75° elenco dei soggetti abilitati: cosa cambia per le verifiche periodiche

75° elenco dei soggetti abilitati: cosa cambia per le verifiche periodiche

Pubblicato il 75° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: ecco quali organismi cambiano e le nuove abilitazioni

Con il decreto direttoriale n. 130 del 29 settembre 2026 è stato adottato il 75° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Il provvedimento interviene sul precedente 74° elenco, approvato con decreto direttoriale n. 109 del 3 agosto 2026, a seguito di alcune istanze di variazione delle abilitazioni e di modifica degli organici presentate dagli organismi interessati.

Il 75° elenco dei soggetti abilitati non modifica le regole delle verifiche periodiche, ma aggiorna concretamente la platea e il campo di operatività di alcuni organismi. Le novità interessano 8 società e comprendono sia nuove estensioni delle abilitazioni sia, in alcuni casi, rinunce o revoche.

Per chi deve effettuare una verifica su un’attrezzatura soggetta all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, il controllo dell’elenco aggiornato resta quindi un passaggio essenziale prima dell’affidamento dell’incarico.

Cosa cambia con il 75° elenco

L’aggiornamento riguarda complessivamente 8 soggetti abilitati:

APAVE ITALIA CPM s.r.l.;
BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.;
CVE Engineering s.r.l.;
EV – Euroverifiche S.r.l.;
METIDE s.r.l.;
VAI – Verificatori Associati Italiani S.r.l. Società Benefit;
VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.;
Vertest S.r.l.

Non si tratta, quindi, di una modifica della disciplina generale delle verifiche periodiche, ma di un aggiornamento delle abilitazioni territoriali e delle tipologie di attrezzature per le quali i singoli soggetti possono operare.

Restano invariati gli obblighi dei soggetti abilitati

Il decreto ribadisce, inoltre, gli obblighi previsti per gli organismi iscritti.

I soggetti abilitati devono registrare le verifiche effettuate in un registro informatizzato, trasmetterlo con cadenza trimestrale al soggetto titolare della funzione e conservare la documentazione relativa alle attività di verifica per almeno 10 anni.

Devono inoltre comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro qualsiasi variazione del proprio stato di fatto o di diritto e le modifiche riguardanti organigramma, verificatori, responsabile tecnico e relativo sostituto.

L’aggiornamento dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza di una gestione puntuale e organizzata della sicurezza aziendale. Con un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro puoi analizzare e valutare i rischi, redigere DVR, DUVRI e PEE personalizzati e disporre di strumenti dedicati anche alla verifica della conformità di luoghi, macchine e attrezzature di lavoro.

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