Ponteggio stabile ma non funzionale: quali responsabilità per il CSE?
La Cassazione chiarisce che il ponteggio non deve essere solo stabile: CSE e CSP devono verificarne l’idoneità concreta alle lavorazioni e all’edificio
Un ponteggio può essere correttamente montato, stabile e resistente e, allo stesso tempo, risultare inadeguato ai fini della sicurezza se non consente ai lavoratori di raggiungere e operare in condizioni sicure su tutte le parti dell’edificio interessate dai lavori.
È questo il punto centrale della sentenza n. 29103/2026, relativa a un infortunio mortale avvenuto durante il ripristino della facciata di un edificio. Un lavoratore, per raggiungere una porzione di balcone fuori sagoma rispetto al piano del ponteggio, aveva utilizzato una pedana precaria realizzata con tavole di legno appoggiate alla struttura metallica dell’impalcatura. Perduto l’equilibrio, era precipitato riportando lesioni mortali.
Verificare che il ponteggio sia strutturalmente corretto è sufficiente oppure occorre accertare anche che sia concretamente utilizzabile rispetto alle lavorazioni programmate e alla geometria reale dell’edificio?
Per la Cassazione, la verifica non può fermarsi alla stabilità dell’opera provvisionale: bisogna considerare anche la sua adeguatezza funzionale rispetto alle lavorazioni, alle pareti, agli sporti e alle porzioni dell’opera da raggiungere.
Il caso
I lavori riguardavano la ristrutturazione straordinaria di un immobile. Il professionista coinvolto aveva assunto dapprima il ruolo di CSP e successivamente quello di CSE.
Durante gli interventi di ripristino della facciata, un operaio doveva raggiungere una porzione dell’edificio caratterizzata dalla presenza di un balcone il cui aggetto si trovava fuori sagoma rispetto al piano di calpestio delle pedane metalliche collocate tra il primo e il secondo livello del ponteggio.
Operare direttamente dall’impalcatura sarebbe risultato particolarmente disagevole. Per avvicinarsi alla superficie da trattare era quindi stata predisposta una struttura provvisoria costituita da tavole di legno appoggiate alle componenti metalliche esterne del ponteggio.
La postazione risultava precaria e priva delle necessarie protezioni. Durante la lavorazione, il dipendente perdeva l’equilibrio, precipitava al suolo e riportava lesioni mortali.
Il problema giuridico non riguardava soltanto la pericolosità della pedana realizzata dall’impresa, ma anche la possibile esistenza di una criticità precedente: il ponteggio originariamente progettato consentiva davvero di raggiungere in sicurezza quella parte dell’edificio?
Le contestazioni al coordinatore per la sicurezza
Al professionista erano contestate diverse omissioni in relazione agli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, venivano contestati:
la redazione di un PSC non adeguatamente calibrato sulle caratteristiche dell’opera;
carenze nella predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’intervento;
l’omessa verifica dell’idoneità del POS;
carenze nel coordinamento e nella reciproca informazione tra i soggetti coinvolti;
il mancato intervento rispetto alla lavorazione eseguita attraverso la postazione precaria.
Il Tribunale aveva attribuito rilievo anche alla fase progettuale, ritenendo che l’impalcatura non fosse adeguata rispetto alle lavorazioni da eseguire e alla particolare conformazione dell’edificio.
La Corte d’Appello: il ponteggio era strutturalmente corretto
La Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione di primo grado e assolto il coordinatore. Secondo i giudici di secondo grado, il ponteggio risultava correttamente progettato sotto il profilo strutturale e adeguatamente posizionato rispetto all’edificio.
Il fatto che la zona da lavorare fosse più difficilmente raggiungibile avrebbe comportato essenzialmente una maggiore scomodità operativa, senza configurare un rischio appartenente alla sfera di governo del coordinatore.
La vera situazione di pericolo sarebbe invece sorta quando il datore di lavoro aveva deciso di realizzare una postazione alternativa improvvisata, sopraelevata rispetto al piano di calpestio e priva di parapetti e sistemi di trattenuta.
In questa prospettiva, quella scelta avrebbe introdotto un rischio nuovo, riconducibile alle modalità concrete di svolgimento della lavorazione e quindi all’autonomia organizzativa del datore di lavoro.
La Cassazione considera però insufficiente questo ragionamento.
CSE e CSP: alta vigilanza non significa verifica solo formale
La Suprema Corte richiama innanzitutto il principio dell’alta vigilanza propria del coordinatore. Il CSE non è tenuto a controllare momento per momento il comportamento di ciascun lavoratore né deve sostituirsi al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti nella gestione quotidiana delle singole attività.
Il suo ruolo ha un contenuto differente.
Il coordinatore deve, tra l’altro, verificare:
l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC;
l’idoneità del POS;
la coerenza del POS con il PSC;
l’adeguamento dei piani all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute;
i rischi collegati alla configurazione del cantiere;
la compatibilità delle lavorazioni con gli strumenti e le protezioni concretamente predisposti.
La Cassazione ribadisce, quindi, che il controllo del POS non può esaurirsi nella regolarità formale del documento o nell’astratta possibilità di svolgere una lavorazione con le attrezzature indicate.
Deve estendersi alla compatibilità della lavorazione con le caratteristiche reali degli strumenti e delle protezioni disponibili in cantiere.
Quali rischi competono al coordinatore e quali al datore di lavoro?
La sentenza affronta anche uno dei temi più delicati della responsabilità del CSE: il confine tra rischio generale di cantiere e rischio derivante dalla specifica modalità operativa scelta dall’impresa.
Il coordinatore è chiamato a governare non soltanto il rischio interferenziale, ma anche i rischi collegati:
alla conformazione del cantiere;
alle caratteristiche dell’opera;
agli strumenti e agli apparati utilizzati;
alle fasi programmate;
all’organizzazione complessiva delle lavorazioni.
Restano, invece, normalmente nell’area propria del datore di lavoro i rischi derivanti dal quomodo della prestazione, ossia dalle modalità esecutive della singola operazione e dalle scelte operative proprie dell’impresa.
La distinzione, tuttavia, non può essere applicata in maniera meccanica.
Se una modalità operativa pericolosa viene adottata perché il ponteggio non permette di raggiungere normalmente una determinata parte dell’edificio, occorre prima stabilire se la situazione di rischio affondi le proprie radici proprio nella configurazione originaria del cantiere e dell’opera provvisionale.
Ponteggio e geometria dell’edificio devono essere valutati insieme
L’idoneità del ponteggio va verificata in rapporto alla geometria reale dell’edificio e alle lavorazioni concretamente programmate.
Un’opera provvisionale può essere stabile, resistente, correttamente montata, strutturalmente conforme ma risultare comunque non adeguata alla lavorazione concreta.
Il problema può emergere, ad esempio, in presenza di:
balconi particolarmente sporgenti;
frontalini;
cornicioni;
parapetti;
aggetti;
rientranze;
cambi di quota;
facciate irregolari;
porzioni dell’edificio fuori asse rispetto al ponteggio.
Se una di queste caratteristiche rende necessario sporgersi in maniera anomala, operare a distanza, creare rialzi oppure aggiungere postazioni provvisorie, la criticità dovrebbe essere affrontata in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza, non lasciata all’improvvisazione degli esecutori.
La conformità strutturale non coincide con l’idoneità prevenzionistica
Il principio evidenziato dalla Cassazione porta a distinguere chiaramente due verifiche. La prima riguarda la sicurezza strutturale dell’opera provvisionale: stabilità, resistenza, corretto montaggio, tenuta degli elementi.
La seconda riguarda invece la sua funzionalità prevenzionistica: il ponteggio permette concretamente di svolgere la lavorazione prevista mantenendo una posizione sicura e utilizzando correttamente le protezioni?
Le due condizioni devono coesistere. Un ponteggio che sta in piedi ma costringe il lavoratore a ricorrere a soluzioni aggiuntive non pianificate può evidenziare un problema che va oltre la semplice modalità esecutiva scelta dall’operaio. Ed è proprio questa possibilità che il giudice d’Appello, secondo la Cassazione, non aveva approfondito adeguatamente.
PSC, POS e PiMUS devono confrontarsi con il cantiere reale
Un altro elemento rilevante riguarda il coordinamento tra i diversi documenti della sicurezza.
Nel giudizio di primo grado era stato evidenziato che PSC e POS non si confrontavano adeguatamente con elementi concreti quali:
il PiMUS;
l’aggetto presente sull’edificio;
l’ubicazione della zona di intervento;
la tipologia della lavorazione da svolgere.
La sicurezza, quindi, non può essere affrontata attraverso documenti paralleli che restano tra loro scollegati.
PSC, POS, configurazione del ponteggio e PiMUS devono rappresentare un sistema coerente capace di spiegare come quella determinata lavorazione sarà concretamente eseguita in quel determinato punto dell’edificio.
Per i lavori di facciata occorre quindi confrontare almeno:
sviluppo e livelli del ponteggio;
sagoma reale del fabbricato;
distanza tra impalcato e superficie;
presenza di balconi e sporti;
frontalini e parapetti da trattare;
accessi ai piani;
necessità di eventuali variazioni della configurazione;
sequenza delle lavorazioni.
Una pedana improvvisata esclude la responsabilità del coordinatore?
Non automaticamente. La Cassazione non mette in discussione la pericolosità della pedana né afferma che l’impresa potesse legittimamente realizzarla.
Il punto è un altro: la scelta successiva dell’impresa non può essere considerata automaticamente una causa autonoma capace di cancellare ogni eventuale criticità presente a monte.
Occorre verificare perché la postazione provvisoria sia stata realizzata.
Se la pedana rappresenta una scelta assolutamente imprevedibile e autonoma dell’impresa, estranea alla configurazione del cantiere e alle lavorazioni pianificate, il rischio può ricadere esclusivamente nella gestione datoriale.
Ma se la pedana è stata predisposta per superare una difficoltà oggettiva determinata dalla configurazione del ponteggio, deve essere esaminato anche l’eventuale collegamento tra: ponteggio non adeguato alla zona da raggiungere – difficoltà della lavorazione – realizzazione della postazione improvvisata – caduta del lavoratore.
La sentenza d’Appello, secondo la Suprema Corte, aveva concentrato la propria attenzione sull’ultimo segmento senza valutare in maniera completa ciò che era avvenuto a monte.
La lavorazione in una seconda fase deve essere prevista nel PSC
Nel procedimento era stata prospettata anche la possibilità che le parti più difficilmente raggiungibili dovessero essere completate in una fase successiva attraverso un diverso ponteggio.
La Cassazione osserva tuttavia che tale organizzazione non risultava prevista dal PSC né dagli altri documenti allegati.
Se una porzione dell’edificio:
non può essere raggiunta dall’impalcatura originaria;
necessita di un diverso ponteggio;
richiede una specifica configurazione;
deve essere eseguita in una fase successiva;
questa organizzazione deve emergere chiaramente dalla pianificazione della sicurezza. Non è sufficiente ricostruirla a posteriori dopo che si è verificato l’infortunio.
Le motivazioni della Cassazione
La Cassazione ritiene fondati i primi due motivi proposti dalle parti civili. Secondo la Corte, la sentenza d’Appello non aveva fornito una valutazione completa dei profili di colpa considerati dal giudice di primo grado.
In particolare, era rimasta priva di un esame adeguato la fase di progettazione dell’opera e delle protezioni necessarie alla sua realizzazione.
La Corte d’Appello si era concentrata sulla pedana costruita successivamente dal datore di lavoro, ritenendola sostanzialmente decisiva ai fini causali, senza confrontarsi sufficientemente con il problema preliminare dell’idoneità dell’impalcatura a consentire l’esecuzione degli interventi programmati in corrispondenza dei frontalini, degli sporti e dei parapetti fuori asse.
Per la Cassazione non bastava quindi accertare che il ponteggio fosse strutturalmente corretto.
Occorreva verificare anche:
se fosse funzionalmente adatto alle lavorazioni;
se la criticità fosse riconoscibile già in fase progettuale;
se PSC e POS avessero realmente considerato la geometria della zona di intervento;
se il CSE, durante l’esecuzione, avrebbe dovuto rilevare la difficoltà;
se fosse necessario adeguare il PSC;
se la pedana avesse creato un rischio completamente nuovo oppure costituisse la risposta pericolosa a una criticità precedente.
L’esito della sentenza: annullamento solo agli effetti civili
La Cassazione non condanna il coordinatore. La pronuncia di assoluzione resta ferma sul piano penale.
La Corte annulla invece la sentenza agli effetti civili, rinviando per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà rivalutare i profili di responsabilità risarcitoria alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte.
Non può quindi affermarsi che un ponteggio funzionalmente inadeguato comporti automaticamente la responsabilità del CSP o del CSE. La sentenza stabilisce però che questo aspetto deve essere concretamente esaminato e che non può essere escluso limitandosi ad affermare la correttezza strutturale dell’impalcatura.
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La sicurezza non si ferma alla correttezza formale di PSC, POS e PiMUS: come ricorda la Cassazione, le soluzioni adottate devono essere coerenti con le lavorazioni effettive e con la geometria reale dell’opera. Con un software per PiMUS ponteggi puoi redigere PSC e POS contestualizzati alla situazione concreta del cantiere, integrare valutazione dei rischi, planimetrie e layout e mantenere i documenti aggiornati durante l’evoluzione dei lavori.
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