Offerta tecnica sbagliata: un chiarimento può salvarla?
Offerta tecnica e soccorso procedimentale: il TAR Sicilia chiarisce quando un errore può essere spiegato e quando il chiarimento modifica l’offerta
Un errore nei dati quantitativi dell’offerta tecnica può essere corretto attraverso un chiarimento? La dichiarazione generale di conformità al capitolato è sufficiente a superare numeri incompatibili con le prescrizioni di gara?
Sul confine tra chiarimento dell’offerta ed effettiva modifica della proposta interviene il TAR Sicilia con la sentenza n. 2505/2026.
Il principio è netto: l’articolo 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 consente di chiarire ciò che è già contenuto nell’offerta, ma non permette di riscriverla dopo la scadenza del termine di partecipazione. E una dichiarazione generale di conformità non può neutralizzare i dati quantitativi specificamente indicati dal concorrente.
Il caso: i dati dell’offerta non coincidono con i minimi richiesti
La controversia nasce nell’ambito di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro. Nell’offerta tecnica il concorrente aveva dichiarato di voler eseguire il servizio in conformità al capitolato e di rispettare la dotazione minima di personale prevista dalla documentazione di gara.
La commissione aveva però rilevato incongruenze nella tabella relativa alle risorse di personale, con particolare riferimento alle ore settimanali indicate. Venivano quindi richiesti chiarimenti ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Il concorrente sosteneva che le discrepanze dipendessero da errori materiali di trasposizione e ribadiva che, in fase esecutiva, avrebbe comunque rispettato per ogni struttura il monte ore minimo richiesto.
La commissione, tuttavia, riteneva che quella risposta non si limitasse a spiegare l’offerta originaria, ma ne modificasse sostanzialmente il contenuto. Da qui l’esclusione dalla gara.
I motivi del ricorso: era solo un chiarimento?
Secondo il ricorrente, la risposta fornita alla commissione aveva natura esclusivamente esplicativa. L’offerta conteneva infatti una dichiarazione generale di conformità al capitolato e il criterio oggetto della contestazione serviva a valutare le ore aggiuntive rispetto ai minimi già stabiliti dalla documentazione di gara.
Il concorrente sosteneva quindi che non fossero state introdotte nuove prestazioni, né modificate le figure professionali o il progetto tecnico. L’incongruenza numerica avrebbe dovuto essere letta come una semplice ambiguità interna all’offerta e non come una difformità tale da comportarne l’esclusione.
Il TAR: chiarire non significa riformulare l’offerta
Per il TAR, la questione fondamentale è stabilire se la risposta del concorrente abbia semplicemente esplicitato quanto già contenuto nell’offerta oppure abbia determinato una sua modifica sostanziale. Sul punto la sentenza chiarisce che:
“Il chiarimento […] è ammissibile quando serve a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall’offerta o a risolvere un’ambiguità senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni”.
Non è invece possibile utilizzare il chiarimento per formulare ex post un’offerta diversa. Nel caso esaminato, la dotazione minima di personale doveva essere determinata per ciascuna struttura. I valori inseriti nell’offerta risultavano invece costruiti secondo un criterio cumulativo, considerando complessivamente più centri.
Il chiarimento successivo avrebbe quindi comportato una nuova determinazione quantitativa della prestazione.
La dichiarazione di conformità non cancella i numeri dell’offerta
Un altro passaggio importante riguarda il rapporto tra dichiarazioni generali e dati specifici.
Per il TAR:
“una dichiarazione generale di conformità non prevale sui dati quantitativi specificamente inseriti dal concorrente nella tabella dell’offerta tecnica”.
La dichiarazione di voler rispettare il capitolato manifesta infatti un’intenzione generale; sono però i valori numerici a individuare concretamente quantità e prestazioni offerte.
Consentire di sostituire successivamente tali valori facendo leva sulla generica dichiarazione di conformità significherebbe permettere al concorrente di scegliere, dopo la scadenza del termine, quale parte dell’offerta mantenere ferma.
Errore materiale, ambiguità o modifica dell’offerta?
La sentenza offre una distinzione molto utile nella pratica:
l’errore materiale può essere corretto quando è evidente e la soluzione corretta emerge necessariamente dalla stessa offerta.
l’ambiguità può essere chiarita quando la risposta rende semplicemente esplicito un significato già ricavabile dai documenti presentati.
Si ha invece una modifica vietata dell’offerta quando, per arrivare al nuovo dato, occorre introdurre quantità, prestazioni o scelte non univocamente desumibili dalla proposta originaria.
Il TAR precisa infatti che la rettifica di un errore materiale è consentita solo quando l’errore è evidente e la correzione possa ricavarsi dalla stessa offerta mediante un’operazione necessitata.
Nel caso concreto questa condizione non ricorreva, perché la determinazione del corretto monte ore richiedeva una vera riformulazione quantitativa della prestazione.
La richiesta di chiarimenti non rende automaticamente sanabile l’offerta
Il fatto che la commissione abbia attivato l’articolo 101, comma 3, non significa che abbia già riconosciuto la possibilità di sanare l’irregolarità. La richiesta ha funzione istruttoria: serve proprio a stabilire se l’incongruenza possa essere spiegata senza modificare l’offerta.
Dopo aver esaminato la risposta, la stazione appaltante può quindi concludere che il chiarimento proposto integra in realtà una modifica non consentita.
La decisione
Il TAR ritiene legittima l’esclusione.
L’offerta originaria era impostata in maniera cumulativa, mentre la disciplina di gara richiedeva di considerare le singole strutture. Consentire al concorrente di adeguare successivamente la proposta avrebbe alterato la par condicio tra gli operatori.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al soccorso istruttorio nelle gare d’appalto. Nella predisposizione di un’offerta è essenziale mantenere coerenza tra quantità, prestazioni e relativa valorizzazione economica. Per gestire computi, analisi dei costi e documentazione economica con maggiore controllo puoi utilizzare il software per computo metrico e contabilità lavori.
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