Piazzale permeabile senza titolo: demolizione o sanzione pecuniaria?
L’ampliamento senza titolo di un piazzale permeabile, pertinenziale a un opificio regolarmente assentito, può essere ricondotto alla SCIA, con applicazione dell’art. 37 D.P.R. 380/01 e della sanzione pecuniaria in luogo del regime demolitorio (art. 31)?
L’ampliamento di un piazzale pertinenziale non può essere valutato considerando esclusivamente la sua realizzazione in assenza di titolo edilizio. Per stabilire se l’intervento possa essere sanato, occorre innanzitutto qualificarne correttamente la natura, verificarne la compatibilità con la disciplina urbanistica della zona e accertare, in presenza di vincoli, quale procedura di tutela paesaggistica debba essere attivata.
È quanto stabilito dalla sentenza n. 944/2026 del TAR Puglia, che evidenzia come la corretta qualificazione dell’opera incida sia sulla valutazione della domanda di sanatoria sia sull’individuazione del regime sanzionatorio applicabile.
Il caso: ampliamento del piazzale di un opificio in zona E1
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva negato l’accertamento di conformità, richiesto ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. Il diniego riguardava la possibilità di sanare un’opera consistente nella realizzazione di un “piazzale permeabile”, realizzato in ampliamento rispetto al piazzale già esistente a servizio dell’opificio. La società impugnava inoltre la conseguente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e ogni altro atto collegato.
La ricorrente precisava di operare nel settore della produzione, conservazione e vendita di prodotti ortofrutticoli e che l’opificio si trovava in una zona classificata dal vigente PRG come “Zona per attività primarie di tipo E1”, disciplinata dall’art. 25 delle relative NTA. Tale disposizione consente, oltre alle attività agricole, anche lo svolgimento di attività industriali strettamente connesse all’agricoltura locale, all’allevamento non intensivo del bestiame, alle attività estrattive e ai depositi di carburante. La stessa disciplina stabilisce inoltre che gli interventi edilizi nella zona possono essere realizzati mediante intervento diretto.
Nel ricorso, la società contestava il provvedimento sotto diversi profili. In particolare, denunciava la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 31 e 36 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 25 delle NTA del PRG, nonché la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge 241/1990. Contestava inoltre il provvedimento per difetto dei presupposti, carenze ed errori nell’istruttoria, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni, perplessità e manifesta ingiustizia.
La società lamentava, inoltre, la violazione degli artt. 9 e 10 della variante generale di adeguamento al PUTT/p, in relazione all’art. 2.02 delle NTA del PUTT/p e all’art. 91 delle NTA del PPTR, oltre alla violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e ai medesimi vizi di eccesso di potere già evidenziati.
Infine, veniva contestata anche la legittimità dell’ordinanza di ripristino. Secondo la ricorrente, tale provvedimento avrebbe violato gli artt. 22, comma 2, e 37 del D.P.R. 380/2001, nonché l’art. 31 dello stesso decreto, risultando inoltre viziato per difetto dei presupposti, carenze istruttorie, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, perplessità e manifesta ingiustizia.
Il Comune si costituiva in giudizio, depositando la documentazione relativa al procedimento e chiedendo il rigetto del ricorso. L’amministrazione sosteneva, in particolare, che la realizzazione del piazzale permeabile richiedesse uno specifico titolo edilizio e che il diniego dell’accertamento di conformità ai sensi del D.P.R. 380/2001 fosse legittimo.
Prima di esaminare il merito della controversia, il TAR precisa che la società aveva già provveduto al ripristino dell’antico manufatto diruto (trullo), mediante la sua fedele ricostruzione. Permaneva quindi l’interesse della ricorrente a ottenere l’annullamento del diniego di sanatoria con riferimento alla realizzazione del piazzale permeabile.
Piazzale pertinenziale: come devono essere valutate la compatibilità urbanistica e quella paesaggistica?
Il Comune aveva negato la sanatoria ritenendo che l’opera fosse in contrasto con l’art. 25 delle NTA del PRG e con l’art. 8 del D.P.R. 160/2010, relativo alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive.
Il giudice ritiene però che non sussista la rilevata incompatibilità dell’opera con l’art. 25 delle NTA del PRG. Tale disposizione disciplina le zone destinate alle “Attività primarie di tipo E1” e consente espressamente lo svolgimento di attività industriali strettamente collegate all’agricoltura locale.
Nel caso concreto, l’opificio della società, destinato alla produzione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, era stato regolarmente autorizzato mediante permesso di costruire.
L’ampliamento del piazzale permeabile, realizzato senza titolo ma avente le stesse caratteristiche di permeabilità del piazzale originario, deve quindi essere considerato un’opera pertinenziale funzionalmente collegata all’opificio già legittimamente autorizzato. Per questa ragione, l’intervento risulta compatibile con la destinazione urbanistica prevista dall’art. 25 delle NTA.
Il primo motivo di ricorso viene pertanto accolto.
Piazzale in area interessata da disciplina paesaggistica: quale procedura deve seguire il Comune?
Il Comune aveva inoltre richiamato la variante di adeguamento del PRG al PUTT/p sostenendo che l’intervento fosse soggetto a uno specifico regime di tutela paesaggistica.
La variante stabilisce che, nei territori interessati dalla presenza di ATD, gli interventi sono sottoposti alle procedure di autorizzazione previste dall’art. 91 delle NTA del PPTR.
Secondo il giudice, ciò significa che il Comune, prima di negare la sanatoria per ragioni connesse al regime paesaggistico, avrebbe dovuto esperire e concludere la procedura prevista dall’art. 91 delle NTA del PPTR, eventualmente chiedendo alla società di produrre la documentazione integrativa necessaria. La sentenza precisa, inoltre, che l’atto di accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 91 delle NTA del PPTR, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, può essere richiesto anche in sanatoria.
Pertanto, l’amministrazione non poteva respingere direttamente la domanda di sanatoria sulla base della presunta esistenza di vincoli paesaggistici senza prima verificare concretamente la compatibilità dell’intervento attraverso la procedura prevista dalla normativa.
Inoltre, la stessa variante al PRG precisa che, nei “Paesaggi agrari”, sono ammessi gli interventi di trasformazione dell’assetto esistente quando risultano compatibili con le caratteristiche paesaggistiche del territorio.
Nel caso esaminato, l’ampliamento del piazzale mediante materiale permeabile in pietrisco, peraltro di natura precaria, viene ritenuto compatibile con il contesto paesaggistico e funzionale all’attività produttiva svolta dalla società.
Anche il secondo motivo di ricorso viene quindi accolto.
Quale regime sanzionatorio si applica all’ampliamento di un piazzale realizzato senza titolo edilizio?
Nella relazione tecnica allegata alla domanda di accertamento di conformità, la società aveva specificato che il piazzale permeabile costituiva un ampliamento di quello già autorizzato con permesso di costruire e che, proprio per la sua natura pertinenziale, la compatibilità urbanistica dell’intervento derivava dalla sua connessione con un’opera già legittimamente assentita.
La società aveva comunque inserito nella stessa domanda di sanatoria anche la demolizione, realizzata senza titolo, del preesistente manufatto in pietra. Per ragioni di semplificazione procedimentale, aveva quindi presentato un’unica istanza ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
Il giudice precisa però che la circostanza che la sanatoria sia stata richiesta attraverso la procedura dell’art. 36 non esime il Comune dall’individuare e applicare il corretto regime sanzionatorio in relazione alla reale natura dell’intervento. Nel caso esaminato, il TAR osserva infatti che l’ampliamento dell’originario piazzale pertinenziale «ben avrebbe potuto essere ricondotto al regime della SCIA», trattandosi di un ampliamento in variante rispetto all’opera già assentita e, comunque, non comportante la creazione di nuovi volumi né variazioni essenziali rispetto all’opificio principale.
Per il piazzale, secondo il TAR, avrebbe dovuto essere applicato il corretto regime sanzionatorio previsto dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e non quello dell’art. 31. Con riferimento all’intervento esaminato, il giudice evidenzia che tale regime non comporta la rimozione dell’opera, bensì l’applicazione della sanzione pecuniaria, senza le conseguenze accessorie richiamate dall’art. 31.
Di conseguenza, il TAR ritiene erronea l’applicazione al piazzale del regime dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e delle relative conseguenze richiamate nel provvedimento impugnato, tra cui, in caso di inottemperanza, l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale e la sanzione amministrativo-pecuniaria. Anche l’ultimo motivo di ricorso viene pertanto accolto.
Alla luce delle considerazioni esposte, il TAR accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati nella motivazione.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato Abuso edilizio e sanzioni: ecco cosa si rischia.
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