Senza ordine di servizio il direttore lavori è più esposto a responsabilità?

Senza ordine di servizio il direttore lavori è più esposto a responsabilità?

Direttore lavori responsabile se non prova la vigilanza: il Tribunale chiarisce il peso di ordini di servizio, sopralluoghi e revoca dell’incarico

La responsabilità del direttore dei lavori per omessa vigilanza è un principio consolidato: il professionista deve verificare che l’opera proceda conformemente al progetto, alle prescrizioni contrattuali e alle regole tecniche.

La sentenza del Tribunale di Siracusa del 17 agosto 2026 affronta però la questione da un punto di vista particolarmente concreto: come può il direttore dei lavori dimostrare di avere effettivamente svolto la propria attività di controllo?

Il giudice attribuisce particolare rilevanza all’assenza di ordini di servizio, segnalazioni, prescrizioni e altri riscontri dell’attività svolta, arrivando a collegare il “silenzio probatorio” all’inadempimento professionale.

Il caso

I committenti avevano affidato a una società un incarico comprendente CILA, computo metrico, direzione lavori, sicurezza, variazioni catastali e agibilità. L’esecuzione materiale delle opere era stata affidata a un’impresa. Durante i lavori erano emersi numerosi difetti: soglie in marmo posate in modo errato, infissi non correttamente installati, lesioni alle pareti e ai controsoffitti, rivestimenti difettosi e una porta blindata fuori piombo.

I committenti chiedevano quindi la condanna solidale dell’impresa e del professionista che aveva svolto la direzione lavori.

Direttore tecnico o direttore dei lavori? Conta anche ciò che si firma

Uno dei primi aspetti affrontati dal Tribunale riguarda la qualifica del professionista. Quest’ultimo sosteneva di essere stato indicato nel contratto soltanto come “D.T.”, cioè direttore tecnico della società e non come direttore dei lavori.

Il giudice rileva però che nella CILA il professionista risultava espressamente indicato come “incaricato anche come direttore dei lavori” e che il documento era stato da lui firmato digitalmente.

Da qui il principio:

“chi firma un documento ufficiale qualificandosi come «direttore dei lavori» […] non può poi disconoscere tale qualità nel giudizio civile”. 

Per il giudice, quindi, la qualificazione interna nell’organizzazione societaria non basta a escludere la responsabilità del professionista che abbia concretamente assunto e svolto la funzione di D.L..

Il direttore dei lavori deve essere sempre presente in cantiere?

Il Tribunale ribadisce che la prestazione del direttore dei lavori costituisce un’obbligazione di mezzi, valutata però secondo una diligenza professionale qualificata.

Il D.L. deve controllare la conformità dell’opera al progetto, le modalità esecutive, impartire prescrizioni all’impresa, verificarne l’osservanza e informare tempestivamente il committente delle anomalie. Ciò non comporta una presenza “continua e giornaliera” per ogni singola operazione. Sono però necessarie visite periodiche e contatti diretti con l’impresa nelle diverse fasi di realizzazione dell’opera.

È un’impostazione coerente con la giurisprudenza che pone a carico del D.L. il controllo della progressiva realizzazione dell’opera e l’obbligo di intervenire quando emergano difetti esecutivi, impartendo disposizioni e verificandone il rispetto.

Ordini di servizio e giornale di cantiere diventano decisivi

È questo il passaggio più interessante della decisione. Il professionista non aveva dimostrato di avere contestato all’impresa gli errori, impartito disposizioni correttive, redatto ordini di servizio o documentato l’attività di controllo.

Secondo il Tribunale:

Questo silenzio probatorio è di per sé significativo. 

E ancora, la mancanza di prove di un’attività di vigilanza “positiva e concreta” viene considerata, nel caso esaminato, equivalente alla prova dell’inadempimento. Il punto è quindi operativo: non conta soltanto vigilare, ma poter ricostruire e dimostrare la vigilanza svolta.

Responsabilità D.L. e mancanza ordine di servizio

La revoca dell’incarico non cancella le omissioni precedenti

Il D.L. sosteneva inoltre che la revoca dell’incarico a cantiere aperto gli avesse impedito di completare la prestazione. Il Tribunale respinge l’argomento: i difetti erano già visibili durante l’esecuzione e avrebbero dovuto essere rilevati prima del collaudo finale. L’obbligo di vigilanza opera durante tutto il corso dei lavori; la revoca successiva non elimina quindi una responsabilità già maturata per omissioni verificatesi nella fase esecutiva.

Impresa e direttore dei lavori possono rispondere insieme

La responsabilità dell’impresa resta autonoma: il controllo del D.L. non sostituisce l’obbligo dell’appaltatore di eseguire le opere a regola d’arte. L’inerzia del direttore dei lavori può però concorrere causalmente con l’errata esecuzione dell’impresa. Nel caso concreto il Tribunale ha quindi condannato entrambi in solido al risarcimento di 9.700 euro oltre IVA.

 

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi gli articoli dedicati alla Direzione lavori: la figura del direttore dei lavori nel Codice appalti e agli ordini di servizio del direttore dei lavori. Per organizzare e tracciare in modo strutturato le attività della direzione lavori, puoi utilizzare il software dedicato alla gestione digitale della direzione lavori e della relativa documentazione.

 

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