Aree idonee alle FER in Sicilia: cosa prevede la legge 21/2026

Aree idonee alle FER in Sicilia: cosa prevede la legge 21/2026

Le ulteriori aree in cui poter installare impianti alimentati da fonti rinnovabili con procedure semplificate, i limiti per i terreni agricoli e le priorità autorizzative

Con la legge regionale 4 agosto 2026, n. 21, la Regione interviene sulla legge regionale n. 29/2015 introducendo ulteriori aree idonee rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale, nuovi limiti per i terreni agricoli e criteri di priorità per l’esame delle istanze autorizzative.

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 7 agosto 2026 ed entra in vigore il 22 agosto 2026. Ecco un’ampia sintesi delle disposizioni previste.

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Aree idonee Sicilia: cosa cambia con la legge regionale 21/2026

L’articolo 1 della legge regionale 21/2026 modifica la legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 introducendo quattro nuove disposizioni:

articolo 1-bis, relativo all’individuazione delle ulteriori aree idonee regionali;
articolo 1-ter, sulle priorità istruttorie;
articolo 1-quater, relativo alle verifiche demandate ai Comuni;
articolo 1-quinquies, sull’utilizzo e la condivisione delle opere di rete nell’ambito dei procedimenti autorizzativi.

La disciplina regionale si inserisce nel quadro dell’articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024, espressamente richiamato dalla nuova legge, e individua aree idonee aggiuntive rispetto a quelle già previste a livello statale.

Quali sono le nuove aree idonee alle FER in Sicilia

Il nuovo articolo 1-bis della legge regionale 29/2015 individua le aree idonee regionali all’installazione di impianti da fonti rinnovabili di qualsiasi tecnologia, fatte salve alcune specifiche esclusioni.

Sono considerate aree idonee:

Siti di interesse nazionale

Rientrano tra le ulteriori aree idonee regionali i siti di interesse nazionale (SIN).

Aree industriali, commerciali e artigianali

Sono idonee anche:

aree industriali;
aree commerciali;
aree artigianali;
aree di crisi industriale complessa;
cave dismesse;
siti contaminati interessati da interventi di bonifica.

Per quest’ultima categoria di aree è però prevista una limitazione importante: la norma esclude l’installazione di impianti con tecnologia eolica.

Superfici e strutture del demanio e del patrimonio regionale

La legge include tra le aree idonee anche le superfici e le strutture edificate appartenenti al demanio e al patrimonio regionale.

La loro individuazione dovrà avvenire attraverso un piano di intervento della Presidenza della Regione, nel rispetto delle previsioni del PTR e del PEARS, su proposta dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e d’intesa con gli assessorati competenti. È inoltre previsto il parere della commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana.

Proprio l’inclusione delle superfici e delle strutture edificate del demanio e del patrimonio regionale rappresenta una delle novità evidenziate anche nel documento di sintesi allegato.

Aree vicine a cabine primarie e stazioni della rete elettrica

Tra le nuove aree idonee Sicilia rientrano inoltre:

le aree adiacenti alle cabine primarie, entro una distanza massima di 500 metri;
le aree comprese entro 500 metri dalle stazioni elettriche della Rete di trasmissione nazionale (RTN) esistenti o già autorizzate.

In quest’ultimo caso resta esclusa la prima fascia di 50 metri dal perimetro delle stazioni.

Aree idonee Sicilia: la tabella riepilogativa

Area
Idoneità prevista dalla L.R. 21/2026
Condizioni principali

Siti di interesse nazionale

Nel rispetto delle esclusioni previste dalla legge

Aree industriali, commerciali e artigianali

Sono comprese anche aree di crisi industriale complessa

Cave dismesse

Esclusa la tecnologia eolica

Siti contaminati in bonifica

Esclusa la tecnologia eolica

Superfici e strutture del demanio e patrimonio regionale

Previa individuazione attraverso apposito piano

Aree entro 500 m dalle cabine primarie

Restano applicabili i vincoli previsti dalla legge

Aree entro 500 m dalle stazioni RTN

Esclusi i primi 50 m dal perimetro della stazione

Le aree escluse: vincoli paesaggistici e fasce di rispetto

L’individuazione di un’area all’interno delle categorie elencate dalla legge non comporta automaticamente la possibilità di realizzare qualsiasi impianto.

Il nuovo articolo 1-bis stabilisce infatti una serie di esclusioni.

Non rientrano tra le aree idonee quelle comprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sono inoltre escluse determinate fasce di territorio circostanti tali beni:

3 chilometri per gli impianti eolici;
500 metri per gli impianti fotovoltaici.

La legge esclude anche le aree che, in relazione alle caratteristiche dell’impianto da realizzare:

risultano in contrasto con le norme di attuazione dei piani paesaggistici;
sono sottoposte a vincolo idrogeologico;
sono interessate da vincolo fluviale;
sono sottoposte a vincolo sismico;
sono soggette a vincolo forestale;

comprese le relative fasce di rispetto.

La verifica dell’idoneità deve quindi essere effettuata tenendo conto non solo della categoria territoriale nella quale ricade il sito, ma anche dell’eventuale presenza dei vincoli espressamente richiamati dalla norma.

Aree agricole idonee: limite dello 0,8% della SAU

Una delle disposizioni più rilevanti della legge riguarda i terreni agricoli.

Per preservare la destinazione agricola dei suoli regionali, la legge stabilisce che le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare lo 0,8% della superficie agricola utilizzata (SAU) del territorio regionale.

Il limite dello 0,8% è espressamente evidenziato anche nella sintesi allegata alla legge come uno degli elementi centrali della nuova disciplina sulle aree idonee alle FER in Sicilia.

La Regione può inoltre individuare aree agricole di pregio da escludere dall’applicazione della disciplina, anche su richiesta dei Comuni.

La disposizione introduce quindi un doppio livello di salvaguardia:

un limite quantitativo riferito alla SAU complessiva;
la possibilità di proteggere specifiche aree agricole considerate di particolare pregio.

Quali impianti hanno priorità nell’istruttoria

La legge regionale 21/2026 non interviene soltanto sulla localizzazione degli impianti, ma introduce anche una disciplina specifica sulla priorità nell’esame delle istanze autorizzative.

Il nuovo articolo 1-ter stabilisce che vengono esaminate cronologicamente con carattere di priorità le istanze riguardanti:

impianti geotermici;
impianti idroelettrici;
impianti agrivoltaici avanzati;
sistemi di accumulo di energia elettrochimica;
impianti per la produzione di idrogeno verde;
impianti per la produzione di biogas;
impianti per la produzione di biometano.

La priorità riguarda quindi tecnologie e sistemi differenti e costituisce uno degli elementi che gli operatori dovranno prendere in considerazione nella programmazione dei nuovi interventi.

Agrivoltaico avanzato: produzione agricola almeno all’80%

Per gli impianti agrivoltaici avanzati, l’accesso all’istruttoria prioritaria è subordinato a una specifica condizione.

Deve essere garantito il mantenimento di una produzione lorda vendibile (PLV) pari almeno all’80% della PLV antecedente alla realizzazione dell’impianto.

Il requisito è sottolineato anche nel documento riepilogativo allegato alla legge.

La disciplina regionale collega dunque espressamente la priorità procedurale riconosciuta all’agrivoltaico avanzato alla capacità del progetto di assicurare la continuità della produzione agricola.

Restano inoltre applicabili i limiti richiamati dall’articolo 11-bis, comma 1, lettera m), numeri 1, 2 e 3 del D.Lgs. 190/2024.

Il ruolo dei Comuni nella verifica delle aree

La nuova disciplina attribuisce un ruolo specifico anche ai Comuni.

L’articolo 1-quater stabilisce che i Comuni effettuano la verifica prevista dall’articolo 11, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. 190/2024, avvalendosi del supporto e dell’attività di controllo dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

La disposizione definisce quindi un rapporto operativo tra amministrazioni comunali e struttura regionale nell’ambito delle verifiche previste dalla normativa nazionale richiamata dalla legge siciliana.

Connessione alla rete: possibile utilizzare o condividere opere esistenti

Un’altra novità riguarda le infrastrutture necessarie alla connessione degli impianti alla rete elettrica.

Ai fini del rilascio, della modifica e della conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi a impianti FER e sistemi di accumulo, il proponente può:

utilizzare opere di rete esistenti;
condividere opere di rete;
utilizzare o condividere la capacità di trasporto;
utilizzare punti di connessione esistenti;
utilizzare punti di connessione già preventivati e validati dal gestore di rete.

La possibilità è ammessa anche nel caso di procedimenti distinti.

Resta comunque necessaria la verifica della compatibilità tecnica da parte del gestore di rete e resta ferma l’applicazione della normativa statale vigente.

La norma può assumere particolare rilievo nelle situazioni in cui diversi progetti insistono sulla stessa zona e possono utilizzare infrastrutture di rete comuni.

Testo della legge regionale 29/2015 coordinato con le modifiche della legge 21/2026

Scarica il testo 2026 della legge regionale 4 agosto 2026, n. 21.

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