Portico in area vincolata: il parere della Soprintendenza dopo la conferenza è efficace?
Quando il parere della Soprintendenza può essere espresso oltre la conferenza di servizi e quando si forma il silenzio-assenso? La natura pertinenziale dell’opera consente di superare un regime di inedificabilità paesaggistica?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6130/2026, chiarisce entro quali limiti temporali la Soprintendenza può esercitare il proprio potere nell’ambito di un procedimento SUAPE relativo a un intervento edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Secondo il Collegio, la mancata partecipazione della Soprintendenza alla conferenza di servizi non comporta automaticamente la formazione del silenzio-assenso. L’amministrazione può infatti esprimere il proprio parere anche successivamente, purché non sia ancora scaduto il termine previsto per l’esercizio della funzione paesaggistica. Solo dopo la scadenza di tale termine, la determinazione tardiva è priva di effetti nei confronti dell’amministrazione procedente.
La sentenza affronta anche il profilo sostanziale dell’intervento, chiarendo che la natura pertinenziale dell’opera non è di per sé sufficiente a superare un regime di inedificabilità previsto dalla pianificazione paesaggistica.
Il caso: il parere negativo arriva dopo la conferenza
La vicenda riguarda il diniego opposto alla realizzazione di un portico di 12,96 m2 a servizio di un’abitazione situata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il proprietario aveva presentato al SUAPE una pratica per ampliare il portico esistente e realizzare anche una piccola piscina. Nel corso del procedimento, il Servizio regionale tutela del paesaggio aveva espresso alcune perplessità, chiedendo di ridurre il portico e rivedere la posizione della piscina.
Il proprietario aveva quindi modificato il progetto, riducendo il portico a 12,96 m2 e, successivamente, rinunciando alla piscina. Il Comune aveva espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico, mentre il Servizio regionale tutela del paesaggio aveva dato parere favorevole all’ampliamento del portico, ritenendolo compatibile con l’edificio esistente e con il contesto paesaggistico.
Alla conferenza di servizi sincrona del 16 maggio 2024 non aveva partecipato nessuna delle amministrazioni convocate e il SUAPE aveva ritenuto acquisiti i relativi assensi.
Quattro giorni dopo, tuttavia, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo che il portico comportasse un’alterazione della sagoma e del profilo esteriore dell’edificio e fosse incompatibile con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale.
Il SUAPE convocava quindi una nuova conferenza di servizi, conclusasi negativamente, e il 19 giugno 2024 adottava il provvedimento di non autorizzazione dell’intervento. Il proprietario impugnava così il diniego davanti al TAR Sardegna, sostenendo, da un lato, che l’assenso della Soprintendenza dovesse considerarsi acquisito per effetto della sua mancata partecipazione alla conferenza e, dall’altro, contestando la valutazione di incompatibilità paesaggistica dell’opera.
Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Sardegna, il proprietario proponeva appello, contestando principalmente l’interpretazione delle norme paesaggistiche applicate al progetto. Il TAR aveva escluso la formazione del silenzio-assenso in favore della Soprintendenza e ritenuto il provvedimento di diniego “strutturalmente plurimotivato”, considerando comunque decisiva l’incompatibilità dell’intervento con l’art. 12, comma 1, lett. a), delle NTA del PPR, che vieta gli interventi capaci di alterare lo stato dei luoghi o il profilo esteriore degli edifici.
In appello, il ricorrente sosteneva invece che il progetto dovesse essere valutato alla luce della lett. b) dello stesso art. 12, relativa alle opere pertinenziali, e non della lett. a), e che, proprio in quanto pertinenza, l’intervento fosse ammissibile anche se situato a meno di 300 metri dalla battigia.
Quali sono i termini per il parere della Soprintendenza nei procedimenti SUAPE?
Il Consiglio di Stato ha chiarito che, nei procedimenti SUAPE che comprendono l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, i termini della disciplina regionale devono essere coordinati, ai sensi dell’art. 37, comma 14, della L.R. Sardegna n. 24/2016, con i tempi istruttori previsti dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. In particolare, il termine per il parere della Soprintendenza deve essere coordinato con quello previsto dalla disciplina regionale SUAPE e, nel caso concreto, sarebbe scaduto il 21 giugno 2024, mentre il parere negativo era stato espresso il 20 maggio 2024, quindi tempestivamente.
Di conseguenza, alla data del 16 maggio 2024 la conferenza di servizi non poteva ancora considerarsi conclusa, poiché erano ancora pendenti i termini per l’esercizio del potere della Soprintendenza; per le stesse ragioni non poteva ritenersi formato silenzio-assenso.
La natura pertinenziale consente di superare il regime di inedificabilità paesaggistica?
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto infondati anche i motivi relativi alla natura pertinenziale dell’intervento. Secondo il Collegio, infatti, anche a prescindere dalla sorte dell’art. 13 della L.R. 23/1985, la possibilità di realizzare opere pertinenziali non supera il regime di tutela previsto dalla pianificazione paesaggistica regionale. Sebbene l’art. 12, comma 2, delle NTA del PPR fosse stato annullato dal TAR Sardegna con la sentenza n. 2241/2007, il Consiglio di Stato individua nell’art. 15, comma 1, delle stesse NTA un autonomo regime di inedificabilità assoluta applicabile agli ambiti di paesaggio costieri di cui all’art. 14. L’area interessata, infatti, ricade in un’area soggetta al regime di particolare tutela previsto dal PPR.
Ne consegue, secondo il Consiglio di Stato, che il regime di inedificabilità assoluta applicabile nel caso concreto prescinde dalla natura pertinenziale dell’opera e dallo stato di urbanizzazione dell’area. Il Collegio sottolinea inoltre che il concetto di pertinenza sul piano urbanistico e paesaggistico è diverso e più incisivo rispetto a quello civilistico.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che il portico progettato, in quanto struttura in muratura la cui copertura crea superficie utile mediante una terrazza in estensione alla zona abitabile di circa 12,90 m², si sostanziasse in una nuova edificazione. L’opera è stata considerata impattante sul territorio per l’ingombro e la movimentazione del terreno, oltre che per la modifica dell’aspetto plano-volumetrico e della sagoma del fabbricato.
La valutazione della Soprintendenza è stata quindi ritenuta immune dai vizi contestati, perché orientata dalle prescrizioni della pianificazione regionale e fondata, secondo il Consiglio di Stato, su congruenti elementi di fatto e di giudizio relativi allo stato dei luoghi e ai valori paesaggistici considerati.
Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto l’appello, confermando il diniego dell’intervento.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato all’Autorizzazione paesaggistica in cui approfondire tempi e procedimenti.
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