RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione

RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione

L’RSPP è un collaboratore del datore di lavoro coinvolto nella stesura e nell’aggiornamento della valutazione dei rischi. Ecco quali sono i compiti

In sintesi
L’RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è il professionista designato dal datore di lavoro per coordinare le attività tecniche di individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi. L’RSPP non sostituisce il datore di lavoro e, di regola, non possiede autonomi poteri decisionali o di spesa. Può tuttavia rispondere civilmente o penalmente quando un errore professionale, una valutazione inadeguata o l’omessa segnalazione di un rischio abbiano contribuito causalmente a un infortunio.

Nell’ambito della sicurezza e della salute sul lavoro, il responsabile del servizio prevenzione e protezioneRSPP – ricopre un ruolo di assoluta importanza. È una figura obbligatoria per ogni realtà aziendale, nominata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare tutti gli strumenti e le procedure per la prevenzione dei rischi e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La mancata nomina dell’RSPP comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze; egli può essere punito con l’arresto oppure con un’ammenda. Per evitare queste conseguenze, puoi utilizzare un software per la sicurezza sul lavoro e stampare tutta la modulistica richiesta per la sicurezza sui luoghi di lavoro come lettere di designazione e comunicazioni per RSPP, comunicazioni inadempienze, verbale di visita, ecc.

Il D.Lgs. 81/2008 pone grande attenzione agli aspetti correlati a questa figura, a partire dai compiti fino ad arrivare alla formazione che deve seguire per ricoprire questo incarico. In questo articolo ti spiego chi è l’RSPP, come si forma e quali sono i compiti che deve svolgere.

RSPP chi è?

L’RSPP è il soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’RSPP, il cui significato è responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è una delle principali figure che si adopera per la sicurezza aziendale. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge essenzialmente compiti di prevenzione e protezione dai rischi, individuandone i fattori ed elaborando procedure di sicurezza.

L’art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 81/2008 lo definisce come:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Come avviene la nomina dell’RSPP?

La figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione viene, obbligatoriamente, individuata dal datore di lavoro. La nomina avviene attraverso un modulo datato e firmato da entrambe le parti che assegna l’incarico al soggetto e che va poi conservato insieme al DVR. Per comprendere meglio come avviene la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, ti consiglio di approfondire: nomina RSPP.

Il modello, come quello che ti fornisco di seguito, è stato realizzato con il software per la sicurezza sul lavoro che puoi scaricare gratuitamente per 30 giorni e stampare tutta la modulistica richiesta dalla normativa.

Quale formazione deve avere il responsabile del servizio prevenzione e protezione?

Chiunque assuma la funzione di RSPP, che sia il datore di lavoro, una figura interna o esterna, deve possedere determinati requisiti stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08:

un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il percorso formativo per diventare RSPP è specificato nell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 e prevede una formazione strutturata in 3 moduli:

modulo A che è il corso base della durata di 28 ore ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli (moduli B e C);
modulo B che è il corso correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro, è comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, fatta eccezione per i settori di agricoltura-pesca, cave-costruzioni, sanità residenziale e chimico-petrolchimico per i quali è prevista una formazione aggiuntiva con moduli di specializzazione;
modulo C che è il corso finalizzato all’acquisizione di competenze/abilità relazionali e gestionali della durata di 24 ore.

Per il mantenimento della funzione, è necessario effettuare degli aggiornamenti della formazione ogni 5 anni.

I percorsi formativi variano a seconda della figura che ricopre questo incarico e sono specificati dall’art.32 del D.Lgs. 81/08. Per comprendere meglio il percorso formativo ti consiglio di approfondire: nomina RSPP.

Quali sono i compiti dell’RSPP?

L’RSPP cosa fa? Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione affianca il datore di lavoro in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione. Più dettagliatamente l’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 specifica che il responsabile del servizio prevenzione e protezione deve:

collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e, quindi, nella stesura del relativo documento DVR, nella programmazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione attuate per garantire adeguati livelli di salute e sicurezza;
individuare i fattori di rischio all’interno dell’azienda;
monitorare in continuo le dinamiche che si sviluppano all’interno dell’azienda per quanto riguarda lo stato delle risorse strutturali e tecnologiche (ambienti di lavoro, impianti, macchine, attrezzature, etc.), l’organizzazione, la formazione e le prassi di lavoro seguite, segnalando in forma scritta al datore di lavoro le situazioni di rischio;
elaborare procedure e istruzioni operative di sicurezza per le varie attività aziendali (ad esempio per le attrezzature o compiti lavorativi che costituiscono un maggior rischio per i lavoratori);
proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ossia alla riunione periodica annuale (art. 35 D.Lgs. 81/2008);
fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36 D.Lgs. 81/2008.

Chi può svolgere il ruolo di responsabile del servizio di protezione e prevenzione?

Il ruolo del responsabile del servizio prevenzione e protezione può essere ricoperto da:

una figura interna all’azienda in possesso dei requisiti descritti dall’art. 32 D.Lgs. 81/2008;
una figura esterna all’azienda in possesso dei requisiti descritti dall’art. 32 D.Lgs. 81/2008;
stesso datore di lavoro (solo in alcuni casi che ti riporto di seguito).

Quando si può nominare un RSPP esterno?

L’art. 31 D.Lgs. 81/2008 al comma 4 stabilisce che il ricorso ad un RSPP esterno è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti descritti dall’ art 32 D.Lgs. 81/2008.

Quando l’RSPP può essere lo stesso datore di lavoro?

Il datore di lavoro può decidere di assumere lui stesso il ruolo di RSPP nelle (art. 34, comma 1, allegato A):

aziende per le quali non vi è l’obbligo di nominare un RSPP interno;
aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende estrattive e altre attività minerari, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);
aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
altre aziende fino a 200 lavoratori.

I corsi di formazione ai quali il datore di lavoro deve necessariamente partecipare sono di durata diversa in base al tipo di rischio presente in azienda:

rischio basso 16 ore;
rischio medio 32 ore;
rischio alto 48 ore.

Quando può essere nominato un RSPP interno?

L’incarico del RSPP deve essere necessariamente ricoperto da una figura interna, come previsto dall’art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, nei seguenti casi:

aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 (cd. decreto Seveso), soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
centrali termoelettriche;
impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/1995 (decreto riguardante le radiazioni ionizzanti);
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Negli altri casi può essere sia interno che esterno.

Quale formazione deve svolgere il responsabile del servizio prevenzione e protezione?

Chiunque assuma la funzione di RSPP, che sia il datore di lavoro, una figura interna o esterna, deve possedere determinati requisiti stabiliti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/08:

un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) il nuovo Accordo Stato Regioni conferma la struttura già prevista, senza introdurre modifiche ai percorsi formativi. La formazione resta, quindi, strutturata in 3 moduli:

modulo A che è il corso base della durata di 28 ore ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli (moduli B e C);
modulo B che è il corso correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro, è comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore, fatta eccezione per i settori di agricoltura-pesca, cave-costruzioni, sanità residenziale e chimico-petrolchimico per i quali è prevista una formazione aggiuntiva con moduli di specializzazione;
modulo C che è il corso finalizzato all’acquisizione di competenze/abilità relazionali e gestionali della durata di 24 ore.

Modulo A

Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Questo modulo deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere:

la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Modulo B

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il suddetto modulo è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quelli per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella di seguito riportata che da 4 diventano 5 (la pesca è stata infatti scorporata dall’agricoltura e silvicoltura) e l’estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.

Moduli B di specializzazione Modulo
Riferimento codice settori Ateco 2007

Lettera – Descrizione macrocategoria

Durata

Modulo B-SP1

Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia

A 01-02- Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia
16 ore

Modulo B-SP2

Pesca

A 03- Pesca
12 ore

Modulo B-SP3

Costruzioni

F – Costruzioni
16 ore

Modulo B-SP4

Sanità residenziale

Q – Sanità e assistenza sociale (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)
12 ore

Modulo B-SP5

Chimico – Petrolchimico

C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)
16 ore

Il modulo B deve consentire ai responsabili di acquisire le conoscenze/abilità per:

individuare i pericoli e valutare tutti i rischi connessi agli ambienti di lavoro e all’organizzazione del lavoro;
individuare le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare in relazione agli specifici rischi;
individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di salute e sicurezza per ogni tipologia di rischio.

Modulo C

Il modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:

progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

Quali corsi di aggiornamento deve svolgere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?

L’aggiornamento previsto per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere effettuato con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di conclusione del modulo B. Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono 40 distribuite nell’arco temporale del quinquennio.

Come viene riconosciuta la formazione pregressa dell’RSPP?

Restano validi i percorsi formativi svolti durante la vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per quanto riguarda i moduli A e C, per i quali viene riconosciuto un credito formativo completo. Lo stesso vale anche per il modulo B, secondo quanto indicato nella tabella riportata di seguito.

Corso frequentato
Credito riconosciuto secondo il nuovo Accordo

Modulo B comune
Credito totale riconosciuto

Modulo B specialistico

 

 

 

Modulo B-SP1: Agricoltura – Pesca (12 ore)
Già riconosciuto come Modulo B1 nell’Accordo del 2006

Già riconosciuto come Modulo B2

Credito totale per il Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore)

Credito totale per il Modulo B-SP2: Pesca (12 ore)

Modulo B-SP2: Attività estrattive – Costruzioni (16 ore)
Già riconosciuto come Modulo B3 nell’Accordo del 2006

Credito totale per il Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore)

Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore)
Già riconosciuto come Modulo B7 nell’Accordo del 2006

Credito totale per il Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore)

Modulo B-SP4: Chimico – Petrolchimico (16 ore)
Già riconosciuto come Modulo B5 nell’Accordo del 2006

Credito totale per il Modulo B-SP5: Chimico – Petrolchimico (16 ore)

Quali sono i titoli di studio riconosciuti per l’esonero dalla frequenza dei moduli A, B e C?

I titoli accademici che consentono l’esonero dall’obbligo di frequenza dei moduli A e B, sia nella componente comune sia in quella specialistica, previsti nell’ambito della formazione per addetto al servizio di prevenzione e protezione sono:

laure magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4LM-20 fino a LM-25, e LM-27 fino a LM-35 (D.M. dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007);
laurea specialistica ricompresa nelle classi: 4/S e da 25/S a 38/S (D.M. dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000);
laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 (di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009);
laurea triennale appartenente alla classe L/SNT 4 (di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009).

Rientrano, inoltre, tra i titoli abilitanti all’esonero i diplomi di laurea in ingegneria e architettura del previgente ordinamento, rilasciati in conformità al Regio Decreto del 30 settembre 1938, n. 1652.

L’esonero dalla frequenza può essere, altresì, riconosciuto nei confronti di chi abbia frequentato corsi universitari di specializzazione, perfezionamento o master, a condizione che i programmi e le modalità didattiche risultino coerenti con i contenuti e la struttura formativa previsti dall’Accordo Stato Regioni 2025.

Tale corrispondenza dovrà essere formalmente attestata da apposita certificazione rilasciata dall’ateneo di riferimento, che ne dichiari l’equivalenza in termini di contenuti e durata.

Infine, sono esonerati dalla partecipazione ai moduli A, B e C anche i soggetti che abbiano svolto per almeno 5 anni attività tecnica in ambito salute e sicurezza sul lavoro, in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Quali sono le modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento?

I corsi di formazione sono consentiti in presenza fisica e in video conferenza sincrona. Mentre la modalità e-learning è prevista solo per il modulo A. Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento tutte le modalità sono consentite.

Quali sono le responsabilità del responsabile del servizio prevenzione e protezione?

Le responsabilità a cui sono soggetti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione possono essere di natura penale e civile.

Il D.Lgs. 81/2008 non prevede specifiche sanzioni contravvenzionali a carico dell’RSPP per il semplice mancato svolgimento dei compiti indicati dall’art. 33. Ciò significa che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, diversamente dal datore di lavoro o dal preposto, non risponde automaticamente per una situazione di pericolo priva di conseguenze lesive.

L’assenza di sanzioni dirette non esula, però, l’RSPP dalla possibilità di incorrere in responsabilità penali qualora se ne verifichino le condizioni.

Quando si verifica un infortunio o una malattia professionale, il responsabile può essere chiamato a rispondere se una sua valutazione errata, un’omissione tecnica o la mancata segnalazione di un rischio hanno contribuito alla produzione dell’evento.

Tutte le volte, infatti, in cui si verifica un infortunio attribuibile ad una situazione pericolosa, l’RSPP ha l’obbligo di conoscenza e segnalazione dell’accaduto (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814), ma la figura di garanzia e quindi responsabile è sempre il datore di lavoro.

Quando può sorgere la responsabilità penale dell’RSPP?

La responsabilità penale dell’RSPP può configurarsi soprattutto in relazione ai reati colposi di evento, come l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, quando risultino provati i seguenti elementi:

la presenza di un rischio che l’RSPP avrebbe dovuto individuare o valutare in base alle proprie competenze;
una condotta colposa, consistente in negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle regole tecniche;
l’omessa o inadeguata segnalazione del rischio al datore di lavoro;
la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento;
il nesso causale o concausale tra la condotta dell’RSPP e l’infortunio o la malattia professionale.

In presenza di tali condizioni, l’RSPP può rispondere in concorso con il datore di lavoro, il dirigente, il preposto o altri soggetti coinvolti. La responsabilità concorrente dell’RSPP non elimina né riduce automaticamente quella del datore di lavoro, che conserva gli obblighi decisionali, organizzativi e di vigilanza previsti dalla normativa.

L’RSPP deve vigilare direttamente sui lavoratori?

L’RSPP non è incaricato della vigilanza quotidiana sul comportamento dei lavoratori e sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale. Tali funzioni appartengono principalmente al datore di lavoro e ai preposti.

Il responsabile del servizio deve invece:

individuare le carenze del sistema di prevenzione;
valutare i rischi presenti nell’organizzazione;
comunicare al datore di lavoro le criticità riscontrate;
proporre misure correttive e procedure efficaci;
suggerire programmi specifici di informazione e formazione.

La segnalazione delle criticità dovrebbe essere documentata, preferibilmente per iscritto, in modo da rendere chiari il rischio individuato e le misure proposte.

Quando può configurarsi la responsabilità civile dell’RSPP?

Sul piano civile, l’RSPP può essere tenuto a risarcire i danni quando una sua condotta negligente, imprudente o tecnicamente inadeguata abbia contribuito causalmente alla loro produzione. Il titolo della responsabilità dipende dal rapporto esistente tra l’RSPP, l’azienda e il soggetto che richiede il risarcimento.

Nei confronti del lavoratore infortunato o di altri terzi danneggiati può trovare applicazione la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 del Codice civile qualora siano dimostrati la condotta colposa, il danno ingiusto e il nesso causale.

Quando l’RSPP è un professionista esterno, l’azienda committente può contestare anche l’inesatto adempimento dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile. In base all’art. 1176, secondo comma, la diligenza richiesta deve essere valutata con riguardo alla natura professionale dell’attività esercitata, tenendo conto delle caratteristiche e della complessità dell’incarico.

Qualora la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, può inoltre trovare applicazione l’art. 2236 del Codice civile, che limita la responsabilità del prestatore d’opera ai casi di dolo o colpa grave. Tale limitazione riguarda però esclusivamente i problemi caratterizzati da effettiva e particolare difficoltà tecnica e non si applica automaticamente a ogni errore dell’RSPP.

Se il medesimo danno è riconducibile alle condotte di più soggetti, può trovare applicazione l’art. 2055 del Codice civile sulla responsabilità solidale. Il danneggiato può quindi richiedere l’intero risarcimento a uno dei corresponsabili, ferma restando la successiva ripartizione interna secondo la gravità delle rispettive colpe e l’incidenza causale delle condotte.

RSPP e RLS possono coincidere?

Il rappresentante del servizio prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono due figure del servizio di prevenzione e protezione con caratteristiche e obblighi diversi tra loro e pertanto non coincidono.

L’RSPP ha il compito di fare le veci del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro, mentre quello dell’RLS è di consultazione e controllo nonché di tutela dei diritti dei lavoratori di cui è il rappresentante. Entrambi rispondono al datore di lavoro riportando eventuali problematiche riscontrate, suggerimenti e idee per migliorare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro e dei lavoratori.

Differenza tra RSPP e ASPP

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) sono due figure molto simili tra loro in quanto fanno parte del servizio di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve istituire all’interno dell’azienda. Tuttavia, le due figure presentano differenze che riguardano la nomina, la formazione e le responsabilità.

la nomina del RSPP è obbligatoria in ogni azienda, mentre per la nomina del ASPP è il datore di lavoro a dover decidere se è necessario o meno nominarlo.
l’RSPP ha un ruolo di maggiore responsabilità rispetto al ASPP, la cui funzione è quella di supporto.
l’ASPP è soggetto ad una formazione obbligatoria con una durata dei percorsi formativi inferiore rispetto a quelli destinati al RSPP.

RSPP: le FAQ

Qual è il ruolo dell’RSPP?

L’RSPP svolge una funzione chiave nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, affiancando il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nell’elaborazione delle misure di prevenzione e nella promozione di una cultura della sicurezza.

Da chi viene scelto l’RSPP e come?

La nomina dell’RSPP spetta esclusivamente al datore di lavoro, che ufficializza l’incarico tramite un documento scritto, datato e firmato, da conservare insieme al DVR.

Quali competenze deve possedere un RSPP per svolgere il proprio incarico?

Deve avere almeno un diploma di scuola superiore e completare una formazione specifica articolata in tre moduli (A, B e C), strutturata secondo la natura dei rischi presenti nel contesto lavorativo.

Come si struttura il percorso formativo per diventare RSPP?

Il percorso include tre moduli:

Modulo A: corso introduttivo (28 ore);
Modulo B: corso tecnico sui rischi (48 ore + eventuali moduli specialistici);
Modulo C: corso sulle competenze gestionali e relazionali (24 ore).

Ogni quanto l’RSPP deve aggiornare la sua formazione?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni e prevede un minimo di 40 ore distribuite nell’arco del quinquennio.

Esistono esoneri dalla formazione RSPP?

Sì. Sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B coloro che possiedono specifiche lauree o che hanno svolto, per almeno 5 anni, attività tecniche in materia di salute e sicurezza in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

Possono essere incaricate tre figure: un dipendente interno qualificato, un professionista esterno o lo stesso datore di lavoro (solo in specifici casi previsti dalla normativa).

L’RSPP può essere anche l’RLS?

No, le due figure hanno compiti distinti e non possono coincidere. L’RSPP collabora con il datore di lavoro per la gestione della sicurezza, mentre l’RLS rappresenta i lavoratori e vigila sulla corretta applicazione delle misure preventive.

Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?

L’RSPP ha la responsabilità generale del servizio di prevenzione e protezione, mentre l’ASPP lo supporta operativamente. La nomina dell’ASPP non è sempre obbligatoria, ma discrezionale.

RSPP: giurisprudenza recente

Le carenze del PSC esonerano il RSPP dalle omissioni del POS?
Cassazione Penale 31434/2026

La sentenza della Cassazione Penale n. 31434/2026 riguarda un infortunio mortale avvenuto durante la movimentazione di un pacco di bombole di circa 1.500 kg. Il carico si è ribaltato durante il posizionamento, causando la morte di un lavoratore.

La Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro e del RSPP, perché il POS non aveva valutato adeguatamente i rischi specifici della movimentazione e del posizionamento del carico.

Il principio principale è che una carenza del PSC non esonera il RSPP o l’impresa dalle proprie responsabilità se il rischio era già conosciuto o prevedibile prima dell’inizio dei lavori. Il POS deve quindi descrivere in modo concreto le modalità di esecuzione della lavorazione, indicando attrezzature, procedure e misure di sicurezza adeguate.

La Corte ha inoltre evidenziato che le attrezzature devono essere idonee al peso del carico, i lavoratori devono essere adeguatamente formati e informati e il datore deve garantire una vigilanza efficace. Il comportamento imprudente del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità dell’organizzazione aziendale.

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Quando il direttore tecnico risponde di un infortunio sul lavoro?
Cassazione Penale 26248/2026

La Cassazione ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità del direttore tecnico non deriva automaticamente dal ruolo ricoperto, ma dalla sua effettiva partecipazione all’organizzazione del cantiere e dai poteri realmente esercitati.

Nel caso esaminato, un lavoratore è morto cadendo da una scala durante un’attività di controllo a 3,5 metri di altezza, senza adeguata formazione né dispositivi di protezione. La Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro e del direttore tecnico, poiché quest’ultimo aveva avuto un ruolo concreto nelle decisioni operative del cantiere.

La sentenza chiarisce inoltre che anche controlli e verifiche sono considerati lavori in quota se comportano rischio di caduta, e che l’assenza del tecnico dal cantiere al momento dell’incidente non elimina la responsabilità se egli aveva poteri di organizzazione e controllo.

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Omessa informazione sui rischi da amianto, la nomina del RSPP non esonera datore e dirigenti
Cassazione 5757/2026

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 5757/2026, ribadisce che la nomina dell’RSPP non equivale a delega di funzioni e non trasferisce la posizione di garanzia del datore di lavoro. Datore e dirigenti restano penalmente responsabili per informazione, cooperazione e gestione dei rischi, anche negli appalti con esposizione ad amianto. Nel caso concreto, l’omessa informazione sui rischi e la carente cooperazione tra committente e appaltatore hanno integrato profili di responsabilità prevenzionistica. La presenza di un RSPP e del DUVRI non esonera i garanti dall’obbligo di vigilanza e controllo effettivo sulla sicurezza.

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Si arrampica sugli scaffali per vedere la merce e muore, l’azienda è responsabile per non aver eliminato il rischio?
Cassazione Penale 29235/2025

La sentenza di Cassazione Penale 29235/2025 tratta di un infortunio mortale sul lavoro accaduto in una cella frigorifera. Il magazziniere, dovendo prelevare della merce stoccata sugli scaffali all’interno di una delle celle frigorifere del magazzino, non disponendo di un sistema di gestione della merce che ne consentisse l’individuazione automatica, si è arrampicato lungo i montanti di una scaffalatura ed è stato travolto dal crollo accidentale di un bancale di merce refrigerata decedendo dopo un’ora per asfissia meccanica violenta.

Le sentenze di merito hanno accertato che il sistema gestionale in uso indicava solo la cella di stoccaggio, non la posizione esatta del bancale al suo interno. I codici identificativi erano riportati su un semplice foglio di carta “A4” apposto frontalmente, spesso illeggibile a causa dell’altezza, della scarsa illuminazione e della condensa. Questa carenza strutturale aveva portato i lavoratori a sviluppare una prassi pericolosa: arrampicarsi sulle scaffalature per individuare visivamente la merce. Nonostante le presunte diffide verbali, l’azienda non aveva adottato misure idonee a eliminare tale rischio.

La sentenza ha confermato la responsabilità penale del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante e RSPP, e del consigliere di amministrazione, entrambi ritenuti datori di lavoro “di fatto” e “dirigenti” nell’organizzazione della sicurezza.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi della difesa, che puntavano su due argomentazioni principali:

l’abitudine di arrampicarsi non è diffusa: la difesa sosteneva che la prassi di arrampicarsi non fosse diffusa e che i cartelli fossero visibili. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ribadendo che la condotta del lavoratore non era “abnorme” o “esorbitante” dalla sfera di rischio che il datore di lavoro aveva l’obbligo di governare. La condotta era una diretta conseguenza delle carenze del sistema di lavoro aziendale;
posizione di garanzia del consigliere di amministrazione: la difesa sosteneva che il consigliere non avesse deleghe specifiche per la sicurezza. Anche in questo caso, la Corte ha confermato la sua responsabilità, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle società di capitali, gli obblighi in materia di sicurezza gravano su tutti i membri del consiglio di amministrazione, a meno che non siano state validamente conferite deleghe di funzioni. La sentenza ha sottolineato che il consigliere era il responsabile “anche di fatto” della sede in cui si è verificato l’infortunio, rendendolo un soggetto con una posizione di garanzia che non poteva sottrarsi all’obbligo di vigilanza e prevenzione.

È essenziale che la valutazione dei rischi prenda in considerazione non solo i pericoli intrinseci delle macchine o delle lavorazioni, ma anche le modalità operative e le abitudini informali sviluppate dai lavoratori. Se le procedure aziendali non sono adeguate, i lavoratori possono adattarsi in modo rischioso e questo rischio deve essere previsto e gestito dal datore di lavoro. La semplice “diffida verbale” non è sufficiente. È necessario un sistema di formazione, informazione e addestramento che metta i lavoratori in condizione di operare in sicurezza, fornendo loro gli strumenti e le procedure adeguate.

I dirigenti, i membri dei consigli di amministrazione e i preposti hanno una responsabilità diretta e non possono sottrarsi agli obblighi di sicurezza, anche in assenza di deleghe formali. La loro responsabilità si estende anche a prevenire i rischi derivanti da comportamenti dei lavoratori che, seppur imprudenti, non possono essere considerati “abnormi” o al di fuori dell’ambito di rischio gestibile dall’impresa.

La sentenza in esame rafforza l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce al datore di lavoro il ruolo di garante onnicomprensivo della salute e sicurezza dei lavoratori, un monito chiaro a tutte le imprese a non sottovalutare gli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Infortunio del lavoratore durante lo scarico merci, DVR generico e condanna dell’RSPP
Cassazione 18447/2025

La sentenza n. 18447/2025 della Corte di Cassazione riguarda il decesso di un lavoratore avvenuto durante operazioni di scarico merce da un autocarro, svolte in condizioni precarie su una rampa inclinata. Il dipendente, salito da solo sul camion e utilizzando una scala instabile, è caduto da circa 1,70 metri, riportando lesioni mortali.

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è stato condannato per omicidio colposo in primo grado e in appello, con l’accusa di non aver previsto nel DVR rischi e procedure specifiche per il sito e le modalità operative in cui si è verificato l’infortunio.

Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione è stato contestato di non aver valutato i rischi specifici legati al luogo dell’incidente nel DVR, di non aver previsto misure operative e preventive adeguate per lo scarico della merce e di aver omesso di considerare i pericoli connessi all’uso di scale su mezzi in pendenza. Le indicazioni contenute nel DVR sono state giudicate generiche e inadeguate rispetto al contesto operativo reale.

Nel ricorso alla Corte di Cassazione, la difesa dell’RSPP ha denunciato un’errata valutazione delle prove e carenze motivazionali, sostenendo che il DVR fosse già adeguato e che la Corte d’Appello non avesse considerato la consulenza tecnica né i motivi aggiunti presentati. In secondo luogo ha sostenuto l’interruzione del nesso causale, attribuendo al lavoratore una condotta anomala e imprevedibile. Ha, inoltre, contestato il rifiuto delle attenuanti generiche, richiamando la condotta collaborativa dell’imputato e l’assenza di precedenti penali. Infine, ha criticato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, ritenendo essenziale la consulenza tecnica per valutare correttamente le misure di sicurezza contenute nel DVR.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’RSPP, confermando la condanna e il pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondate le censure difensive, poiché basate su una rilettura del merito non ammessa in Cassazione. Il DVR era stato correttamente giudicato insufficiente dai giudici di merito e la consulenza tecnica non era decisiva. La condotta del lavoratore non è stata considerata abnorme, ma riconducibile alle sue mansioni. La richiesta di attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile per mancanza di elementi favorevoli concreti. Infine, la mancata acquisizione della consulenza tecnica non ha violato i diritti della difesa, in quanto priva di elementi decisivi e già valutata nei precedenti gradi.

Rifiutare incarico RSPP dà diritto al licenziamento per giusta causa?
Cassazione 43553/2025

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 43553/2024 riguarda il rifiuto da parte di un dipendente dell’incarico di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) proposto dal datore di lavoro.

Il rifiuto dell’incarico da parte del lavoratore è legittimo o può configurare il licenziamento per giusta causa?

Nello specifico, la contestazione riguardava:

rifiuto di proseguire l’incarico di RSPP, motivato dalla manifesta incompatibilità con il datore di lavoro;
intemperanze verbali verso colleghi;
assenze ingiustificate.

Il datore di lavoro ha ritenuto che tali episodi compromettessero il rapporto fiduciario, culminando nel licenziamento per giusta causa.

Il dipendente ha impugnato il licenziamento. Il Tribunale di Nola ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento delle retribuzioni perdute. Tuttavia, la Corte d’Appello di Napoli ha riformato tale decisione, respingendo la contestazione del licenziamento e qualificando il comportamento del dipendente come “grave insubordinazione”.

Il dipendente ha presentato ricorso per Cassazione sollevando 3 motivi:

errata qualificazione del rifiuto come grave insubordinazione, in quanto l’accettazione dell’incarico di RSPP non era obbligatoria;
sproporzione della sanzione applicata rispetto alla condotta, che avrebbe dovuto comportare solo una misura disciplinare conservativa;
erronea interpretazione della contestazione disciplinare, che non avrebbe addebitato insubordinazione, ma solo un’espressione irrispettosa.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto il giudizio della Corte d’Appello.

In particolare, è stato confermato che il rifiuto di adempiere alle disposizioni del datore di lavoro costituisce insubordinazione idonea a ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario.

La Cassazione ha giudicato infondati i motivi di ricorso, evidenziando che il comportamento del dipendente ha violato i principi di correttezza e buona fede, giustificando il licenziamento per giusta causa. Ha, inoltre, condannato il dipendente al pagamento delle spese processuali oltre accessori di legge.

Approfondimenti

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