Errore nel computo metrico estimativo: quando rende indeterminata l’offerta?
CME negli appalti a misura: il Consiglio di Stato chiarisce quando è vincolante e quando la correzione dell’offerta diventa modifica inammissibile
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6507/2026, esamina una gara per la realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Tanagro, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appalto era composto per circa il 70% da lavorazioni a corpo e per il 30% da lavorazioni a misura. Il disciplinare imponeva, a pena di esclusione, di inserire nell’offerta economica anche il computo metrico estimativo e stabiliva che questo dovesse corrispondere al prezzo complessivamente offerto.
La stazione appaltante rilevava però una differenza tra l’importo ottenuto applicando il ribasso percentuale, circa 1.345.599 euro, e quello risultante dalla somma delle voci del CME, circa 1.373.600 euro.
I motivi del ricorso
La seconda classificata contestava, tra l’altro, l’indeterminatezza dell’offerta e la successiva rettifica del CME.
Il punto decisivo riguardava quattro voci relative all’abbattimento di alberi, comprese nella quota a misura. Nell’offerta il prezzo unitario era pari a 79,49 euro; dopo la richiesta di chiarimenti della stazione appaltante veniva corretto a 33,59 euro, così da rendere il totale del CME coerente con il ribasso percentuale.
Secondo l’aggiudicataria si trattava di un semplice errore materiale. Per l’appellante, invece, la correzione aveva modificato sostanzialmente l’offerta economica.
La decisione del Consiglio di Stato
Per il Consiglio di Stato occorre distinguere gli appalti a corpo da quelli a misura.
Negli appalti a misura, o per la relativa quota di un appalto misto, il valore negoziale del CME dipende dalla lex specialis. Nel caso esaminato, i prezzi unitari delle lavorazioni a misura servivano direttamente a determinare il corrispettivo in fase esecutiva.
Il Collegio afferma infatti che i prezzi unitari indicati nei computi metrici assumevano valore negoziale e conclude che la discordanza tra CME e importo derivante dal ribasso non poteva che comportare l’indeterminatezza dell’offerta.
La conclusione è coerente con la struttura del computo prevista dall’Allegato I.7 al Codice: per le lavorazioni contabilizzate a misura il CME è costruito applicando i prezzi unitari alle quantità, mentre per quelle a corpo riporta il prezzo a corpo.
Errore materiale: quando può essere corretto?
La rettifica dell’offerta è possibile soltanto se l’errore è immediatamente riconoscibile e il valore corretto può essere ricavato con certezza dallo stesso documento.
Nel caso concreto non era spiegato perché il prezzo di 79,49 euro fosse errato né perché il valore corretto dovesse essere proprio 33,59 euro.
Non si trattava quindi di un refuso evidente. Secondo il Consiglio di Stato, i chiarimenti hanno prodotto:
“una sostanziale manipolazione, integrazione e dunque modificazione dell’offerta”.
La modifica viola il principio di immutabilità dell’offerta economica e non può essere recuperata mediante soccorso istruttorio.
L’appello viene quindi accolto e l’aggiudicazione annullata. Il contratto già stipulato non viene però dichiarato inefficace, anche per l’avanzato stato di esecuzione dell’intervento.
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