Direttore dei lavori e CSE possono coincidere negli appalti pubblici?
D.L. e CSE possono coincidere negli appalti pubblici? Il Consiglio di Stato chiarisce l’art. 114 del Codice Appalti e quando rileva l’incompatibilità
La possibilità di affidare allo stesso professionista le funzioni di direttore dei lavori (D.L.) e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) può incidere sull’ammissione a una gara per servizi tecnici?
Sul punto interviene il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 6984/2026, affrontando il rapporto tra l’articolo 114, comma 4, del Codice Appalti, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e i requisiti richiesti nelle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
La conclusione è rilevante: la disposizione dell’art. 114 riguarda la fase esecutiva del contratto e non introduce, di per sé, un autonomo requisito di partecipazione alla gara.
Il caso: lo stesso tecnico indicato come D.L. e CSE
La controversia nasce da una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla realizzazione di un asilo nido comunale.
Nell’offerta del RTP risultato aggiudicatario, lo stesso ingegnere era stato indicato sia come direttore dei lavori sia come CSE. Il secondo classificato aveva contestato l’aggiudicazione sostenendo che il cumulo violasse l’art. 114, comma 4, del Codice Appalti.
Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione, considerando la separazione delle due funzioni un requisito sostanziale di partecipazione, in particolare in relazione a lavori di importo superiore a un milione di euro. La stazione appaltante, invece, aveva consentito al RTP di indicare come CSE un altro professionista già appartenente al gruppo di lavoro e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
Requisito di partecipazione o requisito di esecuzione?
È questo il punto più importante affrontato dal Consiglio di Stato. I giudici ricordano che i requisiti di partecipazione e quelli relativi all’esecuzione del contratto operano su piani differenti. I secondi, normalmente, non devono essere posseduti già al momento della partecipazione, salvo che la lex specialis li qualifichi espressamente come elementi essenziali dell’offerta o attribuisca loro specifica rilevanza ai fini della gara.
L’art. 114 è collocato nella parte del Codice dedicata all’esecuzione dei contratti. Per il Consiglio di Stato, anche questa collocazione sistematica impedisce di trasformare automaticamente la disciplina relativa a D.L. e CSE in una causa di esclusione dalla procedura.
Sopra un milione di euro D.L. e CSE devono sempre essere diversi?
La sentenza introduce un chiarimento importante anche su questo punto. Secondo il Collegio, dall’art. 114, comma 4, non può ricavarsi automaticamente un divieto di cumulo rilevante già in gara per il solo superamento della soglia di un milione di euro.
L’eventuale incompatibilità deve essere valutata nell’ambito della fase esecutiva, salvo che la disciplina di gara abbia anticipato espressamente la separazione dei ruoli alla fase di partecipazione, qualificando le caratteristiche dell’intervento rilevanti a questo scopo.
Nel caso esaminato, la lex specialis non richiamava l’art. 114, comma 4, come requisito di partecipazione e, anzi, ammetteva genericamente che uno stesso soggetto potesse ricoprire più figure professionali o essere responsabile di più prestazioni specialistiche.
La sostituzione del professionista non modifica necessariamente l’offerta
Altro passaggio significativo riguarda la possibilità di modificare l’attribuzione degli incarichi all’interno del gruppo di lavoro.
Il Consiglio di Stato ritiene possibile sostituire, ai fini dello specifico ruolo, il professionista inizialmente indicato con un altro tecnico già presente nel gruppo di lavoro e già in possesso della necessaria abilitazione. In una situazione del genere non si verifica necessariamente una modifica dell’offerta tecnica, ma una diversa distribuzione delle funzioni all’interno dello stesso gruppo professionale.
Nel caso concreto, il professionista successivamente individuato come CSE era già compreso nel gruppo e risultava abilitato al coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato accoglie gli appelli e, riformando la pronuncia del TAR, rigetta il ricorso di primo grado.
Il punto centrale della decisione può essere sintetizzato così: l’art. 114, comma 4, disciplina l’organizzazione delle funzioni nella fase esecutiva e non determina automaticamente una causa di esclusione dalla gara. Se la lex specialis non anticipa espressamente la separazione tra D.L. e CSE alla fase partecipativa, l’eventuale incompatibilità deve essere verificata in sede di esecuzione.
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