Il POS deve gestire i rischi anche durante smantellamento e chiusura del cantiere
La cessazione materiale della lavorazione principale non determina automaticamente la cessazione del rischio e degli obblighi prevenzionistici. Negli immobili abitati il POS deve considerare anche i terzi
Un lavoro può essere materialmente terminato, ma questo non significa che siano cessati anche gli obblighi di sicurezza. È il principio che emerge dalla sentenza n. 28577/2026, relativa alla morte di una donna precipitata dal balcone della propria abitazione dopo lavori di rifacimento.
Il parapetto era ancora incompleto: alcune aperture avrebbero dovuto essere successivamente chiuse con elementi in vetro e, terminata la lavorazione dell’impresa, l’apertura centrale era rimasta protetta soltanto con nastri bicolore. Due giorni dopo la conclusione delle opere appaltate, la donna – madre della committente e residente nello stesso edificio – precipitava proprio attraverso quell’apertura.
La Cassazione conferma le responsabilità individuate nei precedenti gradi di giudizio e chiarisce: il POS deve essere costruito sulle condizioni reali del singolo cantiere e deve governare i rischi non soltanto durante l’esecuzione delle opere, ma anche nelle fasi di allestimento, smantellamento e chiusura, tenendo conto della possibile presenza di soggetti diversi dai lavoratori.
Il caso
La committente aveva affidato a una società in nome collettivo i lavori di rifacimento e prolungamento del balcone di un immobile che, durante tutto il cantiere, continuava a essere abitato dalla stessa committente, dai suoi familiari e dalla madre.
L’impresa affidataria aveva poi subappaltato integralmente le opere a un’altra società. L’intervento prevedeva il prolungamento del balcone e la realizzazione di porzioni di parapetto in cemento; le aperture residue sarebbero state successivamente completate mediante barriere in vetro da un diverso soggetto che la committente avrebbe dovuto ancora individuare.
Le opere oggetto dell’appalto risultavano ultimate il 29 maggio 2018. Il 31 maggio la madre della committente precipitava dal balcone, da un’altezza di circa 2,36 metri, attraverso l’apertura centrale rimasta nel parapetto.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, quella apertura era stata delimitata, al termine dei lavori, soltanto mediante nastri bicolore. Solo dopo l’infortunio furono installati sbarramenti in legno.
Il punto decisivo, quindi, non era soltanto stabilire se i lavori fossero formalmente terminati. Occorreva verificare se, nella fase immediatamente successiva all’esecuzione, il cantiere fosse stato lasciato in condizioni tali da impedire la caduta attraverso un’apertura ancora presente nel parapetto.
Chi è stato ritenuto responsabile
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità:
dei due amministratori dell’impresa affidataria, considerati datori di lavoro;
dell’amministratore unico dell’impresa subappaltatrice ed esecutrice;
mentre era già divenuta definitiva la condanna del direttore tecnico di cantiere dell’impresa subappaltatrice.
Gli addebiti prevenzionistici riguardavano soprattutto tre profili: la mancata redazione del POS, l’omessa protezione dell’apertura del parapetto e, per l’impresa affidataria, l’omessa verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e della congruenza del POS dell’esecutrice rispetto al proprio.
La Cassazione rigetta i ricorsi e conferma l’impianto della decisione.
POS, parapetti e impresa affidataria: il quadro normativo
La vicenda ruota attorno a diverse disposizioni del D.Lgs. 81/2008, lette dalla Cassazione come parti di un unico sistema di gestione del rischio.
Art. 89 e art. 96: il POS deve essere specifico per il singolo cantiere
Il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige con riferimento al singolo cantiere. Nel caso esaminato la Corte richiama l’art. 96 e la definizione dell’art. 89, evidenziando che l’obbligo interessa sia l’impresa affidataria sia quella esecutrice.
Il documento non può quindi limitarsi a formule generiche. Deve rappresentare le attività realmente svolte, le singole lavorazioni, le condizioni specifiche del luogo e le misure preventive e protettive necessarie per governare i relativi rischi.
Art. 97: gli obblighi dell’impresa affidataria restano anche con il subappalto
L’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e, nei casi rilevanti, l’applicazione delle prescrizioni del PSC e la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.
La Cassazione distingue con attenzione questi obblighi da quelli che dipendono dall’effettiva ingerenza dell’appaltatore nell’organizzazione della lavorazione.
Art. 146: le aperture devono essere realmente protette
Nel caso concreto la Corte collega l’evento alla mancata “difesa” dell’apertura del parapetto. Un semplice nastro di segnalazione non svolge la funzione di una protezione fisica capace di impedire la caduta.
Il rischio che si è concretizzato era dunque precisamente quello che una protezione idonea dell’apertura avrebbe dovuto neutralizzare.
Subappalto integrale: quali obblighi restano all’impresa affidataria?
Uno degli argomenti principali della difesa era che l’impresa affidataria avesse subappaltato l’intera opera e non si fosse ingerita nell’attività dell’esecutrice. Da ciò sarebbe dovuta derivare, secondo i ricorrenti, l’assenza di una posizione di garanzia.
La Cassazione introduce una distinzione fondamentale.
Quando il subappaltatore opera in completa autonomia e l’affidataria non esercita alcuna ingerenza, possono non permanere in capo a quest’ultima tutti gli obblighi propri del datore di lavoro direttamente collegati all’organizzazione concreta delle lavorazioni.
Questo, però, non cancella gli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 attribuisce specificamente all’impresa affidataria in quanto tale.
Restano quindi, secondo la Corte, gli obblighi derivanti dagli artt. 96 e 97, tra cui:
la predisposizione del proprio POS;
la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
la verifica della congruenza del POS dell’impresa subappaltatrice rispetto al proprio;
gli ulteriori controlli previsti dal sistema di coordinamento del cantiere.
Il POS deve arrivare fino alla chiusura del cantiere
È qui che la sentenza offre il passaggio applicativo più interessante. La difesa sosteneva che le opere fossero già terminate e che il rischio si fosse manifestato in un momento successivo, quando il cantiere sarebbe stato ormai in fase di chiusura o addirittura già chiuso.
La Cassazione non condivide questa impostazione.
Il POS deve essere costruito sulle specifiche caratteristiche del singolo cantiere e deve consentire di governare il rischio durante l’intero ciclo operativo, comprendendo: allestimento, esecuzione delle lavorazioni, smantellamento e chiusura del cantiere.
La cessazione materiale della lavorazione principale, quindi, non determina automaticamente la cessazione del rischio e degli obblighi prevenzionistici. Se restano opere provvisionali, aperture, dislivelli o elementi incompleti capaci di generare un pericolo, quel rischio deve continuare a essere gestito.
Negli immobili abitati il POS deve considerare anche i terzi
Nella valutazione delle caratteristiche del singolo cantiere occorre considerare anche l’eventuale presenza di soggetti diversi dai lavoratori.
Nel caso concreto questa circostanza era perfettamente prevedibile. Il cantiere riguardava un immobile che continuava a essere abitato dalla committente e dai suoi familiari.
La vittima, quindi, non era un’operaia impegnata nelle lavorazioni, ma una persona che viveva stabilmente nell’edificio. Ciò non rendeva il rischio estraneo al sistema di prevenzione: al contrario, la presenza degli occupanti costituiva una caratteristica concreta del cantiere che avrebbe dovuto incidere sulla pianificazione delle misure di sicurezza.
La pianificazione della sicurezza di un cantiere inserito in un edificio utilizzato non può essere costruita come se l’area fosse isolata e frequentata esclusivamente dagli addetti.
Fine dei lavori e fine del rischio non coincidono
La sentenza invita a distinguere due momenti che nella pratica vengono talvolta sovrapposti:
la conclusione della lavorazione affidata a una determinata impresa;
il ripristino di condizioni dell’opera realmente sicure.
Nel caso esaminato, il lavoro dell’impresa sul balcone era terminato, ma il parapetto non era ancora completo. Le aperture avrebbero dovuto essere chiuse successivamente con elementi in vetro.
Finché la protezione definitiva non era stata realizzata, occorreva mantenere un sistema provvisorio realmente efficace.
Il nastro bicolore poteva segnalare l’esistenza del pericolo, ma non impediva materialmente la caduta. La distinzione è essenziale: se il rischio richiede una protezione collettiva, una semplice misura di segnalazione non può sostituirla.
POS e PSC non sono documenti intercambiabili
Un altro argomento difensivo sosteneva che il rischio derivasse dalla futura presenza di altre imprese, chiamate a completare il parapetto e la pavimentazione, e fosse quindi un rischio interferenziale da governare attraverso il PSC.
La Cassazione respinge anche questa tesi. Il rischio concretizzatosi era quello derivante dall’apertura non protetta lasciata alla conclusione della lavorazione. Per i giudici, si trattava dunque di un rischio che doveva essere gestito anche attraverso il POS e mediante la protezione prevista dall’art. 146.
La Corte ribadisce, inoltre, il precedente secondo cui, in caso di subappalto, l’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza, la congruenza dei POS e l’applicazione delle disposizioni del PSC; se il PSC necessario manca, l’affidataria deve attivarsi per richiederlo al committente oppure non procedere al subappalto.
POS e PSC hanno funzioni diverse e la carenza dell’uno non può essere utilizzata per giustificare omissioni che ricadono nell’ambito proprio dell’altro.
Delega di funzioni: il POS resta un obbligo non delegabile
La sentenza affronta anche la posizione dei due amministratori della società in nome collettivo affidataria. Uno degli imputati sosteneva che, mediante accordi interni, le funzioni di sicurezza fossero state attribuite all’altro amministratore.
La Cassazione distingue però la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 dalla delega gestoria prevista dal diritto societario.
La delega di funzioni trasferisce determinati compiti prevenzionistici a un soggetto che non è originariamente datore di lavoro e che diventa garante a titolo derivativo. Non può invece essere utilizzata, secondo la Corte, per far cessare la posizione di datore di lavoro di uno tra più soggetti che ne siano già titolari originariamente.
Nel caso specifico, inoltre, la Cassazione considera la predisposizione del POS un’attività non delegabile, ricostruendo il relativo obbligo attraverso il combinato disposto degli artt. 96, 89 e 17 del D.Lgs. 81/2008.
Datore di lavoro di fatto e datore di lavoro di diritto possono coesistere
Anche l’amministratore della società esecutrice aveva contestato la propria responsabilità sostenendo che la gestione effettiva dell’impresa fosse svolta da un altro soggetto.
La Cassazione ribadisce: l’esistenza di un datore di lavoro di fatto non elimina automaticamente la posizione di garanzia del datore di lavoro di diritto.
L’art. 299 D.Lgs. 81/2008 consente infatti che alle responsabilità del soggetto formalmente investito della funzione se ne aggiungano altre derivanti dall’esercizio di fatto dei relativi poteri. Non si verifica, per il solo fatto dell’esistenza di un gestore effettivo, una sostituzione automatica del garante formale.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte considera nel complesso infondati i ricorsi.
Quanto alla dinamica dell’infortunio, ritiene adeguatamente motivata la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la donna era precipitata attraverso l’apertura centrale del parapetto. Erano stati valutati, tra gli altri elementi, la posizione e lo stato dei nastri bicolore, le fotografie dei luoghi, la testimonianza della figlia e la compatibilità delle lesioni riportate.
Sul piano prevenzionistico, il ragionamento è ancora più rilevante: se il POS fosse stato predisposto considerando le caratteristiche reali del cantiere (immobile abitato, parapetto ancora incompleto e fase di smantellamento/chiusura) avrebbe dovuto individuare il rischio derivante dall’apertura e prevedere una protezione effettiva.
La mancata pianificazione e la mancata protezione del varco vengono quindi poste in rapporto causale con l’evento mortale.
La Corte rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità.
Per approfondire, leggi anche:
Impresa affidataria e impresa esecutrice: compiti e differenze
Piano Operativo di Sicurezza (POS): come redigerlo correttamente
Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo
Come evidenziato dalla Cassazione, la sicurezza non termina con l’ultima lavorazione: POS, rischi residui, protezioni provvisorie e presenza di terzi devono essere valutati in relazione alla situazione reale del cantiere, anche nelle fasi di smantellamento e chiusura. Con il software per la sicurezza nei cantieri puoi redigere e aggiornare POS, PSC e altri piani di sicurezza contestualizzati sulle specificità del cantiere, integrando valutazione dei rischi, fasi di lavoro, Gantt, planimetrie e layout.
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