La carenza SOA della consorziata esecutrice si può sanare con il soccorso istruttorio?

La carenza SOA della consorziata esecutrice si può sanare con il soccorso istruttorio?

Consorzi stabili e SOA: il TAR Lazio chiarisce quando il soccorso istruttorio non può sanare la carenza della consorziata esecutrice in gara

La disciplina della qualificazione dei consorzi stabili, dopo le modifiche introdotte dal correttivo al Codice dei contratti, incide direttamente anche sui limiti del soccorso istruttorio.

Quando un consorzio indica in gara una consorziata esecutrice, quest’ultima deve possedere in proprio i requisiti necessari per eseguire le lavorazioni affidate, salvo il ricorso all’avvalimento nei casi consentiti. Ma cosa accade se la consorziata indicata non possiede la qualificazione SOA necessaria? È possibile intervenire con il soccorso istruttorio, chiarendo che parte dei lavori sarà eseguita direttamente dal consorzio oppure modificando le quote di esecuzione?

Secondo il TAR Lazio, sentenza n. 15572/2026, la risposta è negativa quando l’intervento comporta una modifica sostanziale dell’assetto dichiarato in sede di gara.

Il caso: la consorziata esecutrice non ha la SOA richiesta

La controversia nasce nell’ambito di una procedura aperta regolata dal D.Lgs. 36/2023. Un raggruppamento temporaneo comprendeva, in qualità di mandante, un consorzio stabile che aveva indicato una propria consorziata quale impresa esecutrice. Per le lavorazioni oggetto dell’affidamento era richiesta, tra le altre, la qualificazione nella categoria OG11. La consorziata designata, però, non disponeva della classifica necessaria rispetto alle quote di partecipazione ed esecuzione dichiarate.

Durante la verifica della documentazione la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio, chiedendo anche l’indicazione delle quote di esecuzione. Il concorrente aveva quindi sostenuto che il consorzio partecipasse in una forma sostanzialmente “mista”: parte delle prestazioni sarebbe stata eseguita direttamente dal consorzio, in possesso della qualificazione richiesta e parte dalla consorziata nei limiti della propria SOA.

La stazione appaltante aveva tuttavia disposto l’esclusione.

Il ricorso: il soccorso avrebbe solo chiarito l’assetto già esistente

Secondo il ricorrente, la documentazione prodotta attraverso il soccorso istruttorio non avrebbe modificato l’offerta originaria. Le quote complessive tra mandataria e mandante sarebbero rimaste invariate e sarebbe stata semplicemente chiarita la ripartizione delle categorie SOA.

Il consorzio, inoltre, possedeva direttamente una qualificazione sufficiente nella categoria OG11. Da qui la tesi secondo cui la carenza della consorziata non avrebbe dovuto determinare l’esclusione del raggruppamento.

Il TAR non condivide questa ricostruzione.

Qualificazione dei consorzi stabili: cosa cambia con il correttivo

Il punto di partenza è l’articolo 67, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 nella formulazione successiva al D.Lgs. 209/2024. Per gli appalti di lavori eseguiti attraverso consorziate indicate in gara, i requisiti devono essere posseduti e comprovati dalle imprese esecutrici in proprio oppure, secondo le modalità previste dal Codice, attraverso l’avvalimento.

Per il TAR, la nuova disciplina è diretta a garantire che chi materialmente esegue le prestazioni sia effettivamente qualificato. Ne deriva che la consorziata esecutrice non può beneficiare automaticamente dei requisiti posseduti dal consorzio secondo il precedente meccanismo del “cumulo alla rinfusa”.

Nel caso esaminato, il consorzio non aveva dichiarato di eseguire i lavori esclusivamente con la propria struttura, ma aveva indicato una specifica consorziata esecutrice. La mancanza, in capo a quest’ultima, della qualificazione OG11 richiesta dalla lex specialis ha quindi determinato legittimamente l’esclusione.

Il soccorso istruttorio non può cambiare la partecipazione dichiarata

È questo il passaggio più significativo della sentenza.

Il TAR osserva che dai documenti originariamente presentati non risultava la volontà del consorzio di partecipare in forma “mista”. Tale configurazione non emergeva né dal DGUE, né dall’impegno alla costituzione del RTI, né dalla domanda di partecipazione.

Il soccorso istruttorio non può quindi essere utilizzato per introdurre successivamente una diversa organizzazione dell’esecuzione. Il Collegio afferma che il nuovo sistema di qualificazione dei consorzi stabili rende impossibile utilizzare il soccorso per “integrare, modificare o rettificare dichiarazioni già rese sul soggetto designato per l’esecuzione”, soprattutto quando la designazione iniziale comporta l’esclusione per mancanza dei requisiti.

Neppure è possibile rideterminare successivamente le percentuali di esecuzione sulla base delle qualificazioni effettivamente possedute. Una simile operazione, precisa il TAR, determinerebbe “un’alterazione sostanziale dell’offerta presentata”, incompatibile con la par condicio tra i concorrenti.

Il confine è quindi tra la regolarizzazione documentale consentita dall’art. 101 del Codice e la modifica sostanziale dell’assetto con cui il concorrente ha deciso di presentarsi alla gara.

L’avvio del soccorso istruttorio non garantisce l’ammissione

La sentenza affronta anche un secondo profilo particolarmente utile. Il concorrente sosteneva che, avendo la stazione appaltante attivato il soccorso istruttorio, si fosse creato un affidamento sulla possibilità di regolarizzare la partecipazione.

Anche questa tesi viene respinta. Per il TAR, la semplice attivazione del soccorso non equivale a un riconoscimento della regolarità della partecipazione. La richiesta di chiarimenti o integrazioni apre soltanto una fase interlocutoria finalizzata a mettere la stazione appaltante nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi necessari per assumere la decisione definitiva.

L’esito del soccorso può quindi essere anche l’esclusione qualora, una volta chiarita la situazione, emerga una carenza sostanziale non sanabile.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al soccorso istruttorio negli appalti pubblici. Nella gestione di gare e commesse pubbliche, la corretta organizzazione della documentazione e delle informazioni contrattuali è essenziale per ridurre errori e incongruenze tra requisiti, soggetti coinvolti e attività da eseguire. In questo ambito puoi valutare il software organizzare e condividere in modo strutturato documenti e informazioni di progetto e commessa.

Fonte: Read More