettaglio, la Legge 257/1992 proibisce l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, oltre a vietare l’uso di materiali che possono rilasciare polvere di asbesto nell’aria.
Successivamente, sono state introdotte ulteriori disposizioni in attuazione della Legge 257/92:
D.M. 6 settembre 1994: stabilisce norme e metodologie tecniche per la cessazione dell’uso dell’amianto;
D.M. 14 maggio 1996: regola gli interventi di bonifica;
D.Lgs. 152/2006: introduce norme ambientali per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
D.Lgs. 81/2008: definisce disposizioni normative su invio notifica (art. 250), misure di prevenzione (art. 251) e lavori di demolizione o rimozione dell’amianto (art. 256);
D.Lgs. 121/2020: impone l’attuazione della direttiva UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina in particolare gli adempimenti relativi ai lavori che possono comportare esposizione ad amianto, comprese la notifica e la pianificazione degli interventi di rimozione.
Anche se la legge non impone direttamente la bonifica dell’amianto, si richiede una valutazione attenta del rischio. Se questa valutazione rivela un alto pericolo di contaminazione cancerogena, diventa obbligatorio intervenire. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese specializzate, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Cosa cambia con il D.Lgs. 213/2025?
Il D.Lgs. 213/2025 aggiorna la disciplina della protezione dei lavoratori esposti all’amianto, recependo la direttiva europea 2023/2668. Il provvedimento, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, modifica il D.Lgs. 81/2008 e richiede di applicare il testo aggiornato nelle attività professionali interessate.
La novità riguarda principalmente la tutela dei lavoratori e non introduce, di per sé, un obbligo generalizzato per tutti i privati di eliminare immediatamente l’amianto dagli edifici.
Per imprese e professionisti è quindi essenziale riferirsi alla versione vigente del D.Lgs. 81/2008, considerando anche le modifiche relative alla valutazione dell’esposizione, alle misure preventive e agli adempimenti connessi.
Quali sono le tecniche di bonifica dell’amianto?
Esistono diverse tecniche per la bonifica dell’amianto e la messa in sicurezza di un’area contaminata da amianto o di manufatti che ne contengono.
Le principali sono:
incapsulamento;
confinamento;
rimozione.
Tecniche di bonifica
Caratteristiche
Rimozione
Eliminazione fisica del materiale contenente amianto, con successivo trasporto e smaltimento autorizzato. Riduce la necessità di gestione futura del manufatto rimosso, ma comporta costi e rischi da controllare durante l’intervento.
Incapsulamento
Applicazione di prodotti specifici che trattengono le fibre nella matrice. Può essere appropriato in determinate condizioni, ma il materiale rimane presente e necessita di controllo.
Confinamento
Realizzazione di una barriera che separa i materiali contenenti amianto dagli ambienti frequentati. Richiede valutazione delle condizioni del materiale e mantenimento dell’efficacia della barriera.
La normativa prevede l’obbligo di rimozione dell’amianto solo se il materiale è friabile, danneggiato o deteriorato.
In alternativa alla rimozione, è possibile procedere con l’incapsulamento o il confinamento.
L’incapsulamento prevede l’uso di prodotti che inglobano le fibre, mentre il confinamento consiste nell’installazione di una barriera che separa l’amianto dalle aree frequentate.
Se l’amianto è in buone condizioni, non è necessaria la rimozione immediata, ma è obbligatorio un programma di manutenzione e controllo periodico per assicurarsi che rimanga in uno stato sicuro.
Tipologie bonifica dell’amianto
Come avviene la rimozione dell’amianto dagli edifici privati?
La rimozione dell’amianto è una procedura che garantisce lo smaltimento sicuro del materiale contenente il pericoloso minerale. Questo processo di bonifica implica l’eliminazione fisica dell’amianto, assicurando la totale eliminazione della sua presenza.
In caso di rimozione, il primo passo consiste in un sopralluogo per valutare la quantità e lo stato dei materiali contenenti amianto. È, dunque, necessario notificare l’organo di vigilanza competente per territorio, come previsto dall’art. 250 del D.Lgs. 81/08.
La notifica deve includere:
posizione del sito di lavoro;
tipi e quantità di amianto presenti;
attività e processi utilizzati;
numero di lavoratori coinvolti;
data di inizio e durata prevista dei lavori;
misure adottate per ridurre l’esposizione all’amianto.
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti possano sempre accedere alla documentazione relativa alla notifica. Se le condizioni di lavoro cambiano significativamente, aumentando l’esposizione all’amianto, è necessario inviare una nuova notifica. L’uso di un software per la gestione dei documenti online può essere estremamente utile, in quanto consente di creare un dossier digitale dei documenti e di condividerli in modo sicuro, evitando il rischio di perdita, modifica o cancellazione.
Dopo le formalità burocratiche, si procede con le seguenti fasi:
incapsulamento del materiale per rinforzare le fibre e contenere la dispersione durante la rimozione;
bonifica delle superfici a contatto con l’amianto;
rimozione dei manufatti contenenti amianto;
smaltimento dei rifiuti speciali generati dalla rimozione.
Rispetto ad altre tecniche, l’eliminazione totale dell’amianto offre il vantaggio di eliminare la necessità di attività di controllo e manutenzione future. Tuttavia, presenta costi più elevati, rischi di contaminazione e tempi di esecuzione più lunghi. La rimozione è particolarmente consigliata per edifici molto danneggiati o in caso di demolizione.
Rimozione amianto per edifici privati: cosa fare
Quando servono la notifica e il piano di lavoro amianto?
La notifica e il piano di lavoro sono adempimenti distinti, disciplinati rispettivamente dagli articoli 250 e 256 del D.Lgs. 81/2008. Nei lavori di rimozione o demolizione che coinvolgono amianto, il datore di lavoro deve verificare e applicare gli obblighi specifici previsti dalla normativa vigente.
L’articolo 250 disciplina la notifica all’organo di vigilanza competente, nei casi previsti. Le informazioni comprendono, secondo la disciplina applicabile, l’ubicazione del cantiere, il tipo e la quantità di amianto, le attività e i procedimenti utilizzati, i lavoratori interessati, la durata prevista e le misure per limitare l’esposizione.
L’articolo 256 riguarda i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto e il relativo piano di lavoro.
Prima dell’avvio occorre verificare termini, contenuti e modalità di trasmissione previsti dal testo vigente e dalle procedure dell’organo territorialmente competente.
Per la redazione dei documenti di sicurezza è utile un software specialistico per la sicurezza che consenta di organizzare attività, rischi e misure preventive. La responsabilità della correttezza del piano resta comunque ai soggetti obbligati e ai professionisti coinvolti.
Quale impresa può effettuare la bonifica dell’amianto?
La bonifica di beni contenenti amianto deve essere affidata a imprese iscritte nella categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con iscrizione coerente con il materiale da trattare. La categoria comprende le sottocategorie 10A e 10B.
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Categoria 10A: bonifica di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: bonifica di materiali isolanti, incoerenti e altre tipologie specificate dalla disciplina dell’Albo; l’iscrizione 10B è valida anche per le attività 10A.
Prima di affidare i lavori è opportuno verificare l’iscrizione e la relativa classe dell’impresa, oltre alla documentazione necessaria per l’intervento.
Chi deve controllare l’amianto presente in un immobile?
Il proprietario o il responsabile dell’immobile deve considerare gli obblighi di gestione e sicurezza applicabili alla presenza di amianto. Il programma di controllo previsto dal D.M. 6 settembre 1994 comprende misure organizzative e procedure per evitare il danneggiamento dei materiali.
Il controllo della presenza di amianto può prevedere:
identificazione e localizzazione dei materiali;
documentazione delle condizioni di conservazione;
informazione delle persone interessate;
procedure sicure per la manutenzione;
verifiche periodiche delle condizioni del materiale;
interventi correttivi se si osservano fenomeni di deterioramento.
Gli obblighi specifici variano in funzione della tipologia di edificio, delle sue modalità d’uso e della disciplina regionale applicabile.
Per i condomìni occorre considerare anche il ruolo dell’amministratore nella gestione delle parti comuni, fermo restando che responsabilità e ripartizione dei costi richiedono una valutazione della situazione concreta.
Quando non è obbligatorio rimuovere l’amianto da un edificio privato?
Un manufatto in amianto integro, che non presenta condizioni di rischio tali da richiedere la bonifica, può essere mantenuto in opera con adeguate misure di controllo. Il D.M. 6 settembre 1994 contempla espressamente situazioni in cui non è necessario un intervento immediato di bonifica.
È il caso, per esempio, di materiali in buono stato non accessibili agli occupanti oppure difficilmente danneggiabili. L’assenza di un obbligo immediato di rimozione non significa però che il proprietario possa ignorare il materiale. La gestione deve considerare il possibile deterioramento nel tempo, gli interventi di manutenzione e le condizioni d’uso dell’edificio. È necessario evitare operazioni che possano liberare fibre, come perforazioni, tagli e pulizie abrasive. In presenza di segnali di degrado, occorre richiedere una valutazione per individuare gli interventi appropriati.
Se l’ispezione accerta la necessità di intervenire a causa della pericolosità dei manufatti contenenti amianto, diventa obbligatorio rivolgersi a una ditta specializzata. Questa ditta deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10, subcategoria 10A o 10B.
Incentivi per la rimozione dell’amianto per privati
Per detrarre le spese relative alla bonifica e smaltimento dell’amianto, sono disponibili diversi bonus e incentivi.
Ecco i principali:
bonus ristrutturazione: consente una detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, fruibile in 10 rate annuali di pari importo;
ecobonus: applicabile se la rimozione e sostituzione dell’amianto fanno parte di un intervento più ampio di miglioramento energetico dell’edificio;
Superbonus: utilizzabile solo se si dimostra che la rimozione e smaltimento dell’amianto sono strettamente collegati ai lavori incentivati (come indicato nella Risposta 672/2021 dell’Agenzia delle Entrate);
Bandi ISI dell’INAIL: offrono finanziamenti per la sicurezza e la bonifica di materiali pericolosi;
Decreti FER 2: forniscono ulteriori incentivi per interventi specifici.
Per massimizzare l’accesso e l’utilizzo di questi incentivi, si consiglia l’utilizzo del software per i bonus edilizi, che costantemente aggiornato alle normative vigenti, facilita la corretta compilazione delle pratiche e garantisce il rispetto delle disposizioni.
Per maggiori dettagli leggi Bonus amianto 2026, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento
Sanzioni per la mancata rimozione dell’amianto
Le sanzioni previste per chi non rimuove l’amianto sono le seguenti:
per mancata comunicazione della presenza di amianto:
per l’amianto friabile: sanzione amministrativa da 2.000 € a 5.000 €;
per l’amianto compatto: sanzione amministrativa da 500 € a 3.500 €;
per abbandono di amianto sul suolo pubblico: per sanzione amministrativa da 300 € a 3.000 €, con aumento in caso di abbandono di rifiuti pericolosi;
per mancata bonifica dell’amianto: sanzione amministrativa da 3.615,20 € a 18.075,99 € per non aver compilato la documentazione idonea, non aver individuato misure di sicurezza adeguate e non aver informato gli occupanti dell’edificio.
Violazione
Disciplina da verificare
Mancato rispetto di obblighi di comunicazione
Legge 257/1992 e norme territoriali applicabili
Inadempimento a provvedimenti di bonifica
Normativa e provvedimenti relativi al caso concreto
Irregolarità nella notifica o nel piano di lavoro
D.Lgs. 81/2008
Abbandono o gestione illecita di rifiuti contenenti amianto
D.Lgs. 152/2006
Impiego di imprese prive dei requisiti
Disciplina ambientale e della sicurezza pertinente
Chi paga la bonifica dell’amianto: proprietario, condominio o inquilino?
I costi della bonifica devono essere attribuiti in base alla titolarità del bene, alla natura dell’intervento e ai rapporti giuridici tra le parti. Non è possibile individuare in ogni circostanza un unico soggetto obbligato senza esaminare proprietà, parti comuni e obbligazioni contrattuali.
Negli immobili condominiali occorre verificare se i materiali interessino proprietà esclusive o parti comuni.
Nei rapporti di locazione, la ripartizione delle responsabilità può dipendere dal tipo di intervento, dalle condizioni contrattuali e dagli obblighi di conservazione e sicurezza dell’immobile.
Il proprietario può opporsi a un’ordinanza di rimozione dell’amianto?
La sola proprietà di un immobile non è sempre sufficiente per imporre un’ordinanza urgente di rimozione dell’amianto. Secondo il TAR Campania (sentenza n. 4182/2026), il destinatario del provvedimento deve avere la concreta possibilità di intervenire sulla fonte del pericolo.
Il principio chiarisce che, nell’individuare il soggetto obbligato alla bonifica, l’amministrazione deve valutare anche l’effettiva disponibilità materiale dell’immobile. L’assenza di tale disponibilità può costituire motivo di contestazione dell’ordinanza, senza escludere la necessità di eliminare la situazione di rischio.
Per approfondire, leggi Ordinanza di rimozione dell’amianto: il privato può opporsi se non ha la materiale disponibilità dell’immobile?
Quali controlli effettuare prima di affidare una bonifica dell’amianto?
Prima dell’intervento occorre accertare le condizioni del manufatto, selezionare un’impresa abilitata e verificare documentazione, misure di sicurezza e gestione dei rifiuti. Questa verifica preliminare è essenziale per evitare interventi inadeguati e ridurre il rischio di esposizione.
Una gestione documentale ordinata dovrebbe consentire di conservare la valutazione iniziale, le comunicazioni e i piani richiesti, i documenti del cantiere e le evidenze del corretto conferimento dei rifiuti.
FAQ rimozione amianto
Di seguito sono riportate una serie di domande frequenti in riferimento all’obbligo di rimozione amianto.
Un privato è sempre obbligato a togliere l’amianto?
No. La sola presenza di amianto non comporta automaticamente l’obbligo di rimozione. La normativa richiede di valutare le condizioni del materiale e i rischi di esposizione. In determinati casi è sufficiente un programma di controllo e manutenzione.
Entro quale anno bisogna eliminare l’amianto dalle case?
Non esiste una scadenza nazionale unica per la rimozione di tutto l’amianto dagli edifici privati. Eventuali obblighi e termini specifici possono derivare da provvedimenti delle autorità o da disposizioni territoriali.
Si può lasciare un tetto in eternit se è integro?
Sì, se la valutazione delle condizioni e del rischio non evidenzia la necessità di bonifica e sono rispettati gli obblighi applicabili. Il materiale deve essere gestito evitando danneggiamenti e dispersione delle fibre.
È obbligatorio comunicare la presenza di amianto all’ASL?
Gli obblighi di comunicazione dipendono dalla tipologia del materiale e dalla normativa nazionale e territoriale applicabile. Occorre distinguere la comunicazione della presenza di amianto dagli adempimenti dell’impresa che esegue lavori di bonifica.
Posso rimuovere personalmente una piccola quantità di eternit?
La rimozione autonoma non deve essere considerata una procedura generalmente consentita o sicura. È necessario verificare le disposizioni territoriali e le eventuali procedure semplificate previste, rivolgendosi agli enti competenti e a operatori qualificati.
Qual è la differenza tra incapsulamento e rimozione?
L’incapsulamento utilizza prodotti specifici per limitare il rilascio delle fibre, lasciando il materiale sul posto. La rimozione elimina fisicamente il manufatto e comporta la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
Chi può eseguire la rimozione dell’amianto?
La bonifica deve essere affidata a un’impresa abilitata e iscritta nella categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con sottocategoria e classe coerenti con l’intervento.
Rischio Amianto: guide, approfondimenti, giurisprudenza, norme regionali
Guide operative
Catalogo INAIL delle principali occasioni di esposizione professionale e non professionale ad amianto (2026)
Fact sheet INAIL sulla direttiva europea 2023/2668 per la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto (2026)
Guida INAIL sulla gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative (2026)
Esposizione ad amianto: le nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668 (2025)
Linee guida UE per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza correlati all’amianto sul lavoro (2025)
D.Lgs. 213/2025 – Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori all’amianto
Guida INAIL sul rischio di esposizione all’amianto secondo direttiva (UE) 2023/2668
Nota INL 03/09/25 – Precisazioni operative su controllo e vigilanza della sicurezza amianto
Guida INAIL – Amianto naturale e ambienti di lavoro
Volume INAIL sulla bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte (2020)
Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA (2020)
Approfondimenti
Obbligo rimozione amianto per privati: quando vige?
Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?
Esempio di un piano di lavoro amianto
Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione
Piano di lavoro amianto
Bonifica amianto: procedura, metodi e rischi
Tetto in amianto: come riconoscerlo e cosa fare
Bonus amianto, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento
Norme regionali
Legge Marche 17/2025 – Incentivi allo smaltimento dell’amianto
È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 71 del 31 luglio 2025 la legge regionale 24 luglio 2025, n. 17 che aggiorna la disciplina regionale sugli incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti.
Sono previste diverse modifiche alla legge regionale 14/2020 finalizzate a rendere più semplici le procedure di accesso ai contributi. La prima riguarda l’espunzione delle spese di “rimozione”.
Possono accedere al contributo previsto da questa legge i soggetti privati qualificati nel formulario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbiano provveduto al suo smaltimento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.
Il contributo massimo per ogni intervento passa da 2.000 a 3.000 euro e copre fino al 60% le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata, prodotto nell’ambito di interventi di bonifica effettuati sia da privati che da attività economiche nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Non sono invece ammissibili al beneficio del contributo regionale le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera, per l’acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera, per la rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto e per le pratiche tecnico amministrative.
Per l’accesso ai contributi è richiesta la partecipazione ad un bando.
Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)
Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)
Giurisprudenza recente
Di seguito si propongono una serie di approfondimenti, anche con sentenze di riferimento, sulla bonifica amianto.
Consiglio di Stato 8068/2025 – Sostituzione tetto amianto: manutenzione o ristrutturazione?
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8068/2025) ha chiarito quali interventi rientrano nella manutenzione straordinaria, sottolineando che questa serve a rinnovare o sostituire parti importanti di un edificio senza modificarne il volume o la destinazione d’uso. Un tema attuale è la bonifica delle coperture in amianto, fondamentale per la sicurezza, che può prevedere rimozione, incapsulamento o confinamento, spesso con sostituzione del manto di copertura.
Tuttavia, se la sostituzione del tetto in amianto non avviene immediatamente dopo la rimozione, l’intervento può configurarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a un diverso regime autorizzativo. Nel caso esaminato, un proprietario aveva presentato un progetto comprendente la rimozione di una copertura in amianto effettuata anni prima, la posa di una nuova copertura con lucernari, l’installazione di un cappotto termico e altri lavori strutturali.
Il Comune ha richiesto il permesso di costruire, ritenendo che l’intervento superasse la manutenzione straordinaria e fosse una ristrutturazione. Il Consiglio di Stato ha confermato questa interpretazione, poiché tra rimozione e nuova posa erano passati circa sette anni, mancava un nesso causale diretto che giustificasse la semplice sostituzione. Inoltre, le modifiche sull’involucro e il consolidamento strutturale indicano un intervento complesso e sistemico, quindi qualificabile come ristrutturazione, non manutenzione. Di conseguenza, per questo tipo di lavori è necessario ottenere il permesso edilizio o una SCIA sostitutiva.
Leggi qui per una versione più approfondita della sentenza del CdS
Tar Lazio 8721/2023 – Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico, le condizioni per la tariffa incentivante GSE
Il dm 5 maggio 2011 prevede un incentivo premiale per l’installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti amianto, stabilendo criteri specifici per l’ottenimento delle tariffe incentivanti. Secondo tali regole, l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della superficie di amianto esistente sulla porzione omogenea della copertura su cui verrà installato l’impianto fotovoltaico.
La sentenza n. 8721/2023 del Tar Lazio si focalizza sulla sostituzione tetto amianto con fotovoltaico e la tariffa incentivante GSE.
Nel caso in esame, una società agricola, al fine di installare un impianto fotovoltaico su uno degli edifici del proprio complesso immobiliare, rimuove il tetto in amianto interessato dalla posa dei pannelli. Il GSE riconosce inizialmente la tariffa incentivante prevista dal dm 5 maggio 2011. Tuttavia, successivamente, avvia un procedimento di verifica richiedendo alla società chiarimenti sulla rimozione dell’amianto.
Nonostante la società fornisca documentazione comprovante la rimozione, il Gestore ridetermina la tariffa, sostenendo che l’intervento non ha comportato la completa rimozione dell’amianto presente sull’intero complesso immobiliare. La società ricorre al Tar, sostenendo che l’impianto fotovoltaico era installato su un edificio distinto e separato dagli altri, quindi rientrante nelle “porzioni omogenee” di copertura. Il Tribunale accoglie il ricorso, stabilendo che l’area occupata dall’impianto costituiva una porzione omogenea, conforme alle prescrizioni normative.
Leggi Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico: le condizioni per la tariffa incentivante GSE
Tar Lombardia 572/2017 – Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?
Incentivi per bonifica amianto
Per detrarre le spese di bonifica dall’amianto e relativo smaltimento, è possibile usufruire di vari bonus tra cui:
bonus ristrutturazione, con spesa detraibile fino a 50% da calcolare su un tetto di spesa pari a 96mila euro e fruibile in 10 rate annuali di pari importo;
ecobonus, nel caso in cui la rimozione e sostituzione dell’amianto rientri in un intervento complessivo di miglioramento energetico del condominio o dell’unità abitative;
Bandi ISI dell’INAIL
Decreti FER 2
Per essere sicuro di usufruire a meglio degli incentivi sfruttabili per qualsiasi intervento, utilizza il software per i bonus edilizi che, costantemente aggiornato alle disposizioni normative, ti guida nella corretta compilazione delle pratiche.
Per maggiori dettagli leggi Bonus amianto, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento
Fonte: Read More
