Condono e fascia autostradale: come si misura la distanza dal confine stradale?

Condono e fascia autostradale: come si misura la distanza dal confine stradale?

Per negare il nulla osta non basta affermare che il manufatto ricade entro i 60 m dall’autostrada: occorre individuare concretamente il confine stradale, documentare la misurazione e verificare l’epoca di realizzazione dell’opera

La presenza di un immobile all’interno della fascia di rispetto autostradale può rappresentare un ostacolo decisivo alla possibilità di ottenere il condono edilizio. Ma prima di dichiarare un’opera insanabile occorre accertare con precisione che il manufatto ricada effettivamente all’interno della fascia e accertare correttamente anche l’epoca di realizzazione dell’opera, quando tale elemento rileva ai fini della sanabilità.

È questo il punto centrale della sentenza TAR Liguria, n. 947/2026, relativa al diniego del nulla osta necessario per definire una domanda di condono riguardante un piccolo manufatto agricolo situato nei pressi dell’autostrada.

Il TAR chiarisce che, nel quadro normativo preso in esame, la fascia di rispetto deve essere calcolata a partire dal “confine stradale”. Tuttavia, non è sufficiente richiamare questo criterio in astratto: il punto di riferimento utilizzato deve essere concretamente individuato e la misurazione deve risultare da un’istruttoria tecnica completa e verificabile.

Il caso

La vicenda riguarda un manufatto agricolo con sottostante vasca irrigua, situato in prossimità dell’autostrada, per il quale era stata presentata una domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994. La Società Autostradale aveva negato il nulla osta ritenendo l’opera non sanabile perché realizzata dopo l’imposizione del vincolo di inedificabilità autostradale e collocata all’interno della fascia di rispetto di 60 metri.

Il punto centrale della controversia riguarda il criterio utilizzato per misurare la distanza dall’autostrada. La ricorrente sosteneva che la misurazione dovesse essere effettuata prendendo come riferimento il ciglio della strada. La Società Autostradale, invece, aveva calcolato la distanza dal “confine stradale”, individuato sulla base degli atti di esproprio. La ricorrente ha contestato il criterio di calcolo della distanza e, con un distinto motivo, ha denunciato il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione delle garanzie partecipative. Nell’esaminare tali censure, il TAR rileverà anche l’assenza di una precisa indicazione del punto assunto a riferimento e di un verbale delle operazioni di misurazione.

Come si calcola la fascia di rispetto autostradale?

Il TAR per la Liguria ha quindi accolto il ricorso nei termini indicati nella motivazione e ha annullato i provvedimenti impugnati. Il Tribunale ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non essendo stati impugnati atti o provvedimenti direttamente riconducibili al Ministero.

Il TAR premette che, secondo la disciplina dell’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 richiamata nel giudizio, la fascia di rispetto autostradale deve essere calcolata a partire dal “confine stradale”.

L’art. 3, comma 1, n. 10), del D.Lgs. 285/1992 definisce il confine stradale come il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”. In mancanza di tali elementi, il confine è individuato nel ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti; nel piede della scarpata, se la strada è in rilevato; oppure nel ciglio superiore della scarpata, se la strada è in trincea.

La sentenza, tuttavia, non definisce nel merito quale disciplina delle distanze sia temporalmente applicabile al manufatto. Il ricorrente sosteneva infatti che l’opera fosse già esistente nel 1973 e contestava l’applicazione del Codice della strada entrato in vigore nel 1992; tale censura è stata assorbita a seguito dell’accoglimento del motivo relativo ai vizi istruttori.

Nel provvedimento impugnato, la Società si è limitata ad affermare che l’opera non sarebbe sanabile perché realizzata successivamente all’imposizione del vincolo di inedificabilità autostradale e perché la distanza sarebbe stata misurata a partire dal “confine stradale”, individuato sulla base degli espropri. A sostegno di tale conclusione è stato inoltre richiamato un generico parere del Ministero concedente.

Tuttavia, il provvedimento risulta adottato senza un’adeguata verifica dello stato dei luoghi e sulla base di una misurazione della distanza effettuata senza indicare con precisione il punto di riferimento utilizzato.

La società autostradale, infatti, non ha svolto alcun accertamento sulla data di esecuzione dell’immobile e sulla sua esatta collocazione. Inoltre, non ha specificato le modalità con cui è stata effettuata la misurazione della distanza e non ha allegato alcun verbale relativo alle operazioni di misurazione.

Nel provvedimento impugnato non sono quindi presenti elementi concreti riguardo all’effettivo e specifico stato dei luoghi, né alla data di realizzazione dell’immobile.

La parte ricorrente, inoltre, è stata completamente esclusa dalle operazioni di misurazione, nonostante, secondo il TAR, la sua partecipazione fosse necessaria nel caso in esame, proprio in considerazione della complessità della situazione di fatto e del quadro normativo.

Per tali ragioni, il TAR ritiene fondate le doglianze articolate con il secondo motivo, relative al difetto di istruttoria e di motivazione e alla violazione delle garanzie partecipative.

La natura assorbente dei vizi riscontrati consente al TAR di non esaminare la terza censura e conduce all’accoglimento del ricorso e all’annullamento degli atti impugnati.

L’annullamento del diniego, quindi, non comporta di per sé il riconoscimento della sanabilità del manufatto: la pronuncia censura le modalità con cui è stata svolta l’istruttoria e non accerta definitivamente né l’epoca di realizzazione dell’opera né la sua condonabilità.

Approfondimenti

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