Aree idonee FER in Provincia di Trento: guida completa alle regole 2026

Aree idonee FER in Provincia di Trento: guida completa alle regole 2026

Gli ambiti territoriali nei quali l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili beneficia di condizioni urbanistiche e procedurali più favorevoli

La legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6 ha aggiornata in modo significativo la disciplina di riferimento in Provincia di Trento sulle aree idonee alle FER.

L’art. 56 ha integrato la legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4, la norma che promuove la produzione di energia rinnovabile e disciplina i regimi abilitativi provinciali offrendo un quadro più articolato per sviluppare nuovi impianti rinnovabili, con una preferenza evidente per aree antropizzate, infrastrutturali e già compromesse.

Ricordiamo che individuare un’area come idonea non equivale però a ottenere automaticamente l’autorizzazione. Il progetto deve continuare a rispettare le norme ambientali, paesaggistiche, culturali, edilizie e tecniche applicabili. L’idoneità incide soprattutto sulla possibilità localizzativa e sulla velocità del procedimento: riduce alcuni ostacoli, ma non elimina la necessità di verificare puntualmente sito, tecnologia, potenza, vincoli e connessione alla rete.

Ecco una sintesi completa delle disposizioni vigenti e il testo della legge 4/2022 coordinato con le modifiche previste dalla legge 6/2026.

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Quali sono le aree idonee FER nella Provincia di Trento

L’articolo 4 stabilisce che sono idonee le aree elencate nell’Allegato B. Nelle aree idonee gli impianti FER possono essere ammessi anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al Piano urbanistico provinciale e senza una specifica previsione urbanistica, purché siano rispettati gli standard urbanistici e non venga limitata la destinazione d’uso della zona.

L’Allegato B individua un insieme ampio di aree già trasformate, infrastrutturate o caratterizzate da usi compatibili. In sintesi, rientrano tra le aree idonee:

aree per servizi infrastrutturali e discariche;
aree produttive industriali e artigianali;
aree miste commerciali, terziarie e produttive;
aree estrattive effettive e cave;
siti oggetto di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
discariche non controllate e bonificate secondo la normativa provinciale;
aree di servizio per la mobilità, strade esistenti o da potenziare e parcheggi;
siti con impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile oggetto di rifacimento, potenziamento o ricostruzione, entro i limiti previsti;
siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori ferroviari, dei concessionari autostradali e delle società di gestione aeroportuale nei sedimi aeroportuali;
determinati beni del demanio militare, della Giustizia e dello Stato.

La legge consente ai Comuni di individuare ulteriori aree idonee mediante variante semplificata al piano regolatore generale, con particolare attenzione alle aree compromesse, non più utilizzabili per altri scopi o acquisite al patrimonio pubblico a seguito di procedimenti contro abusi edilizi.

Impianti esistenti, repowering e sistemi di accumulo

Sono idonei anche i siti nei quali è già presente un impianto che produce energia dalla stessa fonte e si realizza un intervento di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente con accumulo. La variazione dell’area occupata non può superare il 20%, ferme le tutele culturali e paesaggistiche sulle nuove superfici.

Per il fotovoltaico a terra in area agricola, la legge precisa che questa variazione di area non è consentita. Il repowering va quindi analizzato con particolare cautela quando coinvolge suolo agricolo.

Aree idonee specifiche per il fotovoltaico

Oltre alle categorie generali, per gli impianti fotovoltaici l’Allegato B considera idonee anche:

le aree industriali edificate;
le aree agricole i cui punti si trovano entro 350 metri dalle aree industriali edificate;
le aree agricole adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri;
le aree non agricole adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri;
gli edifici, le strutture edificate e le relative superfici esterne pertinenziali;
gli invasi idrici e i canali artificiali;
gli impianti e le pertinenze ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.

Le distanze devono essere verificate cartograficamente sul caso concreto. Non basta che una particella sia genericamente “vicina” a un’area industriale o a un’autostrada: occorrono perimetri, basi dati e misurazioni coerenti con gli strumenti territoriali e con la configurazione effettiva del sito.

Aree idonee specifiche per il biometano

Per gli impianti di produzione di biometano, oltre alle categorie generali, sono idonee le aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i siti di interesse nazionale, e le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri. Anche in questo caso l’idoneità territoriale è soltanto una parte della due diligence: disponibilità delle matrici, logistica, emissioni, accessibilità, connessione e compatibilità ambientale restano elementi decisivi.

Fotovoltaico e agrivoltaico nelle aree agricole tutelate

Una delle novità centrali previste dalla legge 6/2026 riguarda l’introduzione dell’articolo 4 bis e dell’Allegato B bis.

Nelle aree agricole del PUP che ricadono in aree di tutela ambientale e nelle aree agricole di pregio, il fotovoltaico a terra e l’agrivoltaico sono consentiti solo nel rispetto di criteri tecnici, paesaggistici, agronomici, ecologici e culturali. La verifica compete all’autorità competente in materia paesaggistica.

Resta inoltre ferma la disciplina provinciale sull’agricoltura. Gli interventi nelle aree agricole e agricole di pregio possono essere realizzati esclusivamente da agricoltori, come previsto dalla normativa provinciale: un aspetto da controllare in fase di qualificazione del proponente.

I principali criteri dell’Allegato B bis

Ambito
Requisiti principali

Tecnico
Producibilità minima di 1.400 kWh/kWp asseverata; integrazione con strutture agricole; occupazione fino al 40% della SAU; monitoraggio decennale; verifiche statiche e antincendio.

Paesaggistico e agronomico
Pendenza inferiore al 15%; allineamento con colture e segni del paesaggio; priorità a edifici e superfici meno produttive; tutela dei muretti a secco; limitazioni per uliveti e colture certificate; superfici antiriflesso.

Ecologia e biodiversità
Rispetto dei corsi d’acqua; specie autoctone per le schermature; inerbimento totale senza cemento o teli pacciamanti; fondazioni puntuali e reversibili; gestione delle acque di lavaggio.

Patrimonio storico-culturale
Rispetto dei coni visivi e dei belvedere verso borghi storici, beni vincolati e siti UNESCO.

Cabine e infrastrutture
Manufatti, connessioni, trasformatori, reti, stoccaggi e batterie devono minimizzare l’uso di suolo agricolo.

Tra le prescrizioni più selettive vi è l’esclusione dei suoli interessati nei cinque anni precedenti da coltivazioni biologiche o certificate DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT, oppure iscritte nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici.

Nei prati stabili deve essere garantita la compatibilità con lo sfalcio e la conservazione del microclima; nei pascoli d’alta quota e nelle aree protette l’integrazione è prevista sui tetti delle strutture esistenti, con finiture opache e colori locali.

Se i criteri non sono rispettati, o se cessa l’attività aziendale, la legge prevede la rimozione immediata dell’impianto e delle opere e infrastrutture connesse. Per questo la sostenibilità agricola del progetto deve essere dimostrata e mantenuta nel tempo, non soltanto dichiarata in fase autorizzativa.

Quali semplificazioni si applicano nelle aree idonee

L’idoneità produce vantaggi concreti nel procedimento di autorizzazione integrata:

l’autorizzazione paesaggistica è sostituita da un parere obbligatorio ma non vincolante;
se il parere non arriva entro il termine, l’amministrazione competente procede comunque sulla domanda;
i termini del procedimento sono ridotti di un terzo;
la localizzazione può essere ammessa anche senza una specifica previsione urbanistica, nei limiti indicati dalla legge.

Il procedimento unico ordinario per l’autorizzazione integrata si conclude entro un massimo di 90 giorni; nelle aree idonee la riduzione di un terzo porta il termine teorico a 60 giorni. Il calcolo concreto può tuttavia risentire di sospensioni, integrazioni documentali, valutazioni coordinate e discipline speciali. È quindi prudente considerare il termine come riferimento normativo, non come garanzia automatica di cantierabilità entro due mesi.

Zone di accelerazione: il livello successivo

Nell’ambito delle aree idonee, la Provincia deve approvare, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, un piano che individui le zone di accelerazione terrestri per impianti FER, sistemi di accumulo co-ubicati, opere connesse e infrastrutture indispensabili.

Se un’area idonea ricade in una zona di accelerazione, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA sono escluse quando il progetto incorpora le misure di mitigazione individuate nella VAS del piano. Non tutte le aree idonee sono quindi automaticamente zone di accelerazione: serve una specifica individuazione pianificatoria e devono essere rispettate le relative misure ambientali.

Regime autorizzativo: come orientarsi

Il regime dipende da fonte, potenza e configurazione. L’Allegato A della legge provinciale assoggetta ad autorizzazione integrata, tra gli altri, gli impianti fotovoltaici non collocati sulle coperture con potenza pari o superiore a 50 kW, gli eolici da 60 kW, gli idroelettrici da 220 kW di potenza media nominale annua, gli impianti a biomassa oltre determinate soglie e gli impianti a biogas da 300 kW.

Gli interventi diversi da quelli dell’Allegato A sono in via generale sottoposti a procedura abilitativa semplificata, salvo i casi di edilizia libera disciplinati dalla legge. La corretta classificazione va svolta sul progetto reale: una diversa potenza, la collocazione su copertura, opere connesse o modifiche sostanziali possono cambiare il titolo necessario.

Dall’idoneità dell’area al progetto fotovoltaico

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