Opere strutturali non soggette ad autorizzazione sismica
Quali sono le opere strutturali non soggette ad autorizzazione sismica? Le 3 categorie in base agli effetti sulla pubblica incolumità
Le opere strutturali non soggette a autorizzazione simica del Genio Civile (ufficio tecnico della regione) sono quelle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza per l’incolumità pubblica. Nel quadro normativo di riferimento dobbiamo citare l’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001. Vengono definite le 3 macro categorie basate sugli effetti che gli interventi hanno sulla pubblica incolumità: rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza. Gli interventi in oggetto richiedono la corretta applicazione delle tecniche delle costruzioni, della modellazione, delle strutture e dei più aggiornati software di calcolo. Ecco perché ti consiglio di utilizzare un software di calcolo strutturale in grado di effettuare il calcolo per varie tipologie di strutture e fornirti tutti gli elaborati tecnici necessari.
Le 3 categorie degli interventi e gli effetti sulla pubblica incolumità
Secondo l’art. 83 del D.P.R. 380/2001, tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità da realizzarsi in zone sismiche sono disciplinate, oltre che dal testo unico dell’edilizia, anche da specifiche norme tecniche. Qualsiasi costruzione che interessi la pubblica incolumità, a prescindere da materiali e dalla costruzione, risponde a precise disposizioni antisismiche.
Secondo l’art. 94-bis gli interventi vengono classificati in base agli effetti sulla pubblica incolumità come:
rilevanti;
di minore rilevanza;
privi di rilevanza.
Gli interventi rilevanti sono soggetti ad autorizzazione sismica. Per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza questo obbligo decade. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
Interventi rilevanti soggetti ad autorizzazione
Secondo l’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, gli interventi rilevanti sono:
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).
Gli interventi rilevanti possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio, considerando le caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati. Si tratta, quindi, di opere che richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei più aggiornati software di calcolo. Ecco perché ti consiglio di utilizzare un software specifico in grado di effettuare il calcolo strutturale degli edifici in cemento armato in linea con le normative vigenti. Puoi produrre in automatico tutti gli elaborati di progetto che ti occorrono.
Interventi di minore rilevanza
La categoria “interventi di minore rilevanza” comprende quegli interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono sufficienti e comuni conoscenze tecniche. Si tratta di opere ed interventi per le quali, nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. Gli interventi di minore rilevanza sono i seguenti:
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.
Interventi privi di rilevanza
Gli interventi privi di rilevanza sono quegli interventi che, per loro caratteristiche strutturali, dimensioni, forma, materiali utilizzati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio.
Tutti questi interventi possono essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001.
Sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti che non incidono in maniera significativa o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, a causa della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.
Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone. Varianti di carattere non sostanziali.
Interventi art. 94 bis D.P.R. 380 2001
Elenco delle opere non considerate strutturali
Non possiamo fornire un vero e proprio elenco delle opere non considerate strutturali. Possiamo però dire che, generalmente, non viene richiesta l’autorizzazione sismica al Genio Civile per gli interventi di:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria.
In entrambi i casi non devono compromettano la sicurezza statica della costruzione e non devono riguardare e non devono alterare l’entità e la distribuzione dei carichi.
L’art. 3 del D.P.R. 380/2001 definisce i lavori di manutenzione ordinaria come:
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
I lavori di manutenzione straordinaria, invece, riguardano la realizzazione di opere e/o modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali di edifici esistenti.
Elenco interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità Campania
Di seguito ti riporto l’elenco degli interventi privi di rilevanza per l’incolumità pubblica in Campania divisi in: interventi di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti.
Le opere in esame devono comunque essere realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e sotto la direzione dei lavori di un tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze professionali e dotate del previsto titolo abilitativo edilizio.
La denuncia dei lavori consiste nella comunicazione di inizio lavori, da redigersi su apposito modello, corredata dalla relazione tecnica asseverata da parte del tecnico progettista con la quale, oltre alla descrizione delle opere da realizzare, viene dichiarato che l’intervento non costituisce pericolo per la pubblica incolumità, nonché da un progetto/grafico esecutivo dell’intervento previsto.
Interventi di nuova costruzione
serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), di altezza strutturale non superiore a 4,50 m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, se fondate su sottosuoli di categoria A, B, o C;
pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale ≤ 3.00 m;
locali in classe d’uso I, ad un solo piano, con superficie ≤ 20.00 mq e altezza strutturale ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;
singoli pergolati di altezza ≤ 3.00 (3,50) m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq, fino a 30 mq;
chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza strutturale ≤ 3.50 m e aventi superficie coperta ≤ 20.00 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;
portali e strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili con altezza strutturale ≤ 4.00 m e con superficie esposta ≤ 1.50 mq;
cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale ≤ 3.50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;
pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale ≤ 2.00 m;
tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m;
muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale fino a 2.00 m se non prospetta su area pubblica, 1.50 m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;
opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del tarrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 KN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta;
gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 2.00 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.50 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra ≤ 1.50 m;
vani tecnici, serbatoi e altre opere nel sottosuolo , di altezza strutturale 3.00 m e superficie in pianta ≤ 12.00 mq;
serbatoi in opera, interrati, di superficie ≤ 9.0 mq e altezza strutturale ≤ 1.70 m;
attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2.00 m in lunghezza, larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari;
fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate;
strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza strutturale ≤ 3.00 m;
strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (con superficie esposta <1.50 mq), (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 3.00 m;
rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;
piscine non aperte al pubblico di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq.
Interventi su costruzioni esistenti
chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza ≤ 2.70 m e aventi superficie coperta ≤ 15.00 mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq;
tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq, di altezza ≤ 2.70 m e superficie coperta ≤ 10.00 mq;
pensiline, con sporgenza ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 6.00 mq, realizzate con strutture (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq;
pergolati di altezza ≤ 2.70 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq e superficie ≤ 15.00 mq;
sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) ≤ 1.0 kN/mq e superficie massima ≤ 10.00 mq;
realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature;
collegamenti verticali in legno o metallo di larghezza ≤ 1.20 m, limitatamente a un piano, all’interno di una singola unità immobiliare, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq, senza alcuna alterazione della struttura del solaio;
locali a destinazione d’uso artigianale o industriale, posti a piano terra, realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.50 m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.25 KN/mq e di superficie inferiore a 15,00 mq;
pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN;
singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN;
installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture;
trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l’aumento della larghezza del vano;
riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie;
spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovrastante, non reiterata nell’ambito dello stesso muro portante.
Autorizzazioni in zona sismica: giurisprudenza recente
In quali casi per ottenere la SCIA in sanatoria serve l’autorizzazione sismica?
TAR Lazio 10682/2025
In sede di SCIA in sanatoria, l’amministrazione che intenda subordinarne l’efficacia all’acquisizione dell’autorizzazione sismica deve motivare specificamente la riconduzione delle opere tra gli interventi ‘rilevanti’ di cui all’art. 94‑bis D.P.R. 380/2001, indicando il titolo sismico necessario e comunicare preventivamente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10‑bis Legge 241/1990. La mera affermazione che le opere incidono su parti strutturali, priva di istruttoria e contraddittorio, rende illegittimo il diniego di efficacia della SCIA.
Violazioni sismiche: il Genio Civile è tenuto a verificare anche la conformità edilizia?
TAR Sicilia 4182/2024
Il Tar Sicilia nella sentenza 4182/2024 chiarisce che il Genio Civile, nel valutare la sussistenza di opere abusive sotto il profilo sismico, non è tenuto a verificare la “doppia conformità”, che è invece elemento centrale nel procedimento di sanatoria edilizia riservata al Comune.
Nel caso in esame, i ricorrenti, comproprietari di un immobile, hanno impugnato una decisione del Genio Civile che attestava la presenza di opere strutturali abusive in violazione della normativa antisismica (Legge n. 64/1974), emessa nell’ambito di un procedimento di divisione dell’immobile. Contestavano la legittimità del provvedimento, sostenendo che un singolo comproprietario non potesse agire senza il consenso degli altri e che il Genio Civile avesse omesso di verificare correttamente la conformità delle opere alle norme tecniche ed edilizie, basandosi su dati tecnici errati e in contrasto con il D.M. 17/01/2018 e il D.P.R. 380/2001.
L’amministrazione regionale ha difeso la legittimità del provvedimento, sostenendo che il procedimento sulle violazioni sismiche è autonomo e non richiede la partecipazione di tutti i comproprietari, mentre il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’atto un provvedimento dovuto a tutela della pubblica incolumità.
Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso, affermando che il procedimento sulle violazioni sismiche è indipendente dalla verifica della doppia conformità edilizia e urbanistica e che “ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, tra cui la sussistenza della doppia conformità, è riservata al Comune e non già al Genio civile che si è limitato ad esercitare i poteri di sua pertinenza in ordine alla mera possibilità di conservare il manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica.“
Il TAR ha evidenziato che il provvedimento impugnato era stato emesso ai sensi dell’art. 100 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), che disciplina gli interventi in zone sismiche. Tale procedimento, pur connesso al procedimento di sanatoria edilizia ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, è autonomo e volto a garantire la sicurezza sismica del fabbricato, indipendentemente dalla valutazione della “doppia conformità” edilizia e urbanistica, che è di competenza del Comune.
D’altra parte il Genio Civile può ordinare la demolizione o modifica delle opere non conformi per garantire la sicurezza.
Il Tar ha inoltre stabilito che la richiesta di accertamento delle violazioni sismiche non è un atto di volontà privata, ma un’azione amministrativa nell’interesse pubblico e può essere avviata anche su segnalazione di un singolo soggetto. I ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti per dimostrare errori tecnici tali da invalidare l’accertamento del Genio Civile, e la semplice esistenza di difformità nelle misure delle opere non è sufficiente a dimostrare un’errata applicazione delle norme tecniche.
Quando è ammessa l’autorizzazione sismica in sanatoria?
Cassazione 9355/2024
L’autorizzazione sismica deve essere sempre preventiva e non può essere concessa in sanatoria, in particolare nelle aree soggette a vincoli sismici al fine di preservare la sicurezza delle costruzioni e la protezione dell’incolumità pubblica.
Con la sentenza n. 9355/2024, il Consiglio di Stato ha chiarito questo aspetto, sottolineando che, in conformità con l’art. 94 del DPR 380/2001 e con il regolamento regionale Lazio 14/2016, l’autorizzazione sismica in sanatoria non è prevista nell’ordinamento italiano. Il rilascio postumo di tale autorizzazione è infatti in contrasto con i principi di tutela dell’incolumità pubblica e di vigilanza sul rischio sismico, come stabilito dalla normativa vigente.
Il caso esaminato riguardava un complesso alberghiero situato nel Lazio, per il quale erano stati effettuati interventi edilizi senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica. La ricorrente aveva cercato di ottenere il nulla osta paesaggistico, il permesso di costruire in sanatoria e, infine, una sanatoria per l’autorizzazione sismica, ma quest’ultima era stata respinta dal Genio Civile, e il ricorso è stato successivamente rigettato dal TAR Lazio.
L’appellante ha impugnato la decisione del Tar Lazio, ritenendo errato il diniego dell’autorizzazione sismica. In particolare, ha contestato la sentenza, sostenendo che fosse sbagliato considerare esclusivamente l’art. 94 del DPR 380/2001, senza valutare la possibilità di ottenere una sanatoria postuma ai sensi dell’art. 36 dello stesso testo unico edilizio, ogniqualvolta l’immobile si trovi in una zona soggetta a vincolo sismico. In questo senso, ha argomentato che dovrebbero essere presi in considerazione anche gli articoli 99 e seguenti del DPR 380/2001.
La Regione Lazio si è opposta all’appello, ribadendo che non esiste l’autorizzazione sismica in sanatoria, ha evidenziato l’importanza della vigilanza sul rischio sismico e ha richiamato il principio fondamentale di tutela della pubblica incolumità, sottolineando che l’interesse edificatorio privato deve essere subordinato a quello pubblico.
Il Consiglio di Stato, accogliendo la posizione del Genio Civile e del TAR, ha rigettato l’appello, confermando che nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di ottenere un’autorizzazione sismica in sanatoria.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’interesse privato alla realizzazione di interventi edilizi deve sempre essere subordinato alla sicurezza pubblica. Questo principio implica che, in assenza di un’autorizzazione sismica che attesti la sicurezza dell’edificio, non possa essere rilasciato alcun permesso di costruire. Tale principio è applicabile anche all’articolo 36 del DPR 380/2001.
Creazione di tramezzature interne: occorre l’autorizzazione sismica?
Cassazione 28013/2023
La sentenza penale n. 28013/2023 della Corte di Cassazione affronta il tema dell’autorizzazione sismica per le opere realizzate in zone sismiche, nello specifico se per la creazione di tramezzature interne: occorre l’autorizzazione sismica.
In particolare, si analizza il caso di un cambio di destinazione d’uso di locali all’interno di una villetta, senza la preventiva denuncia al Genio Civile e senza autorizzazione comunale, in violazione dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001. La questione principale riguarda la necessità dell’autorizzazione sismica per la realizzazione di tramezzature. La Cassazione respinge l’automatismo secondo cui qualsiasi intervento in zona sismica richiederebbe automaticamente autorizzazione, sottolineando la distinzione tra interventi rilevanti per la pubblica incolumità, di minore rilevanza e privi di rilevanza, come stabilito dall’art. 94 bis introdotto con il D.L. 32/2019. La sentenza chiarisce che non tutti gli interventi in manutenzione straordinaria richiedono autorizzazione sismica e che è necessario valutare caso per caso. La Cassazione conclude che la sentenza impugnata non ha considerato adeguatamente le specifiche circostanze del caso in questione, quindi accoglie il ricorso con rimando a nuovo giudizio.
L’ampliamento di un seminterrato in zona sismica oltre al PdC necessita anche dell’autorizzazione sismica
Consiglio di Stato 7744/2022
Lastrico solare trasformato in terrazzo e di un soppalco interno: occorre l’autorizzazione sismica?
Consiglio di Stato 6835/2022
Niente PdC in sanatoria senza autorizzazione sismica
Tar Campania 1614/2022
Quando una struttura precaria necessita di autorizzazione sismica?
Cassazione 20362/2021
In tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall’art. 95 del dpr 380/2001 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità.
Pergotenda/pergolato e obbligo di autorizzazione sismica: occhio alle dimensioni!
TAR Lazio 7809/2021
Un gazebo in legno non ha bisogno di autorizzazione sismica e collaudo statico
Cassazione 12851/2020
I gazebo in legno, quando non hanno carattere di stabilità e permanenza nel tempo, e risultano di limitate dimensioni, possono rientrare in attività di edilizia libera.
Interventi in zona sismica: il deposito è obbligatorio anche per opere non in cemento armato
Cassazione 39335/2018
Autorizzazione sismica prevale sul permesso di costruire
Tar Calabria 202/2018
L’autorizzazione sismica deve intervenire prima del rilascio del titolo edilizio, in quanto il nulla-osta del Genio civile per le costruzioni da realizzare in zone sismiche, anche se non è condizione per il rilascio della concessione edilizia, è presupposto di efficacia di quest’ultima
Autorizzazione sismica, il preavviso al Genio Civile è sempre obbligatorio
Cassazione 9126/2017
Nelle aree a rischio sismico la speciale disciplina antisismica, acquisizione di tutte le autorizzazioni previste e l’invio di una comunicazione preventiva al Genio Civile, si applica a tutte le costruzioni la cui sicurezza può interessare la pubblica incolumità.
Anche per la realizzazione di lavori in “zona 3” serve l’autorizzazione sismica
Cassazione 56040/2017
Per l’esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il titolo abilitativo edilizio; è indispensabile la preventiva denuncia dell’intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione sismica, come previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.
Gli obblighi di denuncia e autorizzazione sussistono anche nei territori a basso rischio sismico classificati come “zona 3”.
Veranda: è necessario l’ok del Genio Civile anche se non è richiesto il Permesso di Costruire?
Cassazione 16182/2013
La realizzazione di una veranda costituisce reato se non è preceduta, in base alle norme nazionali in materia di antisismica, dalla comunicazione al Genio Civile.
Autorizzazioni in zona sismica: aggiornamenti dalle Regioni
Di seguito si riportano i principali aggiornamenti e riferimenti normativi in relazione alle autorizzazioni in zona sismica delle varie regioni.
Regione Friuli Venezia Giulia: operativo dal 1° febbraio 2025 il portale Opere strutturali FVG
Importanti novità per le autorizzazioni relative a progetti strutturali in Friuli Venezia Giulia: dal 1° febbraio 2025 è operativo il nuovo portale Opere strutturali FVG.
Trovano così applicazione le disposizioni contenute:
nella Legge Regionale 2/2024 di modifica alla Legge Regionale 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);
nel “Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica” emanato con D.P.R. 165/2024.
Con questi provvedimenti la regione Friuli Venezia Giulia ha recepito le modifiche al D.P.R. 380/2001 con riferimento alla definizione delle categorie di intervento, ai tempi e alle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi di deposito/autorizzazione e al fine di dare avvio al processo di digitalizzazione per la trasmissione delle istanze relative ai progetti strutturali e relativi adempimenti.
Regione Marche: linee guida per le costruzioni in zona sismica aggiorna al Salva Casa (2025)
Con Delibera di Giunta Regionale n. 976 del 24 giugno 2025 , la Regione Marche ha approvato le nuove Linee Guida per l’attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche di cui alla Legge Regionale 1/2018.
Le disposizioni si inseriscono nel processo di recepimento del Decreto Salva Casa avviato con la Legge regionale 4/2025, che ha aggiornato la Legge Regionale 1/2018 affidando alla Giunta regionale il compito di adottare le nuove disposizioni attuative.
Con la D.G.R. 976/2025, in particolare:
si approvano, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), e dell’articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 1/2018, le “Linee Guida per l’attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche”, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con la D.G.R. n. 975/2021;
si modifica la D.G.R. 1520/2003, sostituendo gli elenchi degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali rilevanti per la protezione civile in caso di eventi sismici, presenti negli allegati A e B, con quelli indicati nei paragrafi 5.2 e 5.3 dell’Allegato A contenuto nel provvedimento aggiornato.
Per approfondire, rimandiamo ai testi integrali qui disponibili per il download gratuito:
D.G.R. 976/2025 contenente le nuove “Linee guida per l’attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche“
Legge regionale 1/2018 aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 4/2025.
Regione Sicilia: autorizzazioni in zona sismica per lavori pubblici abolite dal Codice appalti (2024)
Con Circolare del 4 settembre 2024 l’Ufficio del Genio Civile della Regione Sicilia ha fornito importanti indicazioni in merito alle procedure di deposito ed autorizzazione e di denuncia dei lavori per le costruzioni in zona sismica relative a lavori pubblici, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice Appalti).
L’art. 42 (Verifica della progettazione), comma 3, prevede che per tutte le Opere Pubbliche le cui procedure di affidamento siano state avviate a partire dal 1° luglio 2023, tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del Genio Civile, saranno assolti con l’esito positivo dell’attività di verifica del progetto, che dovrà essere depositato con modalità telematica interoperabile nella specifica sezione dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (https://ainop-coll.mit.gov.it/portale), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con questa norma viene quindi esteso a tutte le opere pubbliche soggette al Codice il regime procedurale semplificato già previsto per i lavori pubblici di interesse statale o ad essi equiparati (art. 10, comma 7 bis, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020).
Con la circolare il Genio Civile, in pratica, ricorda che con l’entrata in vigore oggi del nuovo codice degli appalti sono di fatto abolite le procedure di deposito (art. 93 DPR 380) e di autorizzazione sismica (art. 94), nonché di denuncia dei lavori da parte del costruttore (art. 65, o Legge 1086/71), per i lavori pubblici.
Pertanto, in coerenza alla nuova disciplina sulla verifica della progettazione, relativamente ai lavori pubblici soggetti al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 36/2023, le Strutture Tecniche competenti in materia sismica (Genio Civile) della Regione Sicilia non rilasceranno più autorizzazioni sismiche né accetteranno depositi di progetti o depositi della denuncia dei lavori.
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