RLS e coordinatore per la progettazione: quando i due incarichi sono incompatibili
La Commissione interpelli individua il limite al cumulo degli incarichi nello stesso dipendente: l’azienda che opera direttamente nel cantiere, durante l’esecuzione, con propri lavoratori
La stessa persona può essere rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione? Con l’interpello n. 4/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiarisce in quale situazione possa ravvisarsi un’incompatibilità tra i due incarichi.
Secondo la Commissione, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, l’incompatibilità può configurarsi solo quando la società opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.
Il chiarimento interessa quindi l’organizzazione degli incarichi di sicurezza quando il dipendente chiamato a svolgere le funzioni di CSP è anche RLS dell’azienda coinvolta nell’esecuzione dei lavori.
Il quesito: RLS e CSP nello stesso lavoratore dipendente
L’istanza presentata da FILCA CISL riguarda la contemporanea attribuzione delle funzioni di RLS e CSP al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda. Il dubbio è se questo cumulo rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La questione riguarda il coordinamento in fase di progettazione. Tra i compiti del coordinatore della sicurezza, quelli del CSP comprendono la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la predisposizione del fascicolo dell’opera, secondo quanto previsto dall’articolo 91.
Il RLS esercita invece funzioni di rappresentanza, consultazione e proposta. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza comprendono la consultazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, l’accesso alle informazioni pertinenti e la segnalazione dei rischi individuati.
Perché conta la presenza dei lavoratori dell’azienda nel cantiere
La Commissione collega l’incompatibilità all’effettiva partecipazione dell’azienda ai lavori con proprio personale.
In questa situazione, il dipendente che cumula gli incarichi eserciterebbe le funzioni di RLS anche a tutela dei lavoratori presenti nel cantiere per il quale ha assunto le scelte progettuali di sicurezza. Secondo la Commissione, tale sovrapposizione potrebbe condizionare le scelte compiute come CSP e incidere sull’autonomia di giudizio del RLS, compromettendo l’indipendenza e l’imparzialità richieste dalle sue attribuzioni.
Il chiarimento è dunque circoscritto a questa condizione. Non introduce un divieto generalizzato di cumulo RLS–CSP, né consente di ricavare un’automatica compatibilità di qualsiasi diversa combinazione di incarichi.
Il PSC e la distinzione tra chi lo redige e chi viene consultato
Un passaggio centrale della risposta riguarda l’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 81/2008: i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
La Commissione richiama questa disposizione per evidenziare la necessità di distinguere il soggetto che elabora il PSC da quello chiamato a esercitare le prerogative di informazione e consultazione.
Quando le due funzioni coincidono nella stessa persona, questa distinzione viene meno, con possibili riflessi sull’autonomia del rappresentante dei lavoratori.
La verifica da compiere nell’organizzazione degli incarichi
Sul piano operativo, il chiarimento orienta la verifica verso un elemento concreto: l’azienda di cui il dipendente è RLS impiegherà propri lavoratori nel cantiere per il quale gli viene affidato l’incarico di CSP? È questa la circostanza alla quale la Commissione collega l’incompatibilità.
Resta distinta l’incompatibilità espressamente prevista dall’articolo 50, comma 7, tra le funzioni di RLS e la nomina a responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
L’interpello fornisce un’interpretazione della disciplina esistente. Le risposte della Commissione costituiscono, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.
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