Decreto Ambiente-bis 2026: le misure per scavi, deposito temporaneo e autorizzazioni ambientali
Riutilizzo delle terre nei cantieri fino a 20 m³, istruttorie PNRR-PNIEC e procedure di bonifica: i contenuti di interesse per tecnici e imprese dopo il via libera del Consiglio dei ministri
Il Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026 ha approvato il decreto-legge Ambiente-bis, dedicato al rafforzamento delle istruttorie ambientali, alla gestione dei problemi climatici, all’economia circolare e alle bonifiche.
Per progettisti, imprese e amministrazioni, le misure annunciate interessano soprattutto la gestione delle terre e rocce da scavo, il coordinamento delle valutazioni ambientali e gli interventi sui siti contaminati.
Terre e rocce da scavo: riutilizzo nel sito per i cantieri fino a 20 m³
Il provvedimento prevede la possibilità di riutilizzare direttamente nel sito di produzione e senza preventiva caratterizzazione ambientale le terre e rocce provenienti da cantieri che ne producono fino a 20 m³. La previsione esclude i materiali provenienti da siti oggetto di bonifica o contenenti determinate componenti.
Il nostro approfondimento sulle terre e rocce da scavo
Deposito temporaneo: soglie innalzate a 4.000 complessivi e 800 m³ pericolosi
Il decreto-legge Ambiente-bis interviene anche sui limiti quantitativi del deposito delle terre e rocce qualificate come rifiuti, portati a 4.000 m³ complessivi, di cui al massimo 800 m³ pericolosi.
I limiti finora previsti sono, rispettivamente, di 30 metri cubi complessivi di cui 10 pericolosi.
Qui trovi il quadro attuale sul deposito temporaneo
Screening PNRR-PNIEC e autorizzazione paesaggistica
Sul versante delle procedure, il provvedimento attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.
Un secondo intervento riguarda il rapporto tra VIA e autorizzazione paesaggistica: nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, il Governo prevede che quest’ultima sia ricompresa nel procedimento di VIA, senza un’istruttoria separata.
Bonifiche: termine di 150 giorni e intervento sostitutivo regionale
Per i siti contaminati, il decreto indica un termine di 150 giorni entro il quale la provincia adotta l’ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione. In caso di inerzia è previsto l’intervento sostitutivo della regione.
Il termine riguarda quindi l’adozione dell’ordinanza, non il completamento della bonifica. Il testo ufficiale dovrà chiarire il momento dal quale decorre e il coordinamento con le altre fasi del procedimento.
Il pacchetto comprende anche criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale e l’estensione agli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione delle semplificazioni previste per i siti orfani. Per gli interventi del Commissario unico nella Terra dei Fuochi, lo stanziamento annunciato sale a 200 milioni di euro.
Risorse per i Comuni e supporto agli interventi contro il dissesto
È prevista l’istituzione presso il MASE di un fondo da 11 milioni di euro annui dal 2027, destinato agli investimenti comunali connessi a eventi ambientali e climatici imprevedibili che non costituiscono emergenze ai sensi del Codice della protezione civile. Il contributo indicato dal Governo non potrà superare un milione di euro per singolo evento.
Per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, gli oneri dell’assistenza tecnico-specialistica ai Commissari straordinari saranno posti a carico dei quadri economici, entro il 3% del finanziamento assegnato.
Le novità per progettazione e cantiere richiedono attenzione anche alla coerenza tra dati, computi ed elaborati tecnici.
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