Fotovoltaico su terreno agricolo: la distanza dalla mera area industriale non basta

Fotovoltaico su terreno agricolo: la distanza dalla mera area industriale non basta

Per il TAR Abruzzo, ai fini dell’idoneità dell’area non è sufficiente trovarsi entro la fascia prevista dalla legge: occorre verificare che l’insediamento assunto come riferimento sia effettivamente qualificabile come impianto o stabilimento industriale. Una rivendita di materiali edili non soddisfa questo requisito.

Quando un impianto fotovoltaico a terra deve essere realizzato su un terreno agricolo, una delle prime verifiche riguarda la possibilità di ricondurre il sito a una delle ipotesi che consentono l’installazione.

Tra queste assumono particolare rilievo le aree agricole poste in prossimità di determinati impianti o stabilimenti industriali.

Ma la verifica non può limitarsi alla misurazione della distanza.

Prima ancora di stabilire quanti metri separino il terreno dall’insediamento circostante, occorre accertare che quest’ultimo possieda effettivamente le caratteristiche richieste dalla normativa.

È questo il punto centrale affrontato dal TAR Abruzzo, Sezione Prima, con la sentenza n. 580/2026, relativa al diniego di una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la costruzione di un impianto fotovoltaico da 100 kW su terreno agricolo nel Comune dell’Aquila.

Secondo i giudici, non può essere utilizzata come riferimento una generica attività economica soltanto perché si trova entro la fascia prevista dalla legge: nel caso esaminato, una rivendita di materiali per l’edilizia è stata qualificata come attività commerciale e non come stabilimento industriale.

La decisione offre quindi un’indicazione pratica importante per progettisti e proponenti: la verifica delle aree idonee deve riguardare non soltanto la cartografia e le distanze, ma anche la natura giuridica e funzionale dell’insediamento preso come riferimento.

Il caso: impianto fotovoltaico da 100 kW su terreno agricolo a 295 metri da un’attività commerciale

La società ricorrente aveva presentato il 30 luglio 2025 una PAS al Comune dell’Aquila per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 100 kW, con opere di rete elettrica e opere accessorie.

L’impianto avrebbe dovuto essere realizzato su un terreno agricolo.

Secondo la società, il sito doveva essere considerato area idonea perché collocato nella fascia prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 rispetto a quello che il proponente qualificava come uno stabilimento industriale.

Dagli elaborati depositati risultava una distanza di 259,92 metri.

Il Comune, tuttavia, durante l’istruttoria aveva contestato tale ricostruzione e chiesto una verifica più puntuale sulla natura dell’insediamento preso come riferimento, oltre all’integrazione di alcuni elaborati grafici.

Con parere negativo del 7 ottobre 2025, l’amministrazione evidenziava che il complesso indicato dal proponente era un’attività commerciale di rivendita di materiali edili e non uno stabilimento industriale.

Il procedimento PAS veniva quindi concluso negativamente con provvedimento del 12 gennaio 2026.

I motivi del ricorso: conta lo stabilimento o la zona industriale?

La società impugnava il diniego sostenendo che il Comune avesse applicato un criterio diverso da quello previsto dalla normativa.

In particolare, secondo la ricorrente, le disposizioni applicabili facevano riferimento a impianti industriali e stabilimenti, mentre il Comune avrebbe erroneamente preteso la vicinanza a una vera e propria “area industriale”, intesa come zona specificamente destinata dal PRG agli insediamenti industriali.

La ricorrente osservava inoltre che il terreno si trovava a 259,92 metri dall’insediamento considerato industriale e, dunque, entro la fascia di 500 metri richiamata nella disciplina applicata alla vicenda.

Nella memoria conclusiva veniva anche contestato il fatto che il Comune avesse attribuito rilievo alla natura “isolata” dell’insediamento, sostenendo che la legge non prevedesse tale distinzione.

La decisione del TAR: una rivendita commerciale non è uno stabilimento industriale

Il TAR Abruzzo respinge il ricorso.

Il passaggio decisivo della sentenza è rappresentato dalla qualificazione dell’attività assunta dal proponente quale riferimento per individuare l’area idonea.

Secondo il Collegio, il provvedimento comunale non si fondava esclusivamente sull’assenza di una zona industriale di PRG o sulla natura isolata dell’insediamento.

Il Comune aveva infatti rilevato anche che il complesso era costituito da una:

“attività commerciale di rivendita materiali edili”.

Ed è proprio questo elemento che il TAR considera determinante.

La stessa visura camerale prodotta dalla società ricorrente indicava quale attività prevalente la vendita di materiali edili da costruzione e ferramenta.

Per i giudici, la qualificazione operata dal Comune come attività commerciale e non come stabilimento industriale è quindi corretta.

Di conseguenza, tale insediamento non poteva essere utilizzato per applicare la disposizione relativa alle aree agricole poste entro la fascia prevista rispetto a impianti o stabilimenti industriali.

Il TAR richiama anche la nozione di stabilimento prevista dall’art. 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 152/2006, espressamente richiamata dalla disciplina considerata nella sentenza.

La presenza di un’attività economica nelle vicinanze del terreno non è quindi sufficiente. Occorre che si tratti effettivamente dell’impianto o stabilimento contemplato dalla disposizione.

Secondo il TAR, lo stabilimento industriale da cui misurare quella distanza non esisteva, perché l’attività utilizzata dal proponente come riferimento era una rivendita commerciale.

Il TAR non afferma in termini generali che, per applicare la disciplina delle aree prossime agli stabilimenti industriali, sia sempre necessario trovarsi vicino a una zona classificata industriale dal piano regolatore.

La ricorrente aveva proprio contestato l’impostazione comunale secondo cui sarebbe stata necessaria una vera e propria “area industriale” urbanisticamente individuata.

Il ricorso viene però respinto sulla base di un diverso elemento concreto: l’insediamento indicato dalla società non è stato riconosciuto come stabilimento industriale. Non sarebbe quindi corretto ricavare dalla sentenza il principio secondo cui soltanto le attività inserite in zone industriali di PRG possono assumere rilievo.

Il punto affermato dalla decisione è più circoscritto: l’insediamento preso a riferimento deve possedere realmente la qualificazione richiesta dalla legge. Alla luce di queste considerazioni, il TAR Abruzzo ha ritenuto infondato il ricorso.

Approfondimenti

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