Restauro dei beni vincolati: quando la competenza spetta agli architetti?

Restauro dei beni vincolati: quando la competenza spetta agli architetti?

Restauro beni vincolati: quando la competenza spetta all’architetto, cosa può fare l’ingegnere, a quali norme e sentenze  fare riferimento

Nel restauro degli immobili di interesse storico-artistico, la normativa italiana riserva agli architetti le attività che coinvolgono le scelte propriamente architettoniche e culturali del restauro, mentre la parte strettamente tecnica può rientrare anche nelle competenze dell’ingegnere.

Per beni mobili e superfici decorate degli edifici entrano inoltre in gioco le specifiche competenze del restauratore di beni culturali.

Il riferimento storico resta l’art. 52 del R.D. 2537/1925, integrato oggi dal D.Lgs. 42/2004 e dalla successiva giurisprudenza.

Questi i punti fermi della questione. Ma quella della competenza sugli interventi di restauto di beni sottoposti a tutela rimane una materia complessa che merita particolare attenzione e un doveroso approfondimento.

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Chi può progettare il restauro di un bene vincolato?

Come anticipato, per gli immobili di interesse storico-artistico, le attività progettuali che implicano scelte culturali e architettoniche proprie del restauro rientrano nella competenza dell’architetto. Le attività strettamente tecniche possono invece essere svolte anche dall’ingegnere, secondo i limiti individuati dall’art. 52 del R.D. 2537/1925 e dalla giurisprudenza.

La distinzione è importante perché parlare genericamente di “competenza esclusiva nel restauro” può essere fuorviante.

Attività
Quadro di competenza

Scelte architettoniche e culturali nel restauro di edifici storico-artistici
Riserva riconosciuta alla professione di architetto dall’art. 52 R.D. 2537/1925 e dalla giurisprudenza.

Parte propriamente tecnica dell’intervento
Può essere svolta sia dall’architetto sia dall’ingegnere.

Restauro materiale di beni culturali mobili e superfici decorate
Intervengono le competenze professionali del restauratore di beni culturali previste dal D.Lgs. 42/2004 e dal D.M. 86/2009.

L’art. 52 riconosce in via generale sia agli ingegneri sia agli architetti competenze nell’edilizia civile, ma introduce una riserva per le opere di rilevante carattere artistico e per il restauro e ripristino degli edifici sottoposti a tutela.

Il punto decisivo è l’ultima parte della disposizione: “la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5239 dell’11 settembre 2006 ha confermato l’applicabilità dell’art. 52 e ha respinto la tesi secondo cui la disciplina europea sul riconoscimento dei titoli avesse eliminato la ripartizione italiana delle competenze tra ingegneri e architetti.

La decisione è però più articolata della formula “tutto il restauro è esclusivamente dell’architetto”. Nella ricostruzione riportata nella sentenza, la riserva riguarda le parti dell’intervento che comportano scelte culturali legate al restauro e al risanamento degli immobili di interesse storico-artistico, mentre resta distinta la parte tecnica di edilizia civile.

La questione è stata successivamente sottoposta anche alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e riesaminata dal Consiglio di Stato.

La Corte di Giustizia si è pronunciata il 21 febbraio 2013 nella causa C-111/12, avente espressamente ad oggetto la normativa italiana che riconosce determinate equivalenze tra titoli ma riserva agli architetti lavori riguardanti immobili tutelati del patrimonio artistico.

Il Consiglio di Stato, con la successiva sentenza 9 gennaio 2014, n. 21, ha escluso che la riserva professionale in esame producesse la discriminazione contestata dagli ingegneri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La competenza dell’architetto riguarda qualsiasi lavoro su un immobile vincolato?

Non è corretto, dunque, trasformare l’art. 52 in una regola secondo cui ogni singola attività tecnica relativa a un immobile vincolato sarebbe necessariamente esclusiva dell’architetto. Occorre valutare concretamente natura del bene, tipo di intervento e contenuto della prestazione professionale.

La stessa giurisprudenza distingue infatti le attività che incidono sulle scelte storico-artistiche e architettoniche dalle prestazioni propriamente tecniche.

Nella sentenza TAR Campania n. 3718/2018 ha ribadito la riserva agli architetti per gli interventi sugli edifici vincolati, facendo però salva la competenza concorrente per le attività propriamente tecniche di edilizia civile.

Nel caso in esame, i giudici hanno ha chiarito che la direzione lavori su edifici vincolati spetta all’architetto e non all’ingegnere; questa riserva di competenza dei professionisti in possesso della qualifica di architetto sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico-artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile.

Cosa sono le “attività propriamente tecniche”?

In termini pratici, sono attività propriamente tecniche quelle di ingegneria ed edilizia civile che non richiedono quelle scelte storico-artistiche, architettoniche e culturali proprie del restauro del bene tutelato.

Il TAR Campania n. 3718/2018 richiama proprio questa distinzione: la riserva dell’architetto opera quando l’intervento sul bene storico-artistico richiede scelte connesse alla specifica formazione nel campo del restauro; resta invece aperta all’ingegnere la “parte tecnica”. La giurisprudenza ha fatto, per esempio, il caso di un impianto di riscaldamento come attività tecnica.

La giurisprudenza più recente – TAR Puglia n. 1499/2019, TAR Calabria n. 555/2023 – intende per “parte tecnica” le attività di edilizia civile, strutturali e impiantistiche che non implicano scelte culturali proprie del restauro e non incidono sui caratteri storico-artistici del bene. La qualificazione deve tuttavia essere effettuata sul contenuto concreto dell’intervento.

In sintesi, la linea di separazione può essere così resa:

Intervento
Inquadramento indicativo

Scelte su composizione, caratteri architettonici, materiali storici, elementi decorativi, conservazione/restauro del valore culturale
area della riserva dell’architetto

Calcolo e verifica strutturale, quando autonomi rispetto alle scelte di restauro
“parte tecnica”

Impianti elettrici, termici, meccanici, sicurezza impiantistica
generalmente “parte tecnica”

Messa in sicurezza e interventi strutturali che non alterano caratteri storico-artistici
possono rientrare nella “parte tecnica”

Intervento unitario in cui opere strutturali/impiantistiche sono accessorie a un vero progetto di restauro
tende a prevalere la componente di restauro e quindi la competenza riservata

Qual è il ruolo del restauratore di beni culturali?

Architetto e restauratore non sono figure intercambiabili. Per i beni culturali mobili e per le superfici decorate di beni architettonici, il Codice dei beni culturali attribuisce specifiche attività di conservazione e restauro a professionisti qualificati come restauratori di beni culturali.

Il l restauratore è il professionista che analizza lo stato di conservazione, progetta e dirige per la propria parte di competenza gli interventi ed esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro. La relativa disciplina si collega in particolare agli artt. 9-bis, 29 e 182 del D.Lgs. 42/2004 e al D.M. 26 maggio 2009, n. 86.

È quindi opportuno evitare una sovrapposizione tra competenza professionale nella progettazione architettonica dell’edificio storico e competenza nell’intervento materiale sui beni e sulle superfici decorate.

Per intervenire su un bene culturale serve l’autorizzazione della Soprintendenza?

Gli interventi sui beni culturali sono sottoposti alla disciplina autorizzatoria del Codice dei beni culturali. La verifica della competenza del professionista non sostituisce quindi gli atti di tutela richiesti per l’esecuzione dell’intervento.

Gli interventi di restauro su beni culturali devono essere pertanto preventivamente autorizzati secondo la disciplina del D.Lgs. 42/2004.

La verifica deve inoltre distinguere tra bene culturale e semplice assoggettamento a una diversa forma di tutela, ad esempio paesaggistica: il Codice disciplina categorie e procedimenti differenti e non ogni utilizzo colloquiale dell’espressione “immobile vincolato” produce automaticamente lo stesso regime professionale.

Se l’immobile è un bene culturale: autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004

Per un bene culturale tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, la regola generale è molto ampia: l’esecuzione di opere e lavori “di qualunque genere” è subordinata all’autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell’art. 21, comma 4. L’autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto oppure, quando sufficiente, di una descrizione tecnica e può contenere prescrizioni.

Per gli interventi edilizi, il procedimento è disciplinato dall’art. 22 del Codice, che prevede il termine ordinario di 120 giorni, fatte salve richieste di integrazione e accertamenti tecnici. Non è quindi corretto assimilare automaticamente questa procedura ai termini dell’autorizzazione paesaggistica.

Per alcune operazioni particolarmente incisive — per esempio la rimozione o demolizione, anche con successiva ricostituzione, del bene culturale — l’art. 21 prevede invece l’autorizzazione ministeriale. La Legge 17 marzo 2026, n. 40, in vigore dal 14 aprile 2026, ha inoltre modificato l’art. 21 principalmente sul regime dello spostamento dei beni culturali mobili.

Per approfondire:
Ristrutturazione immobile sottoposto a vincolo della Soprintendenza

Se c’è anche o soltanto un vincolo paesaggistico: autorizzazione ex art. 146

Un immobile può invece trovarsi in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico oppure essere contemporaneamente soggetto a tutela culturale e paesaggistica.

In presenza di tutela paesaggistica, quando l’intervento modifica lo stato dei luoghi ed è soggetto al procedimento ordinario, occorre l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004. È un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. L’istanza è trattata dalla Regione o dall’ente cui la Regione ha delegato la funzione, con l’intervento della Soprintendenza nel procedimento.

Non tutti gli interventi seguono però la procedura ordinaria: il D.P.R. 31/2017 individua interventi esclusi dall’autorizzazione e interventi soggetti alla procedura paesaggistica semplificata. Se un intervento soggetto a procedura semplificata interessa un manufatto tutelato anche come bene storico-artistico, l’art. 16 del D.P.R. 31/2017 prevede la possibilità di un’unica istanza e di un atto della Soprintendenza con contenuto plurimo.

Per approfondire:

Cos’è l’autorizzazione paesaggistica ordinaria?

Autorizzazione paesaggistica semplificata: tutto quello che c’è da sapere

Serve comunque il corretto titolo edilizio

L’autorizzazione culturale o paesaggistica non sostituisce automaticamente CILA, SCIA o permesso di costruire quando il D.P.R. 380/2001 li richiede.

Per esempio, il Testo unico edilizia assoggetta a SCIA gli interventi di restauro e risanamento conservativo quando interessano le parti strutturali dell’edificio.

Quindi, in un caso concreto, il quadro può essere:

titolo edilizio + autorizzazione culturale ex art. 21 + eventuale autorizzazione paesaggistica + eventuali adempimenti strutturali/sismici, a seconda del bene, dell’area e delle opere progettate.

Cosa devono verificare tecnici e committenti prima dell’incarico?

Prima di attribuire un incarico su un edificio storico è necessario verificare il tipo di tutela, la natura concreta delle opere e le prestazioni professionali richieste. Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire correttamente quali attività spettino all’architetto, all’ingegnere o al restauratore.

In pratica, la verifica dovrebbe seguire questa sequenza:

accertare se l’immobile è un bene culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
individuare esattamente la natura dell’intervento;
distinguere tra scelte di restauro architettonico e attività strettamente tecniche;
verificare l’eventuale presenza di beni mobili o superfici decorate che richiedano il restauratore;
acquisire le autorizzazioni di tutela necessarie prima dell’esecuzione.

FAQ

Un ingegnere può progettare il restauro di un edificio vincolato?

L’ingegnere può svolgere le attività propriamente tecniche consentite dall’art. 52 R.D. 2537/1925, mentre le attività che comportano scelte culturali e architettoniche proprie del restauro di immobili storico-artistici sono state ricondotte dalla giurisprudenza alla competenza dell’architetto.

La direzione lavori su un edificio vincolato deve essere affidata a un architetto?

La giurisprudenza ha riconosciuto una riserva dell’architetto quando la direzione lavori coinvolge le scelte proprie del restauro e della tutela storico-artistica; le attività meramente tecniche devono essere valutate separatamente. (BibLus)

Architetto e restauratore di beni culturali svolgono lo stesso lavoro?

No. Il restauratore possiede specifiche competenze professionali sugli interventi materiali di conservazione e restauro, in particolare sui beni mobili e sulle superfici decorate dei beni architettonici.

L’art. 52 del R.D. 2537/1925 è ancora rilevante?

Sì. Il R.D. 2537/1925 risulta tuttora presente nella normativa vigente e continua a essere richiamato nella disciplina e nella giurisprudenza relativa alla ripartizione delle competenze tra ingegneri e architetti.

Fonte: Read More