Compensi CTU e periti: il TAR Lazio ordina l’adeguamento delle tabelle del 2002

Compensi CTU e periti: il TAR Lazio ordina l’adeguamento delle tabelle del 2002

Accolto il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Genova: l’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato è un’attività doverosa e deve avvenire con cadenza triennale. I Ministeri hanno 120 giorni per provvedere

I compensi degli ausiliari del magistrato non possono rimanere indefinitamente ancorati ai valori fissati dal D.M. 30 maggio 2002 quando la legge prevede un meccanismo periodico di aggiornamento. Allo stesso tempo, la misura concreta dell’adeguamento non coincide necessariamente, in modo automatico, con la variazione percentuale dell’indice ISTAT FOI.

È quanto stabilito dalla sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio, Sezione Quinta Bis che ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova contro il silenzio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La controversia riguarda gli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato, quindi anche gli ingegneri che operano come CTU o periti, fermi alle tabelle del 2002.

La commissione istituita dal ministero della Giustizia a dicembre 2023 non ha dato i risultati sperati, come pure l’annuncio a maggio 2025 di un imminente provvedimento, seguito dalla (pronuncia n. 16/2025) della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il sistema di calcolo dei compensi professionali a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, che prevede per le vacazioni successive alla prima la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

Il caso: l’istanza dell’Ordine degli Ingegneri di Genova

Il 4 marzo 2025 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova ha presentato al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze un’istanza ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 115/2002.

La richiesta riguardava l’adeguamento dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il cosiddetto indice FOI rilevato dall’ISTAT.

L’Ordine chiedeva, in particolare, di aggiornare la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo disciplinati dal D.M. 30/05/2002, con particolare riferimento ai consulenti tecnici e ai periti iscritti all’Albo degli Ingegneri.

La richiesta faceva riferimento alla variazione dell’indice FOI verificatasi tra agosto 1999 e agosto 2023, indicata dal ricorrente nella misura del 60,1%, o comunque nella diversa percentuale da determinare.

Veniva inoltre chiesto che, per le vacazioni successive alla prima, la misura fosse rideterminata in misura non inferiore a quella prevista per la prima vacazione.

Di fronte alla mancata risposta dei Ministeri, l’Ordine ha proposto ricorso contro il silenzio.

La contestazione dell’Ordine si fondava essenzialmente su due argomenti.

Il primo riguardava l’art. 2 della legge 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Secondo il ricorrente, il silenzio mantenuto dai Ministeri violava quindi il principio generale di doverosità dell’azione amministrativa.

Il secondo motivo riguardava direttamente l’art. 54 del d.P.R. 115/2002, che disciplina l’adeguamento periodico degli onorari degli ausiliari del magistrato.

L’Ordine sosteneva che la norma imponesse alle amministrazioni di procedere all’aggiornamento dei compensi in relazione alla variazione dell’indice FOI.

Obbligatorio l’adeguamento periodico, ma senza automatismi legato agli indici ISTAT

Il TAR considera fondato il ricorso: Ministero della Giustizia e MEF avrebbero dovuto attivarsi anche d’ufficio, indipendentemente dall’istanza presentata dall’Ordine professionale.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 89/2020, la sentenza afferma che l’art. 54 del d.P.R. 115/2002 “non condiziona più l’adeguamento a una valutazione dell’amministrazione, bensì impone alla stessa di effettuarlo periodicamente […] prevedendo che i parametri remunerativi siano aggiornati (debbano, perciò, esserlo) con cadenza triennale“.

L’amministrazione non può scegliere se procedere o meno all’aggiornamento: deve attivarsi periodicamente.

Diversa è la questione della concreta misura dell’adeguamento. La variazione dell’indice FOI pari al 60,1% nel periodo agosto 1999-agosto 2023 non rappresenta un riferimento obbligatorio per l’aumento tariffario immediatamente applicabile.

La sentenza osserva infatti che la formulazione dell’art. 54 lascia margini discrezionali all’amministrazione sulla “puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento degli onorari”.

Ministero della Giustizia e MEF hanno 120 giorni

La sentenza dispone che il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto tra loro, provvedano entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione a rispondere “alla domanda di adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato presentata dall’Ordine professionale ricorrente, previa acquisizione delle necessarie informazioni o certificazioni di calcolo elaborate dall’ISTAT, ovvero che provvedano ad adeguarne la misura in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel periodo da agosto 1999 ad agosto 2023”.

Vacazioni successive alla prima: il TAR detta una condizione precisa

La pronuncia contiene un’indicazione particolarmente concreta per gli onorari a tempo.

Il TAR stabilisce che “per le vacazioni successive alla prima, occorre comunque disporne la rideterminazione in misura non inferiore a quella stabilita per la prima vacazione”.

Se i Ministeri restano ancora inerti interviene il commissario ad acta

Il TAR ha già previsto anche l’ipotesi di mancata esecuzione della sentenza.

In caso di perdurante inerzia dei Ministeri dopo la scadenza dei 120 giorni, viene nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell’ISTAT.

Il commissario, con facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere nel successivo termine di 90 giorni.

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