Appalti, il termine di 15 giorni nell’offerta anomala è perentorio?
Nella verifica dell’offerta anomala il termine di 15 giorni previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 è ordinatorio. La stazione appaltante può chiedere ulteriori chiarimenti e documenti se necessari per accertare la reale sostenibilità dell’offerta
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6457/2026, interviene su un tema particolarmente rilevante nelle gare pubbliche: come deve svolgersi il contraddittorio nella verifica di congruità dell’offerta e quali effetti produce il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici.
La controversia riguarda una gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere edili e impiantistica ferroviaria, per un valore stimato di oltre 117 milioni di euro.
Il primo classificato aveva presentato un ribasso del 30,031%. La stazione appaltante aveva quindi avviato la verifica dell’anomalia chiedendo spiegazioni sulla sostenibilità economica dell’offerta e sui costi di materiali, manodopera, attrezzature, noli e trasporti.
L’operatore forniva le prime giustificazioni entro 15 giorni. Seguivano però un’audizione e ulteriori produzioni documentali, necessarie per approfondire alcune lavorazioni. L’offerta veniva infine giudicata congrua, seria e sostenibile.
I motivi del ricorso
Il TAR Veneto aveva annullato l’aggiudicazione ritenendo che l’articolo 110 delineasse un procedimento particolarmente concentrato: una richiesta di spiegazioni e un termine massimo di 15 giorni. Secondo il giudice di primo grado, consentire ulteriori produzioni oltre quel termine avrebbe compromesso la funzione acceleratoria della norma e violato, tra gli altri, i principi di risultato, continuità delle operazioni di gara e par condicio.
La stazione appaltante e l’aggiudicatario hanno impugnato la decisione sostenendo, invece, che il termine non fosse perentorio e che la complessità dell’appalto giustificasse ulteriori approfondimenti istruttori.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato accoglie gli appelli e ribalta la decisione del TAR. Il punto centrale riguarda la natura del termine previsto dall’articolo 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Secondo i giudici, il termine non è qualificato dalla legge come perentorio e non è accompagnato da specifiche conseguenze decadenziali. Per questo va reputato ordinatorio.
Ne deriva che i 15 giorni non costituiscono un limite assoluto oltre il quale la stazione appaltante non possa più interloquire con l’operatore.
Anzi, il Consiglio di Stato chiarisce che:
«Non esiste alcuna disposizione del Codice dei contratti che possa essere letta nel senso di impedire alla stazione appaltante di svolgere un’istruttoria quanto più possibile accurata».
Se le prime giustificazioni non consentono di sciogliere tutti i dubbi sull’attendibilità dell’offerta, l’amministrazione può quindi richiedere ulteriori chiarimenti, documenti o convocare l’operatore.
Anche la durata della verifica non costituisce automaticamente un vizio. Il Collegio distingue infatti tra un giudizio di anomalia effettivamente viziato e il semplice tempo impiegato per completare gli approfondimenti:
«Un conto è che tale istruttoria sfoci in un giudizio di anomalia viziato, un conto è attribuire al (troppo) tempo per valutare i documenti il ruolo di un autonomo vizio».
Principio del risultato: non conta solo la velocità
Particolarmente importante è anche la lettura dell’art. 1 del Codice. Per il Consiglio di Stato il principio del risultato non permette di creare obblighi procedimentali che il legislatore non ha previsto:
«Dal principio del risultato […] non possono essere tratte regole inesistenti».
Il risultato, inoltre, non significa soltanto tempestività, ma anche conseguimento del migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza.
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